Si riapre la rateizzazione per le Cartelle Equitalia. La richiesta di rateazione va presentata entro il 31 luglio.
Un nota governativa spiega che è stata recepita la proposta del 20 marzo scorso in Parlamento, che ha visto il favore dal presidente della commissione Finanze del Senato.
Si tratta di una nuova possibilità per i contribuenti che desiderano pagare a rate utilizzando le condizioni più favorevoli introdotte dal cosiddetto «decreto del fare» (dl 69/2013).
La richiesta non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, anziché le 8 rate previste precedentemente.
Attualmente le rateizzazioni in corso sono 2,3 milioni per un importo di circa 25 miliardi di euro.
Quindi chi ha perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013, può richiedere una nuova rateazione fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio.
Ma attenzione Equitalia non distingue le “Cartelle Buone da quelle Cattive”.
Occorrerà prima verificare se le Cartelle che si intendono rateizzare sono inesistenti perché non notificate tramite Messo ma inviate per posta (attenzione dal 2013 tutti i postini sono diventati Messi Notificatori vedi il mio articolo su questo Blog del 8 giugno 2014: Le Notifiche: la Legge e l’inganno) o nulle perché non è compilata la Relata di Notifica ecc. o notificate in ritardo.
Su questo ultimo punto segnalo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia (sentenza n. 283/03/14), la quale annulla sia la Cartella che il debito tributario sottostante perché richiesto da Equitalia oltre i termini di legge.
Infatti la normativa tributaria prevede dei termini perentori entro il quale Equitalia può chiedere ai contribuenti il pagamento dei tributi. Il caso posto all’attenzione della CTP di Pavia riguardava imposte dovute per l’anno 2007 e dichiarate dal contribuente ma non versate per mancanza di liquidità.
L’articolo 25 del Dpr n.602/73 prevede per questo caso che il concessionario debba notificare la cartella, a PENA DI DECADENZA «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione…» cioè in questo caso trattandosi di imposte relative all’anno 2007 la cartella doveva essere notificata entro il 31.12 2011 e non nel 2013 come invece è avvenuto nel caso esaminato dalla CTP.
Interessanti le motivazioni dei giudici di Pavia relative a quanto sostenuto da Equitalia che riteneva di non aver responsabilità poiché solamente incaricata alla riscossione.
La Commissione Tributaria letteralmente motiva: «questo giudicante pur concordando con il principio appena espresso sui compiti assegnati ad Equitalia (ossia la ricezione del Ruolo e la riscossione del pagamento delle cartelle) ritiene che per il loro espletamento la normativa di riferimento comporti un implicito insieme di diritti- doveri per Equitalia correlati a tutto il processo di riscossione che inizia con il ricevimento del Ruolo e termina con l’incasso dei relativi pagamenti passando attraverso l’emissione e la notifica delle cartelle…».
I giudici della CTP sottolineano che «fra i diritti-doveri … vi è quello di ricevere un Ruolo formato da crediti, oltre che certi e liquidi, anche esigibili che possono essere fatti validamente valere nei confronti del debitore. Quindi, a tal fine, nasce il dovere/obbligo per Equitalia di svolgere una specifica attività di verifica che la porti a concludere che il Ruolo preso in carico sia legittimamente valido nel contenuto ovvero che i crediti tributari … siano realmente esigibili».
In mancanza del requisito di esigibilità, dunque, l’atto tributario risulta palesemente illegittimo e il debito tributario viene meno.
Anche alla CTP di Milano vi era stata una sentenza analoga depositata il 13.03.2014 sentenza numero 2549/47/14.
Per chi volesse approfondire ricordo i miei articoli sulla prescrizione e decadenza del 18.09.2012 e 03.12.2012 che troverete su questo Blog sempre più seguito da tutta Italia e da molti nostri connazionali all’estero.
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