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Il mio Blog

Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Reddittometro: come difendersi

Occorre ricordare che (accertamento di imposte sui redditi) nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, la regola è che l’onere di provare le ragioni della pretesa è dell’Amministrazione Finanziaria.

Quindi se l’Ufficio procede all’emissione di un avviso di accertamento a rettifica di una dichiarazione dei redditi presentata, perché ritiene che il reddito dichiarato sia inferiore a quello presunto- effettivo, deve dimostrare adeguatamente i motivi su cui si basa la maggior pretesa fiscale, anche attraverso presunzioni semplici, ma a condizione che siano gravi, precise e concordanti.

Questa è la regola, ma in ambito Redditometro, nei commi 4 e seguenti dell’articolo 38 del D.P.D.600/1973, viene introdotta una importante deroga che solleva l’amministrazione finanziaria dall’onere di dimostrare la pretesa, e chiama il contribuente a dimostrare o chiarire i motivi dello scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello calcolato sinteticamente con l’ausilio delle tabelle e dei coefficienti del Redditometro. In particolare è previsto che il contribuente, anche prima della notificazione dell’accertamento, potrà, ma in realtà dovrá, dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure con redditi esenti e cioè:

(1) il possesso di redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta;

(2) il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;

(3) il possesso di redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile;

(4) il ricorso a forme di finanziamento bancario;

(5) il possesso di somme derivanti da donazioni, successioni ereditarie, vincite etc…;

(6) disinvestimenti patrimoniali;

(7) donazioni di denaro provenienti dai familiari;

(8) indennizzi e somme riscosse fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale;

(9) redditi posseduti dagli altri membri del nucleo familiare;

(10) redditi comunque e legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

In caso contrario si trova di fronte ad un atto di accertamento che esplica piena efficacia sotto il profilo dell’esigibilità delle imposte e relativi interessi e sanzioni in esso contenuti, salva la possibilità di ricorrere alla Commissione Tributaria competente.

Non è sufficiente il semplice scostamento per consentire l’operatività dell’accertamento sintetico, ma è necessario che faccia emergere un reddito superiore di un quinto a quello dichiarato.

C'è cioè una specie di "franchigia fiscale" che consente al contribuente di rimanere escluso dell’applicazione dell’accertamento qualora la differenza rimanga all’interno di tale soglia di tolleranza.

Il Redditometro è da venti anni lo strumento della discordia nei rapporti fisco-contribuente ma che bisogna affrontare e gestire in sede amministrativa, nel contraddittorio, nel tentativo di accordo mediante l’istituto dell’accertamento con adesione, oppure in quella processuale attraverso il contenzioso tributario che in molti casi è l'unica strada per tentare di dimostrare l’irragionevolezza di uno strumento accertativo molto sbrigativo nella sostanza, applicato in maniera meccanica sui contribuenti con risultati spesso contraddittori.

Molti ricorderanno gli effetti del primo redditometro che, per il solo possesso di un auto con molti cavalli fiscali, faceva scattare risultati reddituali rilevanti, anche se l’auto era di valore esiguo perché molto vecchia, trascurando anche l’intensitá dell’utilizzo e le spese effettivamente sostenute.

Ci sono anche state diversità di valutazione tra i diversi Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, ma anche tra Funzionari dello stesso Ufficio.

La giurisprudenza che si è formata nella previgente disciplina del Redditometro ha imposto all’Amministrazione Finanziaria l’obbligo del contraddittorio, ovvero la necessità che, prima di procedere all’accertamento, l’Ufficio si confronti col contribuente.

Il legislatore poi è intervenuto col D.L. 78/2010 per l’adeguamento dello strumento accertativo apportando profonde modifiche, superando il concetto di possesso di beni, ma concentrandosi sul sostenimento di spese, introducendo l’obbligo del contraddittorio preventivo col contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.

Nel nuovo Redditometro, come ho già spiegato nel mio articolo del 18.01.2013 (ricordo anche quello del 22.11.2012) viene introdotto il concetto di famiglia fiscale, che invece nel precedente redditometro poteva essere eccepita dal contribuente in sede amministrativa o contenziosa a giustificazione del maggior reddito o comunque della provvista economica necessaria a sopravvivere in vigenza di un reddito dichiarato insufficiente, oppure a sostenere le spese per il beni posseduti in vigenza di un reddito insufficiente a coprire tali spese.

Ma sul nuovo Reddittometro c'è già la sentenza di un Tribunale che lo smonta. Una sentenza che in parte può essere utile per difendersi anche dal vecchio Redditometro.

Infatti un giudice civile ha ordinato all'Agenzia delle Entrate «di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza o utilizzo dei dati», di «cessarla se iniziata», e di «distruggere tutti i relativi archivi» se già formati.

È un Giudice del Tribunale civile di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli.

Il Giudice Antonio Lepre ha accolto in 9 pagine un ricorso dell'avvocato Roberto Buonanno per un contribuente che non voleva che «l'Agenzia venisse a conoscenza di ogni singolo aspetto della propria vita privata». Inquadrato l'intervento nella tutela dei «diritti fondamentali della persona» nella Costituzione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il Giudice è passato a valutare se il nuovo sistema di coefficienti, che trasforma le spese in reddito attraverso dati certi provenienti dall'anagrafe tributaria e stime messe a punto dall'Istat, soddisfi il principio di proporzionalità che vieta alla Pubblica amministrazione di sacrificare la sfera giuridica dei privati se non in casi di assoluta eccezionalità, in presenza di circostanze specifiche, per il raggiungimento dell'interesse generale.

La risposta del Giudice Lepre è negativa.

