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Il mio Blog

Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

REDDITOMETRO: Chi l'ha inventato e come funziona.

Ricordo il mio articolo del 22.11.2012 con il quale sintetizzavo le varie tipologie di Redditometro come Ricavometro, Spesometro, Riccometro, Studi di Settore ecc. che sono le varianti utilizzate fino ad oggi dal Fisco.

Chi l'ha inventato.

Nel 1932 il Ministro delle Finanze Guido Jung fece approvare il Regio decreto n. 1261 del 17 settembre che istituiva l’antenato del Redditometro, che per l'imposta complementare prevedeva la determinazione dell'imponibile tenendo conto anche del tenore di vita dei contribuenti.

Nel 1958 ci fu la conferma di questo metodo presuntivo di calcolo del reddito.

Nel 1973 l’art. 38 del DPR n. 600, quando era Ministro delle Finanze Emilio Colombo, fu istituita la disciplina del cosiddetto accertamento sintetico, basato sulla determinazione presunta del reddito in relazione a come tale reddito presunto veniva consumato.

Il testo originale dell’art.38 diceva:

“se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondamentalmente attribuibile al contribuente in base ad elementi e a circostanze di fatto certi, l’Ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze. A tale fine possono essere stabiliti, con decreto del Ministero per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggiore reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo comma dell’art.2”.

L’articolo proseguiva con quella che di fatto è l’inversione dell’onere della prova, infatti recita:

”Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.”

Il 21 Luglio 1983 verso la fine del secondo Governo Spadolini, il Ministro delle Finanze Rino Formica partorisce il DM 21 luglio 1983, al quale allega le tabelle dove elenca i beni e i servizi e i coefficienti applicabili per rideterminare sinteticamente il reddito.

In più nell’art. 1 del decreto si stabiliva che gli Uffici fiscali avevano l’obbligo di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicative di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel decreto.

I successivi Ministri delle Finanze continuarono la “spremitura” dei contribuenti con il Redditometro.

Infatti l’applicazione vera e propria del Redditometro, con la ricostruzione induttiva del reddito attraverso indicatori di capacità contributiva (divenuti oggi indicatori di spesa), inizia nel 1992 quando il Ministro delle Finanze Giovanni Goria, riprendendo il decreto di Formica, emette il decreto del 10 settembre n. 218 intitolato:

Determinazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, pubblicato sulla Gazz.Uff. del 16 settembre 1992, allegando la Tabella degli indici presuntivi di reddito, per i periodi d'imposta 1998 e 1999.

La tabella venne modificata con il DM, sempre di Goria, del 19 novembre 1992.

Questo decreto fu aspramente criticato anche dall’ allora Presidente della Repubblica Luigi Scalfaro, che disse che si era tornati al Fisco lunare e che più ci si avventurava nel complicatissimo decreto che aveva rifatto il look al Redditometro e più la Luna sembrava un rifugio accogliente!

Per i periodi di imposta 2000 e 2001 gli importi contenuti nella tabella furono aggiornati retroattivamente dagli allegati A e B del PRV del 7 gennaio 2005 (G.U. 02.02.2005, n. 26), e per i periodi d'imposta 2004 e 2005 furono aggiornati dall'allegato A del PRV del 15 maggio 2005 (G.U. 06.06.2005, n. 129) dall’ allora Ministro delle Finanze Domenico Siniscalco. Per capire qualche cosa in più sulla “lunarità” di quelle tabelle vi consiglio di guardarle sul sito:

http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/Documenti/ProblemaDellaSettimana/2009/072009/20090706/LEGGE/DM_10_09_1992.pdf

Probabilmente è in quegli anni che cominciò l’emigrazione fiscale delle aziende e dei contribuenti.

Riassumendo il Redditometro è stato regolamentato per la prima volta con il D.M. 21 luglio 1983.

Con successivi decreti ministeriali, si è provveduto all'aggiornamento dei vecchi indici di capacità contributiva.

