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Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Spese detraibili e deducibili nel 730/2016

Le Leggi fiscali riconoscono ai contribuenti la possibilità di ottenere riduzioni dell'imponibile fiscale e delle tasse dovute.

Con la dichiarazione dei redditi (730 o Unico), a seconda della tipologia di contribuente e di reddito, e del tipo di spese sostenute, si hanno due differenti categorie che sono le deduzioni e le detrazioni:

Spese detraibili: sono quelle spese che possono essere detratte direttamente alle imposte da pagare, facendone così diminuire l’importo.

Spese e oneri deducibili: sono le spese che possono essere sottratte dal reddito prima di calcolare l’imposta dovuta per quell’anno di imposta. Con tali spese, pertanto, il contribuente diminuisce la base imponibile di calcolo, facendo abbassare il reddito e quindi l’imposta dovuta.

Per poter fruire di tali sconti di imposta, occorre, però che i suddetti oneri deducibili e le spese detraibili, siano sostenute nel corso dell’anno, per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, anche se le relative prestazioni, sono eseguite in anni precedenti, tale principio si chiama principio di cassa.

Ciò significa che se si intende portare a deduzione o in detrazione un onere o una spese, conviene pagarla entro il 31 dicembre, anche se la scadenza del pagamento sia ad esempio tra dicembre e febbraio.

La DETRAZIONE.

È un’agevolazione che opera sull’imposta, e non sul reddito imponibile, come avviene invece per gli oneri deducibili.

Ciò significa che dopo aver calcolato il reddito imponibile, si applicano le aliquote degli scaglioni IRPEF, si ottiene così l'imposta a debito dalla quale si sottrae per esempio il 19% delle spese elencate nella sezione I del quadro RP per gli Unici e del quadro E per il 730. Le successive sezioni, dalla III in poi, riguardano le detrazioni per ristrutturazioni, acquisto di climatizzatori, acquisto di arredi per case ristrutturate ecc..

In questo modo, presentando la dichiarazione dei redditi tramite modello Unico o 730, il contribuente può detrarre le Spese in base alla percentuale di detrazioni, con le franchigie e i limiti, previste dalla legge.

La DEDUZIONE.

È un’agevolazione fiscale che opera direttamente sul reddito imponibile, ciò vuol dire che interviene prima che vengano applicate le aliquote percentuali degli scaglioni IRPEF, delle imposte sui redditi.

Cioè vengono dedotte le somme relative algli oneri deducibili, facendo quindi diminuire la base imponibile sulla quale calcolare l'IRPEF e l’importo delle addizionali comunali e regionali.

Esempio pratico di calcolo spese deducibili: se il contribuente ha un reddito lordo pari a 20.000 ed ha affrontato oneri deducibili di 3.000 euro, il suo reddito imponibile è pari a 17.000 euro.

Su tale reddito ridotto dagli oneri deducibili vengono applicati le percentuali degli scaglioni IRPEF:

Primo scaglione IRPEF redditi da 0 a 15.000 euro: per i redditi all'interno di questo range, si applica un'aliquota 2016 IRPEF al 23% ciò significa che se si ha un reddito complessivo di 15 mila euro la tassazione dovuta allo Stato è pari a 3.450 euro.

Secondo scaglione IRPEF: Redditi tra 15.001 e 28.000 euro l'aliquota da calcolare per questa seconda soglia è pari al 27% mentre per la parte eccedente i 15.000 euro si calcola 3.450,00 + 27%.

Terzo scaglione IRPEF redditi tra 28.001 e 55.000 euro: aliquota è del 38% mentre sulla parte che eccede i 28.000 euro si calcola così: 6.960,00 + 38%.

Quarto scaglione IRPEF Reddito tra 55.001 e 75.000 euro: aliquota IRPEF pari al 41% mentre sulla parte eccedente i 55.000 euro si calcola 17.220,00 + 41%.

Quinto scaglione IRPEF

Reddito sopra i 75.000 euro: l'aliquota è pari al 43% per chi guadagna più di 75 mila euro deve versare allo Stato italiano tasse per la parte eccedente pari a 25.420,00 euro + 43%.

Qual è il vantaggio per il contribuente nel portare a deduzione gli oneri? Che sulle somme portate a deduzione, non si applica l’aliquota marginale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, cui è soggetto il contribuente, ciò significa che sui 3.000 euro di oneri deducibili, di cui all'esempio sopra, non si calcola il 27% di 3.000 euro, con conseguente risparmio di 810 euro.

Dichiarazione dei redditi 2016:

Si elencano le spese e gli oneri detraibili e deducibili più frequenti che devono essere inserite nelle righe delle sezioni di competenza:

Spese sanitarie: franchigia pari a 129,11 euro e a patto che siano documentate con il cd. scontrino fiscale;

Spese sanitarie per disabili, senza limite di importo;

Spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili, tetto massimo 18.075,99 euro;

Spese per l’istruzione secondaria e universitaria, per un importo non superiore a quello previsto per gli istituti statali;

Spese per attività sportive praticate da ragazzi: euro 210 per ciascun figlio minorenne;

Spese canoni di locazione studenti universitari fuori sede (almeno 100 Km dalla residenza), tetto massimo di spesa 2.633,00 euro;

Spese asili nido 632,00 euro;

Contributi versati per il riscatto del corso di laurea.

Spese sanitarie per patologie con esenzione, da tenere conto sempre la franchigia pari a 129,11 euro;

Spese funebri: da quest'anno diventano detraibili anche le spese sostenute per conto di non familiari, tetto massimo pari a 1.549,37 euro;

Spese per intermediazione immobiliare, tetto massimo 1.000,00 euro;

Spese veterinarie: franchigia 129,11 euro e soglia massima 387,34 euro;

Interessi mutuo abitazione principale: tetto massimo 4.000,00 euro;

Interessi mutuo costruzione abitazione principale: tetto massimo 2.582,28 euro;

Interessi prestiti o mutui agrari: importo detraibile non può essere maggiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati;

Premio assicurazione vita e infortuni: tetto massimo 530,00 euro;

Erogazioni liberali partiti politici, onlus, società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, società di cultura ecc;

Spese bonus ristrutturazione 2016: detrazione IRPEF pari al 50% fino al 31 dicembre 2016 tetto massimo di spesa 96.000 euro;

Bonus mobili ed elettrodomestici con ristrutturazione: tetto massimo 10.000 euro detrazione pari al 50%, ma solo se la spesa è sostenuta a seguito interventi di recupero e di ristrutturazione;

Bonus mobili giovani coppie senza ristrutturazione: tetto massimo fino

Ecobonus 2016: fino al 31 dicembre 2016 detrazione pari al 65% vi rientrano:

Spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, tetto massimo di spesa 181.818,18 euro per ogni unità immobiliare;

Spese installazione pannelli solari, soglia massima fino a 109.090,91 euro per ogni unità immobiliare;

Spese sostituzione di impianti di climatizzazione: tetto massimo di 54.545,45 euro per ogni unità immobiliare;

Detrazioni per i canoni di locazione: per inquilini che adibiscono l'immobile locato ad abitazione principale, giovani tra 20 e 30 anni, per chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro.

Contributi previdenziali versati a casse professionali di appartenenza o all’Inps;

Assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;

contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge;

Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, Onlus, organizzazione non governative, università e ricerca;

Rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;

Contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a €. 1.549,37.

ecc. ecc..

Per ulteriori informazioni al riguardo e fare la dichiarazioni dei redditi ci contatti allo 0432501768 o via email: federala@email.it,

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