Ad avviso del Giudice il Redditometro «è non solo illegittimo, ma radicalmente nullo» perché «fuori dalla legalità costituzionale e comunitaria» in quanto «non individua categorie di contribuenti ma altro, sottoponendo a controllo anche le spese riferibili a soggetti diversi per il solo fatto di essere appartenenti al medesimo nucleo familiare».

Inoltre «non fa alcuna differenziazione tra "cluster" (gruppi omogenei) di contribuenti, ma opera una distinzione familiare di tipologie suddivise per cinque aree geografiche, ricollocando all'interno di ciascuna figure di contribuenti del tutto differenti tra loro».

Il nuovo Redditometro utilizza poi come parametro delle spese medie delle famiglie l'attività dell'Istat, «che nulla ha a che vedere con la specificità della materia tributaria» ed «è nata per tutt'altri fini».

Viola il diritto di difesa in quanto rende impossibile fornire la prova di aver speso meno di quanto risultante dalla media Istat, giacché «non si vede come si possa provare ciò che non si è comprato o non si è fatto».

Infine «il diritto del contribuente al contraddittorio» è «in gran parte svuotato di effettività» perché, in un procedimento «eminentemente inquisitorio e sanzionatorio, il contribuente e l'Agenzia delle Entrate si trovano in posizione di fortissima asimmetria»: un po' perché «l'Agenzia è anche socia della società di riscossione forzata (Equitalia)», e un po' perché «è in conflitto di interessi, essendo normalmente vincolata al raggiungimento di obiettivi (Budget) di evasione da recuperare e dunque avendo filologicamente interesse alla conferma della propria ipotesi».

Insomma è fisiologico che i Funzionari degli uffici Fiscali cerchino di "fare cassa" utilizzando metodi e calcoli anche se portano a risultati illogici.

Ma se il nuovo Redditometro è già da “rottamare” il vecchio redditometro “perde pezzi” perché sono sempre più le Commissioni Tributarie che annullano gli accertamenti che si basano sul vecchio strumento in quanto ritenuto inattendibile e inaffidabile a causa della coefficientazione delle spese e per la pretesa non fondata da parte degli Uffici di richiedere la correlazione diretta tra le disponibilità esistenti in capo al contribuente e le spese sostenute.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, opporre (durante i contraddittori o nei ricorsi) i risultati del nuovo Redditometro ove più favorevoli, rappresenterà una difesa efficace contro la presunzione del vecchio redditometro.

È questa la situazione degli accertamenti che sono in discussione di fronte alle Commissioni Tributarie e che si basano, per i periodi di imposta degli anni 2007 e 2008, sia sulle disposizioni del vecchio articolo 38 del dpr n. 600/73 che sul decreto Formica del settembre 1992.

Negli ultimi giorni ci sono state diverse decisioni (Reggio Emilia e Torino) in base alle quali emerge che, nella maggior parte dei casi, l'accertamento che si fonda sul vecchio redditometro è del tutto insostenibile.

La struttura del vecchio redditometro utilizza in gran parte la coefficientazione (introdotta dal Ministro Goria nel novembre 1992) di alcuni beni indice di capacità contributiva che teoricamente dovrebbero rappresentare la spesa di gestione sostenuta dal contribuente per mantenere ogni anno gli stessi.

In altri termini, viene identificato un reddito che il contribuente dovrebbe guadagnare al fine di sostenere le suddette spese di gestione di un determinato bene che viene in modo del tutto apodittico coefficientato, senza tenere conto che negli ultimi anni il quadro economico è molto cambiato a causa della crisi.

A questo viene aggiunta la quota di spesa corrente e la quota di incrementi patrimoniali.

Il risultato che si ottiene è quasi sempre assurdo.

Per esempio nel caso di acquisto di una casa si dovrebbero dichiarare, secondo i coefficienti, un reddito di quattro o cinque volte superiore a un risultato già amplificato per effetto dei coefficienti stessi.

I giudici stanno affermando un concetto del tutto logico: se il nuovo redditometro è affidabile come dice l'agenzia, il suo risultato, laddove migliore del risultato del vecchio può essere un utile prova contraria. Facciamo un esempio: se ho speso 10 mila euro per una Colf nel 2008, secondo il vecchio redditometro dovrei guadagnare dieci volte di più, cioè 100.000 euro, mentre, la stessa spesa per il nuovo Redditometro pesa per 10 mila euro senza alcuna moltiplicazione.

Nelle decisioni sta emergendo l’assenza nella vecchia norma, di una qualsiasi necessità di dimostrare un nesso diretto tra la spesa sostenuta dal contribuente e le presunzioni previste dalla legge.

Cioè, dimostrata la disponibilità di beni per l'anno oggetto di accertamento, si pretende che vi sia un nesso diretto tra questa disponibilità e le diverse tipologie di spese; una pretesa assurda che si trova nel vecchio articolo 38 del DPR 600/73, che disciplina le due tipologie di accertamento: l’accertamento sintetico di tipo analitico e l’accertamento sintetico di tipo induttivo “redditometro”.

Il primo "accertamento sintetico puro" mette a confronto il reddito dichiarato con le spese sostenute, il secondo "redditometro" mira a determinare il reddito presunto utilizzando una serie di indici di capacità contributiva.

Infine va detto che è irrazionale e incomprensibile, il comportamento di alcuni Uffici che non accettano il fatto che un contribuente potrebbe avere accumulato, diversi anni prima dell'accertamento una sostanziosa disponibilità economica.

Un caso (di Biblica memoria) molto diffuso, specie durante una fase congiunturale negativa, che consente al contribuente negli anni successivi a quelli delle “Vacche Grasse”di spendere, senza necessariamente produrre un reddito nel periodo di “Vacche Magre”.

Per ulteriori informazioni ci contatti allo 0432/501768 o allo 0434/1774843 o via email: studio@btstudio.eu

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