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Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Ticket scaduto. Multa o "mancia" ?

L’11 marzo avevamo scritto l’articolo “Sosta scaduta delle auto nelle zone blu non è più una multa”.

In queste ultime settimane i giornali hanno riportato la diatriba tra il Ministero dei Trasporti e l’ANCI che rappresenta i Comuni Italiani per il parere vincolante sul ticket scaduto nelle zone di parcheggio a pagamento, le cosiddette strisce blu.

Il Ministro in persona, ha ribadito che il parere vincola, i Comuni e le società che gestiscono le aree a pagamento, alla sua osservanza e applicazione in toto.

Alcuni Comuni hanno contestato questo vincolo citando alcune sentenze della Cassazione.

Insomma è iniziata una "telenovela" dove il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per bocca del sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, in Parlamento ha affermato che se un automobilista lascia la sua macchina in un’area di parcheggio a pagamento oltre l’orario pagato, non incorre in una multa per divieto di sosta (come invece sarebbe se non ha pagato o esposto il ticket), ma dovrà saldare il dovuto per l’orario non coperto dal pagamento; ovvero la sosta oltre il tempo consentito, riportato sul ticket rilasciato dal parcometro, non è più assimilabile a una sosta vietata, ma a una «inadempienza contrattuale».

Sintetizza così il Ministro Maurizio Lupi: «La questione è semplice: se ho pagato la sosta e poi sto 10 minuti in più, non posso ricevere la multa, ma dovrò pagare la differenza e il tempo in più. Ai Comuni chiediamo di rispettare le regole che il codice della strada prevede. Non serve una norma, perché abbiamo verificato che l’interpretazione della norma è chiara e quindi il caso è chiuso ».

Il caso, però, non è affatto chiuso come si augura il Ministro.

I Comuni o le società di gestione delle soste Blu, fanno cassa con le multe.

Senza multe ci rimetterebbero un bel po’ di soldi. Per esempio a Roma le sanzioni per sosta irregolare sulle strisce blu nel 2012 sono state circa 302.000. Il Comune prevede di incassare circa 11 milioni di euro e questa cifra è già a bilancio.

Non è una novità che i Comuni mettano nei bilanci di previsione le somme che prevedono di incassare dai cittadini per le contravvenzioni. È evidente che i Comuni, per fare cassa e rispettare le previsione di bilancio, “sperano” che i cittadini violino le norme del codice della strada. Sorge un dubbio sulle strategie di prevenzione e di educazione stradale messe in atto dai Comuni che sono in una evidente posizione di conflitto di interessi.

Non meraviglia, quindi, la risposta battagliera che l’ANCI, l’associazione nazionale dei Comuni, ha dato al governo: «Riteniamo inesatto e difforme dal dato normativo la comunicazione veicolata dal ministero sul regime sanzionatorio applicabile. Si fa presente che la norma è chiara, così come il suo regime sanzionatorio: se la sosta avviene omettendo l’acquisto del ticket orario, deve necessariamente applicarsi la sanzione di cui all’articolo 7 comma 14 del Codice; se invece la sosta si protrae oltre l’orario per cui è stata pagata la tariffa dovuta, si applicherà la disposizione sanzionatoria prevista dalla disciplina della sosta, anche in relazione a quanto disposto dal comma 132, dell’Art. 17 della legge 127/97» che stabilisce:

“I comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.”

La regolamentazione della sosta è materia di competenza comunale.

Per irrogare penali o sanzioni pecuniarie nei confronti di chi sosta oltre il termine per cui ha pagato il Ticket, il Comune deve emanare una specifica delibera. In assenza di tale delibera o finché non verrà approntata, non è possibile elevare multe per il caso in questione.

Quindi occorrerà verificare cosa prevede la delibera comunale, che però non può essere in contrasto con la Legge e la sua interpretazione autentica.

Quindi da una parte il garantismo del Ministero e dall’altra i Sindaci.

In questi ultimi giorni i Comuni hanno tirato in ballo anche una vecchia circolare della polizia stradale del 2003, che dava torto al ministero dei Trasporti.

In effetti quel parere è stato corretto nel 2007 dalla polizia stradale, come Lupi si è affrettato a rimarcare («La presunta divergenza tra i due ministeri è inesistente») e come confermano fonti del Viminale («Le interpretazioni sono state difformi per quattro anni, ma ora Motorizzazione civile e Polizia stradale si sono allineate»).

Messaggio complicato nelle forme, ma chiarissimo nella sostanza:

i Comuni andranno avanti con le multe per divieto di sosta nei confronti di chi sfora l' orario del ticket, e se qualcuno vorrà contestarle dovrà rivolgersi al Giudice di Pace, sborsando il contributo unificato minimo di 42,00 euro superiore all’infrazione contestata che di solito è inferiore ai 30,00 euro.

Invece, ai fini di un eventuale ricorso, segnaliamo che la norma prevede, nei quartieri dove ci sono le strisce blu, la presenza di adeguate zone a sosta libera, cioè le cosiddette strisce bianche (Cassazione Sez. Unite n.116) e i Comuni non rispettano quasi mai questa regola.

Per ulteriori informazioni ci può contattare ai riferimenti tel. +390432/501768, +390434/1774843, e/o fax +390432/25126.

via @mail: studio@btstudio.eu,

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