Il Tribunale delle imprese è una sezione specializzata in materia di impresa istituita presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino).
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno innanzituto competenza a decidere sulle seguenti materie:
(1) controversie di cui all'articolo 134 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, quali:
(a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli art. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate,
(b) le controversie nelle materie disciplinate dagli art. 64, 65, 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;
(c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il Giudice ordinario;
(d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di cui conosce il Giudice ordinario;
(2) controversie in materia di diritto d'autore;
(3) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);
(4) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
Le sezioni specializzate in materia di impresa sono altresì competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto:
(a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c. edc art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447-quater, comma 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487-ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c., art. 2503-bis, comma 1, c.c. ed art. 2506-ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società;);
(b) il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
(c) i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341-bis c.c.;
(d) le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
(e) i rapporti riguardanti le società controllate di cui all'art. 2359, comma 1, n. 3), c.c., le società esercitante l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497-septies c.c. e le società cooperative di cui all'art. 2545-septies c.c.;
E' altresì opportuno precisare che la competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa è stata estesa dal nostro legislatore anche ai rapporti aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al novellato art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, fatto salvo che sussista comunque la giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, si può dunque affermare che il nostro legislatore ha principalmente ritenuto opportuno limitare la cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa alle controversie aventi ad oggetto le società per azioni, le società in accomandita per azioni, nonché le altre società - anche se costituite in forma diversa - del gruppo di cui queste fanno parte.
Nell'ambito di competenza attribuita alle sezioni specializzate in materia di impresa sono state fatte rientrare le controversie fra soci e tra soci e società, le cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni ulteriore fattispecie negoziale inerente le partecipazioni sociali, le impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, ele impugnazioni delle delibere e decisioni in materia di patti parasociali.
Le sezioni specializzate in materia di impresa estendono la loro competenza anche alle cause da radicarsi contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché per le controversie concernenti le azioni di responsabilità azionate dai creditori delle società controllate contro quelle che le controllano
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