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Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Riscaldamento, ecco le nuove regole su controlli, ispezioni e sanzioni.

Il Governo, nella riunione del Pre-consiglio dei ministri, odierna, ha provveduto a far proprio nel nostro ordinamento delle rilevanti modifiche, ad un settore, fin ad ora quasi sprovvisto, qual è quello degli impianti di riscaldamento invernale e degli impianti di condizionamento estivo. Tutto ciò è stato fatto per non incorrere in ulteriori reprimende da parte della Commissione Europea di Bruxelles. Questo, è stato fatto per far risparmiare ai cittadini ulteriori costi, in un momento di evidente e grave crisi economica. Nel Regolamento all’esame del Governo, per gli impianti sotto i 100 Kw, che sono la quasi totalità degli impianti ( 90 %), ad uso civile, saranno previsti meno oneri, quindi, per i cittadini. Non servirà più l’ispezione, degli impiegati comunali, agli impianti e basterà solo l’invio della scheda dell’impianto da parte del manutentore, caldaista, all’autorità preposta che nei diversi casi può essere il comune o la provincia. Nel definire le operazioni di manutenzione e la loro periodicità, si continuerà comunque a fare riferimento in prima battuta alle indicazioni fornite dall'installatore. In assenza di queste varranno le indicazioni del fabbricante e, in casi residuali, le specificazioni contenute nella normativa tecnica, come può essere lo stesso schema di regolamento, in corso di approvazione. Le ispezioni, che saranno obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale, non minori ai 10KW e per i climatizzatori estivi di potenza termica non minore di 12 KW, comprendono una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima della sua dimensione rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, il progetto dell'impianto, se disponibile, e una valutazione su possibili interventi necessari per migliorare il rendimento energetico dell'impianto stesso. I risultati dei controlli che dovranno essere eseguiti da ditte abilitate, dovranno essere allegati al libretto di impianto per la climatizzazione. Viene definitivamente chiarita l'esclusione, dall'obbligo di ispezione, degli impianti installati nelle singole abitazioni per la sola preparazione dell'acqua calda. Inoltre, oltre agli impianti di produzione dell'acqua calda condominiali, i controlli vengono estesi anche agli impianti installato in strutture non residenziali come centri sportivi, centri benessere ecc. che necessariamente presentano consumi più elevati. Infine, arrivano i valori minimi di temperatura per il raffreddamento estivo che varia al variare degli edifici. Secondo quanto prevede l'articolo 3, dello schema di regolamento, infatti, durante il funzionamento del climatizzatore la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ogni unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C-2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Confermati, invece, i valori massimi della temperatura per gli impianti di riscaldamento che nei singoli ambienti dovrà essere di 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di 20°C+2°C per tutti gli altri edifici. Il regolamento adegua allo sviluppo tecnologico la tabella dei limiti annuali e giornalieri di accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale. Per ognuna delle sei zone climatiche in cui è diviso il Paese viene previsto un limite di accensione giornaliero (6 ore per la A, 8 per la B, 10 per la C, 12 per la D,14 per la E e nessun limite per la F) e il relativo calendario. Non solo. Il nuovo regolamento offre un dettaglio più analitico delle esclusioni dai limiti di accensione come cliniche, ospedali o case di cura, scuole e asili nidi, piscine e saune, immobili ad uso industriale e artigianale. E’ stato previsto, infine, anche il catasto degli impianti termici che sarà censito,definitivamente entro il 31 dicembre 2014. A tale catasto parteciperanno nella sua redazione, le Regioni a Statuto ordinario, quelle a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Entro il 2014 gli enti su menzionati dovranno presentare una compiuta relazione al Ministero dello Sviluppo e a quello dell’Ambiente sulla situazione degli impianti installati sul proprio territorio e la loro usura. La relazione sarà aggiornata con cadenza biennale.

Per ulteriori informazioni sull’argomento ci contatti pure ai nostri recapiti: 0432/501768 o 0434/1774843 o via @mail: studio@btstudio.eu.

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