Ma prima vorrei fare una breve analisi della riforma fiscale a partire da quando si passò dall’IGE (imposta generale sull'entrata) all'IVA e sulla sua precaria legalità Costituzionale.
Una prima revisione fu attuata nel 1951 dal Ministro Vanoni che approntò un sistema di tassazione con l'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi sempre disatteso (già allora c’era un diffusa disubbidienza fiscale).
La successiva riforma del sistema tributario avvenne nel 1973-1974, ed era contenuta principalmente nei Dpr 597, 598, 599 del 1973 e 643 e 633 del 1972, che istituirono rispettivamente l’Irpef, l’Irpeg, l’Ilor, l’Invim, l’Iva ecc., infatti erano diciannove decreti e quasi tutti in data 26 ottobre 1972 come ad esempio le imposte di registro (n. 634), successioni (n. 637), ipotecarie e catastali (n. 635), bollo (n. 642), contenzioso tributario, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (n. 639), imposta sugli spettacoli (n. 640) e tasse sulle concessioni governative (n. 641), il Dpr n. 600/73 raccolse norme comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito, con il Dpr 602 furono riformati la riscossione delle imposte dirette e i servizi relativi (n. 603), nonché furono stabilite disposizioni sulla revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e fabbricati; fu anche creata, infine, l'Anagrafe tributaria.
Trovo molto interessante leggere sia per i ricorsi che per ogni altra contestazione la Legge Delega del 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega legislativa al Governo della Repubblica per attuare la riforma tributaria secondo i principi costituzionali, quasi sempre disattesi nelle FF dei Ministri delle Finanze che dal 1971 in poi hanno proposto Leggi e DPR, emanato Decreti, circolari e ultimamente anche Comunicati Stampa.
Al momento della nascita l’IRPEF aveva 32 aliquote (dal 10 al 72%) e agiva per scaglioni di reddito dai 2 fino ai 500 milioni di lire.
L’Irpeg (imposta sul reddito delle persone giuridiche, sostituita nel 2004 dall’Ires) era un’imposta personale e proporzionale e colpiva il possesso di ogni forma di reddito, continuativo o occasionale con un’unica aliquota proporzionale del 37%.
Uno Stato spendaccione non in grado di frenare la spesa e la sempre maggiore necessità di soldi per coprirla, hanno indotto i diversi Ministri delle Finanze a mettere mano alle Imposte.
Nel 1989 fu introdotta l’Iciap (imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, sostituita a partire dal 1998 con l’Irap, la cui entrata in vigore porta alla soppressione anche dell’Ilor, dell’imposta sul patrimonio e del contributo al Servizio sanitario nazionale.
Nel 1992 fu istituita l’Ici (imposta comunale sugli immobili) e poi le altre attuate o solo proposte come l’IMU, la IUC, Tares, Tari, Tasi ecc..
Ai nostri Ministri delle Finanze non ha mai fatto difetto la FF (Fantasia Fiscale).
Con il comunicato stampa n. 163 del 4 ottobre 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concesso l’ennesima proroga del termine per effettuare la comunicazione dei dati fatture (ex Spesometro) relative al primo semestre del 2017.
La nuova scadenza è il 16 ottobre.
Sono indubbie le difficoltà derivate, sia dalla incapacità del sistema di gestire l’affollamento per inviare i dati inviati, sia le sospensioni delle trasmissioni per problemi di privacy, sia i numerosi errori e scarti del sistema immotivati o incomprensibili.
È importante far rilevare che il comunicato di ieri del MEF non interviene sull’aspetto sanzionatorio, diversamente da quello dello scorso 25 settembre che aveva affermato che, laddove fossero state riscontrate obiettive difficoltà per i contribuenti, “a discrezione degli uffici dell’Agenzia potevano essere disapplicate le sanzioni” per gli errori materiali e il ritardo della trasmissione dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dalla scadenza originaria”.
Ma questa scadenza originaria è del 28 settembre, e l’ulteriore periodo utile per la disapplicazione delle sanzioni si esaurisce il 13 ottobre (28 settembre + 15 giorni) che scade prima della nuova scadenza fissata al 16 ottobre, senza considerare che la discrezionalità delegata ai singoli Uffici Fiscali di applicare o meno le sanzioni rischi di diventare una ulteriore violazione dei diritti del contribuente, oltre a evidenti disparità di trattamento in barba ai principi della Legge Delega 825/71 che si badi bene, è ancora in vigore e ai principi enunciati in essa devono adeguarsi tutti i provvedimenti da allora ad oggi.