Il 17 settembre avevo pubblicato sul Blog:
Sono nulle le Cartelle inviate per Posta direttamente da Equitalia.
Molti mi hanno chiesto, al di la delle Sentenze, qual è il ragionamento giuridico che comprova questa affermazione.
Sino ad oggi, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle questioni relative alle conseguenze derivanti dalla mancata compilazione della “relata di notifica” o della notifica effettuata da soggetti non abilitati
delle cartelle esattoriali.
Il 17 settembre avevo sollevato anche un altro problema:
quella della inesistenza della notifica perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge.
Intendo con ciò le cartelle inviate per posta.
Rileggiamo con attenzione il testo del primo comma dell'art. 26 del DPR 602:
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
A una lettura superficiale della norma sembrerebbe che la cartella può essere inviata per posta da ..... Equitalia ?.
Qui sta il vero problema: Da chi può essere inviata per posta la Cartella Esattoriale ?
Teniamo presente in tutto il ragionamento che seguirà che la notifica della cartella di pagamento non ha unicamente la finalità di far conoscere l’Atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella di pagamento un “Atto unilaterale recettizio” la sua notifica ha la funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica dell’Atto medesimo.
Da un lettura più attenta dell’art. 26 si capisce che il legislatore per dare una garanzia maggiore per le notificazioni di Atti Sostanziali che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente, ha previsto che solo i soggetti tassativamente indicati possano validamente effettuarle…. Anche tramite posta.
La frase: La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento non può venire estrapolata dal contesto di tutto il comma 1. Infatti sarebbe privo di fondamento giuridico avere all’interno dello stesso comma del medesimo articolo due statuizioni per poi intendere che le stesse siano interpretate ed applicate in senso non uniforme e collegato!
Sono solo i soggetti autorizzati che possono inviare le cartelle per posta non Equitalia.
Non c’è nessuna altra interpretazione possibile per i motivi che seguono:
innanzi tutto distinguiamo due fasi procedimentali:
Consegna materiale della cartella dal concessionario all’agente postale (tramite la busta verde e non la busta bianca);
Notifica da parte dell’agente postale al contribuente; in sostanza, l’agente postale agisce sempre come ausiliario dell’agente notificatore.
Le due fasi sono distinte e sono disciplinate dall’art. 26, primo comma, che, è stato modificato nel corso degli anni ed ha avuto la seguente formulazione storicogiuridica:
Prima formulazione dal 1.01.1974 sino al 30.06.1999 dell’articolo 26:
“La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli Ufficiali esattoriali ovvero dagli Ufficiali giudiziari e nei comuni, che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”;
Seconda formulazione dal 01.07.1999 sino al 08.06.2001, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 46 del 26.02. 1999 l’articolo 26 diventa:
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”;
Terza formulazione dal 09.06.2001 sino a oggi, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 193 del 27.04.2001 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2001) l’articolo 26 diventa:
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
È molto chiaro quindi che il legislatore, per la notifica a mezzo posta, in un primo momento storico, ha previsto che fosse fatta direttamente “da parte dell’esattore”; successivamente, ha cancellato tale inciso.
Perché ha cancellato tale inciso ?
È semplice perché il legislatore ha voluto che le notifiche anche per posta venissero eseguite soltanto dai soggetti indicati nel 1 comma dell’art. 26 e cioè gli Ufficiali della riscossione; altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge; ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale.
Il significato proprio delle parole e l’intenzione del legislatore sono chiari : escludere, a far data dal 01.07.99, l’esattore (oggi Concessionario) cioè Equitalia, dalla notificazione mediante invio diretto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Dopo quanto detto si comprende facilmente la differenza tra la mancata compilazione della Relata di Notifica che si trova sulla cartella di pagamento che comporta la nullità della notifica stessa e quella attinente alle conseguenze che possono derivare dalla esecuzione della notifica da parte di soggetto non abilitato dalla legge, cioè ?
La nullità della Cartella esattoriale per inesistenza della notifica.
