Il Governo, nella riunione del Pre-consiglio dei ministri, odierna, ha provveduto a far proprio nel nostro ordinamento delle rilevanti modifiche, ad un settore, fin ad ora quasi sprovvisto, qual è quello degli impianti di riscaldamento invernale e degli impianti di condizionamento estivo. Tutto ciò è stato fatto per non incorrere in ulteriori reprimende da parte della Commissione Europea di Bruxelles. Questo, è stato fatto per far risparmiare ai cittadini ulteriori costi, in un momento di evidente e grave crisi economica. Nel Regolamento all’esame del Governo, per gli impianti sotto i 100 Kw, che sono la quasi totalità degli impianti ( 90 %), ad uso civile, saranno previsti meno oneri, quindi, per i cittadini. Non servirà più l’ispezione, degli impiegati comunali, agli impianti e basterà solo l’invio della scheda dell’impianto da parte del manutentore, caldaista, all’autorità preposta che nei diversi casi può essere il comune o la provincia. Nel definire le operazioni di manutenzione e la loro periodicità, si continuerà comunque a fare riferimento in prima battuta alle indicazioni fornite dall'installatore. In assenza di queste varranno le indicazioni del fabbricante e, in casi residuali, le specificazioni contenute nella normativa tecnica, come può essere lo stesso schema di regolamento, in corso di approvazione. Le ispezioni, che saranno obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale, non minori ai 10KW e per i climatizzatori estivi di potenza termica non minore di 12 KW, comprendono una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima della sua dimensione rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, il progetto dell'impianto, se disponibile, e una valutazione su possibili interventi necessari per migliorare il rendimento energetico dell'impianto stesso. I risultati dei controlli che dovranno essere eseguiti da ditte abilitate, dovranno essere allegati al libretto di impianto per la climatizzazione. Viene definitivamente chiarita l'esclusione, dall'obbligo di ispezione, degli impianti installati nelle singole abitazioni per la sola preparazione dell'acqua calda. Inoltre, oltre agli impianti di produzione dell'acqua calda condominiali, i controlli vengono estesi anche agli impianti installato in strutture non residenziali come centri sportivi, centri benessere ecc. che necessariamente presentano consumi più elevati. Infine, arrivano i valori minimi di temperatura per il raffreddamento estivo che varia al variare degli edifici. Secondo quanto prevede l'articolo 3, dello schema di regolamento, infatti, durante il funzionamento del climatizzatore la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ogni unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C-2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Confermati, invece, i valori massimi della temperatura per gli impianti di riscaldamento che nei singoli ambienti dovrà essere di 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di 20°C+2°C per tutti gli altri edifici. Il regolamento adegua allo sviluppo tecnologico la tabella dei limiti annuali e giornalieri di accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale. Per ognuna delle sei zone climatiche in cui è diviso il Paese viene previsto un limite di accensione giornaliero (6 ore per la A, 8 per la B, 10 per la C, 12 per la D,14 per la E e nessun limite per la F) e il relativo calendario. Non solo. Il nuovo regolamento offre un dettaglio più analitico delle esclusioni dai limiti di accensione come cliniche, ospedali o case di cura, scuole e asili nidi, piscine e saune, immobili ad uso industriale e artigianale. E’ stato previsto, infine, anche il catasto degli impianti termici che sarà censito,definitivamente entro il 31 dicembre 2014. A tale catasto parteciperanno nella sua redazione, le Regioni a Statuto ordinario, quelle a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Entro il 2014 gli enti su menzionati dovranno presentare una compiuta relazione al Ministero dello Sviluppo e a quello dell’Ambiente sulla situazione degli impianti installati sul proprio territorio e la loro usura. La relazione sarà aggiornata con cadenza biennale.
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