L’11 marzo avevamo scritto l’articolo “Sosta scaduta delle auto nelle zone blu non è più una multa”.
In queste ultime settimane i giornali hanno riportato la diatriba tra il Ministero dei Trasporti e l’ANCI che rappresenta i Comuni Italiani per il parere vincolante sul ticket scaduto nelle zone di parcheggio a pagamento, le cosiddette strisce blu.
Il Ministro in persona, ha ribadito che il parere vincola, i Comuni e le società che gestiscono le aree a pagamento, alla sua osservanza e applicazione in toto.
Alcuni Comuni hanno contestato questo vincolo citando alcune sentenze della Cassazione.
Insomma è iniziata una "telenovela" dove il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per bocca del sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, in Parlamento ha affermato che se un automobilista lascia la sua macchina in un’area di parcheggio a pagamento oltre l’orario pagato, non incorre in una multa per divieto di sosta (come invece sarebbe se non ha pagato o esposto il ticket), ma dovrà saldare il dovuto per l’orario non coperto dal pagamento; ovvero la sosta oltre il tempo consentito, riportato sul ticket rilasciato dal parcometro, non è più assimilabile a una sosta vietata, ma a una «inadempienza contrattuale».
Sintetizza così il Ministro Maurizio Lupi: «La questione è semplice: se ho pagato la sosta e poi sto 10 minuti in più, non posso ricevere la multa, ma dovrò pagare la differenza e il tempo in più. Ai Comuni chiediamo di rispettare le regole che il codice della strada prevede. Non serve una norma, perché abbiamo verificato che l’interpretazione della norma è chiara e quindi il caso è chiuso ».
Il caso, però, non è affatto chiuso come si augura il Ministro.
I Comuni o le società di gestione delle soste Blu, fanno cassa con le multe.
Senza multe ci rimetterebbero un bel po’ di soldi. Per esempio a Roma le sanzioni per sosta irregolare sulle strisce blu nel 2012 sono state circa 302.000. Il Comune prevede di incassare circa 11 milioni di euro e questa cifra è già a bilancio.
Non è una novità che i Comuni mettano nei bilanci di previsione le somme che prevedono di incassare dai cittadini per le contravvenzioni. È evidente che i Comuni, per fare cassa e rispettare le previsione di bilancio, “sperano” che i cittadini violino le norme del codice della strada. Sorge un dubbio sulle strategie di prevenzione e di educazione stradale messe in atto dai Comuni che sono in una evidente posizione di conflitto di interessi.
Non meraviglia, quindi, la risposta battagliera che l’ANCI, l’associazione nazionale dei Comuni, ha dato al governo: «Riteniamo inesatto e difforme dal dato normativo la comunicazione veicolata dal ministero sul regime sanzionatorio applicabile. Si fa presente che la norma è chiara, così come il suo regime sanzionatorio: se la sosta avviene omettendo l’acquisto del ticket orario, deve necessariamente applicarsi la sanzione di cui all’articolo 7 comma 14 del Codice; se invece la sosta si protrae oltre l’orario per cui è stata pagata la tariffa dovuta, si applicherà la disposizione sanzionatoria prevista dalla disciplina della sosta, anche in relazione a quanto disposto dal comma 132, dell’Art. 17 della legge 127/97» che stabilisce:
“I comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.”
La regolamentazione della sosta è materia di competenza comunale.
Per irrogare penali o sanzioni pecuniarie nei confronti di chi sosta oltre il termine per cui ha pagato il Ticket, il Comune deve emanare una specifica delibera. In assenza di tale delibera o finché non verrà approntata, non è possibile elevare multe per il caso in questione.
Quindi occorrerà verificare cosa prevede la delibera comunale, che però non può essere in contrasto con la Legge e la sua interpretazione autentica.
Quindi da una parte il garantismo del Ministero e dall’altra i Sindaci.
In questi ultimi giorni i Comuni hanno tirato in ballo anche una vecchia circolare della polizia stradale del 2003, che dava torto al ministero dei Trasporti.
In effetti quel parere è stato corretto nel 2007 dalla polizia stradale, come Lupi si è affrettato a rimarcare («La presunta divergenza tra i due ministeri è inesistente») e come confermano fonti del Viminale («Le interpretazioni sono state difformi per quattro anni, ma ora Motorizzazione civile e Polizia stradale si sono allineate»).
Messaggio complicato nelle forme, ma chiarissimo nella sostanza:
i Comuni andranno avanti con le multe per divieto di sosta nei confronti di chi sfora l' orario del ticket, e se qualcuno vorrà contestarle dovrà rivolgersi al Giudice di Pace, sborsando il contributo unificato minimo di 42,00 euro superiore all’infrazione contestata che di solito è inferiore ai 30,00 euro.
Invece, ai fini di un eventuale ricorso, segnaliamo che la norma prevede, nei quartieri dove ci sono le strisce blu, la presenza di adeguate zone a sosta libera, cioè le cosiddette strisce bianche (Cassazione Sez. Unite n.116) e i Comuni non rispettano quasi mai questa regola.
Per ulteriori informazioni ci può contattare ai riferimenti tel. +390432/501768, +390434/1774843, e/o fax +390432/25126.
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