Il Legislatore ha voluto prevedere una garanzia maggiore per la notifica degli “Atti Tributari Sostanziali” in quanto questi incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del destinatario e, pertanto, è più che coerente che le notifiche degli stessi debbano essere poste in essere mediante procedure ben definite e da soggetti abilitati, così da poter garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del soggetto destinatario.
A maggior ragione, poi, se la notifica della cartella di pagamento ha anche la finalità di rendere l’Atto "perfetto" in senso giuridico.
Quindi la mancata compilazione della Relata di Notifica comporta la nullità della notifica.
La notifica eseguita da soggetto non abilitato comporta l’inesistenza della notifica.
L’inesistenza è un vizio insanabile dell’atto, se si considera il disposto dell'art. 127, D.P.R. n. 43/1988 che per le notifiche degli atti e dei provvedimenti previsti dal D.P.R. 602/73 opera un rinvio all'art. 60, D.P.R. 600/73, che espressamente richiama le norme del Codice di procedura civile (artt. 137 e successivi) che disciplinano la notificazione come atto proprio ed esclusivo dell'Ufficiale Giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale”, l’inesistenza diventa il vizio insanabile dell’atto che
comporta l’annullamento immediato dell’Atto impositivo
con conseguente e più che legittima perdita della potestà impositiva nel caso concreto esercitata con le cartelle inviate per posta direttamente da Equitalia.
Sono numerose le decisioni dei giudici di merito che accolgono la questione dell’inesistenza della notifica eseguita da soggetto non abilitato, in quanto questa prassi notificatoria è riconosciuta essere assolutamente estranea al modello legale che prevede le notifiche degli “Atti Tributari Sostanziali” cioè delle Cartelle esattoriali, siano effettuate solo dai soggetti abilitati indicati nel primo comma dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973 per motivi di garanzia legale sia del contribuente che del fisco.
Cito qui di seguito alcune sentenze significative o che sull’argomento sono molto chiare:
Sentenze (nn. 33 e 37 del luglio 2012) la CTP di Vicenza ha chiarito la questione sinora equivoca della legittimità dell’agente della riscossione a notificare la cartella direttamente per posta, decretando l’inammissibilità della notifica da parte di un soggetto non abilitato.
La Ctp di Vicenza, procedendo a un’interpretazione storica, letterale e sistematica della norma, e tenuto conto altresì delle disposizioni civili e tributarie, ha dichiarato che l’eliminazione dell’inciso “da parte dell’esattore” dimostra l’intento del legislatore di escludere il concessionario dalla cerchia dei soggetti abilitati alla notifica.
Chiaro no ?
Molto precisa anche la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce del 29/12/2010, n. 533, della quale se ne riporta parte della motivazione, data la sua compiutezza:
“Le contro deduzioni di Equitalia fanno ricorso al secondo periodo del primo comma dell'art. 26 del citato D.P.R., laddove si legge :"La notifica può esse eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Tale interpretazione non convince il Collegio in quanto la locuzione su citata viene letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita. La stessa non è altro che la prosecuzione del primo periodo dell'art. 26 del citato Dpr. tenendo come riferimento il punto principale dell'articolato laddove specifica che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati" e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall'Agente della riscossione.
Giudice di Pace di Genova, sent. n. 4486/2012 del 27.06.2012. Secondo il magistrato, l’art. 26 del Dpr 602/73 non ha attribuito all’agente della riscossione la facoltà di provvedere direttamente, tramite il servizio postale, alla notifica della cartella esattoriale. In ragione della notevole compressione che tali atti determinano sui diritti dei cittadini, i giudici hanno ritenuto che tanto le cartelle di pagamento quanto gli avvisi di iscrizione di ipoteca devono essere notificati a mezzo di “ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati” e non, come avviene oggi, con semplici raccomandate a.r. inviate direttamente dall’agente di riscossione (Equitalia).
Altre Commissioni tributarie : per fare solo qualche esempio sempre Vicenza il 13 aprile, poi a Foggia il 13 maggio, a Campobasso l’11 giugno e a Genova il 27 dello stesso mese, e ancora Milano, Catanzaro, Parma, Roma, anche la CTP di Pescara già nel 2010 aveva dato una interpretazione in questo senso con la sentenza n. 743/4/10 del 3 novembre 2010.
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