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Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Spesometro rinvio e sanzioni

Ma prima vorrei fare una breve analisi della riforma fiscale a partire da quando si passò dall’IGE (imposta generale sull'entrata) all'IVA e sulla sua precaria legalità Costituzionale.

Una prima revisione fu attuata nel 1951 dal Ministro Vanoni che approntò un sistema di tassazione con l'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi sempre disatteso (già allora c’era un diffusa disubbidienza fiscale).

La successiva riforma del sistema tributario avvenne nel 1973-1974, ed era contenuta principalmente nei Dpr 597, 598, 599 del 1973 e 643 e 633 del 1972, che istituirono rispettivamente l’Irpef, l’Irpeg, l’Ilor, l’Invim, l’Iva ecc., infatti erano diciannove decreti e quasi tutti in data 26 ottobre 1972 come ad esempio le imposte di registro (n. 634), successioni (n. 637), ipotecarie e catastali (n. 635), bollo (n. 642), contenzioso tributario, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (n. 639), imposta sugli spettacoli (n. 640) e tasse sulle concessioni governative (n. 641), il Dpr n. 600/73 raccolse norme comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito, con il Dpr 602 furono riformati la riscossione delle imposte dirette e i servizi relativi (n. 603), nonché furono stabilite disposizioni sulla revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e fabbricati; fu anche creata, infine, l'Anagrafe tributaria.

Trovo molto interessante leggere sia per i ricorsi che per ogni altra contestazione la Legge Delega del 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega legislativa al Governo della Repubblica per attuare la riforma tributaria secondo i principi costituzionali, quasi sempre disattesi nelle FF dei Ministri delle Finanze che dal 1971 in poi hanno proposto Leggi e DPR, emanato Decreti, circolari e ultimamente anche Comunicati Stampa.

Al momento della nascita l’IRPEF aveva 32 aliquote (dal 10 al 72%) e agiva per scaglioni di reddito dai 2 fino ai 500 milioni di lire.

L’Irpeg (imposta sul reddito delle persone giuridiche, sostituita nel 2004 dall’Ires) era un’imposta personale e proporzionale e colpiva il possesso di ogni forma di reddito, continuativo o occasionale con un’unica aliquota proporzionale del 37%.

Uno Stato spendaccione non in grado di frenare la spesa e la sempre maggiore necessità di soldi per coprirla, hanno indotto i diversi Ministri delle Finanze a mettere mano alle Imposte.

Nel 1989 fu introdotta l’Iciap (imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, sostituita a partire dal 1998 con l’Irap, la cui entrata in vigore porta alla soppressione anche dell’Ilor, dell’imposta sul patrimonio e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

Nel 1992 fu istituita l’Ici (imposta comunale sugli immobili) e poi le altre attuate o solo proposte come l’IMU, la IUC, Tares, Tari, Tasi ecc..

Ai nostri Ministri delle Finanze non ha mai fatto difetto la FF (Fantasia Fiscale).

Con il comunicato stampa n. 163 del 4 ottobre 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concesso l’ennesima proroga del termine per effettuare la comunicazione dei dati fatture (ex Spesometro) relative al primo semestre del 2017.

La nuova scadenza è il 16 ottobre.

Sono indubbie le difficoltà derivate, sia dalla incapacità del sistema di gestire l’affollamento per inviare i dati inviati, sia le sospensioni delle trasmissioni per problemi di privacy, sia i numerosi errori e scarti del sistema immotivati o incomprensibili.

È importante far rilevare che il comunicato di ieri del MEF non interviene sull’aspetto sanzionatorio, diversamente da quello dello scorso 25 settembre che aveva affermato che, laddove fossero state riscontrate obiettive difficoltà per i contribuenti, “a discrezione degli uffici dell’Agenzia potevano essere disapplicate le sanzioni” per gli errori materiali e il ritardo della trasmissione dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dalla scadenza originaria”.

Ma questa scadenza originaria è del 28 settembre, e l’ulteriore periodo utile per la disapplicazione delle sanzioni si esaurisce il 13 ottobre (28 settembre + 15 giorni) che scade prima della nuova scadenza fissata al 16 ottobre, senza considerare che la discrezionalità delegata ai singoli Uffici Fiscali di applicare o meno le sanzioni rischi di diventare una ulteriore violazione dei diritti del contribuente, oltre a evidenti disparità di trattamento in barba ai principi della Legge Delega 825/71 che si badi bene, è ancora in vigore e ai principi enunciati in essa devono adeguarsi tutti i provvedimenti da allora ad oggi.

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