top of page

Il mio Blog

Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Tribunale delle imprese

Il Tribunale delle imprese è una sezione specializzata in materia di impresa istituita presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino).

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno innanzituto competenza a decidere sulle seguenti materie:

(1) controversie di cui all'articolo 134 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, quali:

(a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli art. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate,

(b) le controversie nelle materie disciplinate dagli art. 64, 65, 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;

(c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il Giudice ordinario;

(d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di cui conosce il Giudice ordinario;

(2) controversie in materia di diritto d'autore;

(3) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);

(4) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono altresì competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.

Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto:

(a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c. edc art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447-quater, comma 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487-ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c., art. 2503-bis, comma 1, c.c. ed art. 2506-ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società;);

(b) il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

(c) i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341-bis c.c.;

(d) le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

(e) i rapporti riguardanti le società controllate di cui all'art. 2359, comma 1, n. 3), c.c., le società esercitante l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497-septies c.c. e le società cooperative di cui all'art. 2545-septies c.c.;

E' altresì opportuno precisare che la competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa è stata estesa dal nostro legislatore anche ai rapporti aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al novellato art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, fatto salvo che sussista comunque la giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, si può dunque affermare che il nostro legislatore ha principalmente ritenuto opportuno limitare la cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa alle controversie aventi ad oggetto le società per azioni, le società in accomandita per azioni, nonché le altre società - anche se costituite in forma diversa - del gruppo di cui queste fanno parte.

Nell'ambito di competenza attribuita alle sezioni specializzate in materia di impresa sono state fatte rientrare le controversie fra soci e tra soci e società, le cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni ulteriore fattispecie negoziale inerente le partecipazioni sociali, le impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, ele impugnazioni delle delibere e decisioni in materia di patti parasociali.

Le sezioni specializzate in materia di impresa estendono la loro competenza anche alle cause da radicarsi contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché per le controversie concernenti le azioni di responsabilità azionate dai creditori delle società controllate contro quelle che le controllano

per ulteriori informazioni ci telefoni allo 0432/501768 o all'indirizzo email: studio@btstudio.eu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Premetto che con la Legge 178 del 2020 (Legge di Bilancio) sono state rafforzate le opportunità offerte per favorire l’accesso al credito – garantito dal Fondo di Garanzia PMI e da SACE Spa – di impre

L'intento del legislatore è di efficientare le nostre abitazioni sfruttando sempre più l’energia pulita, rinnovabile con costi bassi in bolletta. Le imprese del settore avranno un volano da sfruttare

SUPERBONUS 110% Il Superbonus è un credito fiscale previsto dal Decreto Rilancio che stabilisce l’aliquota di detrazione (110%) delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interv

bottom of page