SUPERBONUS 110%
Il Superbonus è un credito fiscale previsto dal Decreto Rilancio che stabilisce l’aliquota di detrazione (110%) delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’agevolazione suddetta ha destato l’interesse di coloro, che hanno intravisto l’occasione per riqualificare la propria abitazione con una spesa minima, se non addirittura gratis. Bisogna però dire che realisticamente sarà quasi impossibile avere cantieri a saldo zero per il Committente.
Il 110% comunque consentirà notevoli risparmi a patto di rispettare “le regole” tecniche che non bisognerà ignorare o trascurare, pena la ecadenza dei benefici nonché irrogazioni di pesanti sanzioni.
Vediamo innanzi tutto chi ha diritto a godere di questo Superbonus:
condomìni
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Onlus e associazioni di volontariato
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Interventi principali:
interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto)
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
interventi di efficientamento energetico
installazione di impianti solari fotovoltaici
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
LIMITI DI SPESA
Sono previsti dei limiti di spesa per gli interventi, che analizzeremo nei prossimi articoli nonché delle specifiche ben precise che devono rispettare i materiali impiegati.
Considerazioni.
Affinché la detrazione venga effettivamente concessa l’iter da seguire è piuttosto complesso e richiede l’intervento di professionisti che devono:
progettare,
asseverare e
certificare gli interventi,
interfacciandosi con l’ENEA e l’AGENZIA DELLE ENTRATE con particolare attenzione alle modalità di esecuzione dei lavori e sostenimento delle spese che qualora il richiedente non abbia sufficiente
liquidità giocoforza richiederà il coinvolgimento finanziario dell’impresa appaltatrice e/o delle BANCHE.
Le pubblicazioni tardive dei vari decreti attuativi hanno rinviato l’INIZIO DEI LAVORI, pertanto è auspicabile che il termine del 31.12.2021 venga prorogato, cosa che viene data per scontata dagli stessi
ambienti governativi.
A proposito di asseverazione diventa importante utilizzare prodotti che permettano una posa semplice, effettuabile senza particolari apprestamenti, pur consentendo di operare in totale sicurezza.
Ma attenzione occorre anche rispettare la congruità coi prezziari territoriali o coi prezzi di mercato (per quei prodotti con maggior tecnologia o innovazione)
Un’altra regola per fruire del Superbonus è quella della congruità dei prezzi rispetto a prezzari regionali o territoriali, o rispetto al prezzario DEI https://ita.calameo.com/read/000114834f02fba2a823b.
Esiste un terzo riferimento dove, nel caso non si trovino i prezzi di alcune voci il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per gli interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. Quest’ultimo caso, sicuramente più oneroso per il tecnico asseveratore, ma che consente di utilizzare come riferimento i prezzi di mercato di quei particolari prodotti che non hanno una voce dedicata sui documenti ufficiali.
Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista
Per saperne di più scrivere a studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768