Quindi, dopo le modifiche apportate dall'art. 1 della L. n. 413/91, è stato emanato il D.M. 10 settembre 1992, sostitutivo di quello del 1983, poi modificato con i DD.MM. 19 novembre 1992 e 29 aprile 1999.

Adeguamenti sono stati apportati anche dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Raffaele Ferrara, del 7 gennaio 2005, del 5 aprile 2005 e del 17 maggio 2005.

Infine quello del 14 febbraio 2007 per il 2006 e il 2007, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Massimo Romano con Ministro delle Finanze Padoa Schioppa.

Il redditometro in sintesi funziona così:

quando viene riscontrata la disponibilità di uno dei beni e servizi indicati nella tabella allegata di:

autoveicoli;

roulotte;

collaboratori familiari,

residenze principali e secondarie;

cavalli da corsa o da equitazione;

navi e imbarcazioni da diporto;

aeromobili e altri mezzi di trasporto a motore;

assicurazioni ecc.

tale disponibilità può essere valutata ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche.

Resta ferma la facoltà dell'Ufficio di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati.

Quanto sopra vale fino all'anno di imposta 2008.

Per gli anni 2009 e successivi si applica un nuovo tipo di Redditometro.

Con l'entrata in vigore del Dl 78/2010 del 31 maggio 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito nella legge 122/2010), Ministro delle Finanze Giulio Tremonti e al decreto attuativo del 24 dicembre scorso Ministro delle Finanze Vittorio Grilli, si considerano i consumi e gli investimenti (utilizzando i dati dell'Anagrafe Tributaria e le medie Istat) per vedere se il livello di uscite è coerente con le entrate con una tolleranza del 20%.

A partire dal 2009 il redditometro si applica confrontando la spesa sostenuta dal contribuente con quella media calcolata dall’Istat, che dividerà tali medie tra 11 tipi di contribuente:

persona sola, monogenitore, coppia, coppia con un figlio, con due figli ecc. tenendo anche conto delle cinque aree geografiche:

Nordest, Nordovest, Centro, Sud e Isole.

Per esempio per le spese del telefono si mette a confronto la spesa sostenuta dal contribuente con la spesa media Istat della tipologia di appartenenza.

Ai fini del redditometro il Fisco prende per buona quella che delle due risulta più alta.

Le spese più importanti del Redditometro sono:

l’affitto, il riscaldamento centralizzato, l'acqua, le manutenzioni, arredi, elettrodomestici, riparazioni, , biancheria, detersivi, pentole, lavanderia giocattoli, pc, radio, tv, dischi, lotto, piante, fiori, medicinali, visite mediche, animali domestici, riparazioni di auto e moto, aeromobili e natanti, pezzi di ricambio, lubrificanti, carburanti, telefoni, abbonamenti, libri, tasse, rette, prodotti per la cura della persona, barbiere, parrucchiere, argenteria, gioielli, borse e valigie, gli onorari professionali pagati, gli alberghi, i viaggi e i pasti consumati fuori casa.

Di fatto siamo di fronte ad un nuovo tipo di studio di settore.

Anche qui c’è l’inversione dell’onere della prova perché, se i conti fatti dal Fisco, sulla base della media Istat, risultano incongrui del 20%, sarà il contribuente che dovrà dimostrare come le sue spese siano invece congrue e non l'inverso.

Se non ci riesce dovrà sostenere il contraddittorio, che potrà concludersi con un accordo o con l'avvio di un accertamento.

Il Fisco potrà utilizzare questo strumento su chi, per i 26 beni del Redditometro per i quali vale la presunzione, aveva o indicava una spesa bassa o molto bassa.

Il Fisco gli contrapporrà un valore medio e ne desumerà un reddito minimo presunto.

Ecco la tabella dei 26 beni del nuovo redditometro:

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Economia/2013/01/06/pop_voce-per-voce.shtml

Per saperne di più scrivere a studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768

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