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Il mio Blog

Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Molte cartelle di Equitalia e molti avvisi fiscali potrebbero esser nulli

Molte cartelle di Equitalia e molti Avvisi delle Agenzie delle Entrate potrebbero essere nulli.

Una sentenza del TAR Lazio ha stabilito che, all’interno degli Uffici Fiscali, Agenzie delle Entrate, Equitalia ecc., gran parte del personale che firma gli Atti non ha i requisiti di “dirigente”.

La conseguenza è che tali Atti sono nulli e, con essi, anche le successive Cartelle di Equitalia.

La questione è stata affrontata anche dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato.

Anche Equitalia che agisce in qualità di agente della riscossione, Concessionario di un Pubblico Servizio, deve utilizzare Dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Ma diversi posti di “Dirigente” sono stati coperti con incarichi fiduciari, secondo le solite logiche.

A coprire cariche dirigenziali sono stati chiamati impiegati, che non avevano la qualifica di Funzionari Dirigenti.

Ma come distinguere i Dirigenti veri, divenuti tali a seguito di Concorso Pubblico, da quelli con nomina “fiduciaria” facenti funzione di dirigente ma senza i requisiti ?

Nel sito della Pubblica Amministrazione dovrebbero essere riportati i curriculum vitae di ogni Dirigente, tra l’altro c’è anche un apposito Albo nel sito Funzione Pubblica dove dovrebbero essere consultabili i curricula, i Dirigenti "veri" hanno un loro Sindacato Unitario che si è sempre opposto al processo di privatizzazione e alla trasformazione dell’amministrazione finanziaria nelle Agenzie Fiscali, proponendo in alternativa un Fisco Federale e i Centri di Verifica Preventivi e contrario al monopolio Sogei nella gestione dell'Amministrazione Finanziaria attraverso l'Informatica e i cervelloni, quelli delle cartelle pazze.

Comunque sia, i nomi sono difficili da scovare e i dubbi restano.

Non resta che domandare per iscritto, sperando che poi giunca la risposta, se quel Dirigente è un facente funzioni e quindi non abilitato alla firma degli Atti o meno.

Ma se avete un dubbio, consiglio di riportare nei ricorsi la seguente frase:

“Si fa notare che il Soggetto che ha sottoscritto l’Atto sembrerebbe non essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere l’Atto, il Ruolo, la Cartella ecc poiché “incaricato di funzioni dirigenziali” e non dirigente a seguito di concorso pubblico, come discende dalla sentenza del TAR Lazio Sentenza n.07636/2011 a cui la Pubblica Amministrazione ha cercato di porre rimedio con la Legge 44/2012 che il Consiglio di Stato con sentenza del 18.11.2013 n. 5451/2013 ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale. Se l’incarico di funzioni dirigenziali a un impiegato-funzionario può avere, a tutto voler concedere, una validità interna per l’organizzazione degli Uffici amministrativi (o ai fini del calcolo della retribuzione), ciò non può valere con riferimento agli Atti esterni degli Uffici Fiscali (’Agenzia delle Entrate, Equitalia ecc..) per il quale è necessaria almeno la firma di un Dirigente a ciò abilitato secondo un regolare Concorso Pubblico. Si tratta, infatti, di Atti Impositivi o Impoesattivi che coinvolgono i diritti soggettivi del Contribuente e che, pertanto, richiedono le massime garanzie previste dalla Legge, anche alla luce dell’articolo 97 della Costituzione. Da ciò deriva l’illegittimità degli Atti sottoscritti (tra cui la delega e/o l’eventuale sottoscrizione dell’Avviso di Accertamento, del Ruolo, della Cartella Esattoriale ecc..) poiché l’articolo 42, comma 1, del DPR 600/1973 prevede che l’Atto di Contestazione, il Ruolo, l’Avviso di Accertamento, la Cartella Esattoriale ecc.. deve essere sottoscritto dal “Capo dell’Ufficio”; ritenendo tale quel soggetto così individuato secondo le norme in materia di Pubblica Amministrazione. La sentenza del TAR Lazio aveva bloccato le nomine a Dirigenti, presso diversi Uffici Fiscali, nei confronti di numerosi funzionari che, però, non avevano svolto il Concorso previsto per Legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a Dirigente, come sembrerebbe essere il Direttore che ha sottoscritto l’Atto (Atto di Contestazione, il Ruolo, l’Avviso di Accertamento, la Cartella Esattoriale ecc.) del ricorrente. Da ciò deriva che se il Dirigente che ha firmato è privo dei titoli per poter svolgere quell’incarico, ne consegue che l’Atto da questi firmato è nullo. L’Atto è anche inesistente per mancanza di legittimazione attiva di chi lo ha firmato. Accerti la Commissione Tributaria se il firmatario dell’Atto era abilitato come per Legge e qualora l’ill.ma Commissione ritenga fondata la presente eccezione, per come deve essere. Sarà quindi necessario che la stessa dichiari nullo l’Atto o in subordine ne sospenda il giudizio in attesa che, sul punto, si pronunci la Corte Costituzionale.”

Ovviamente sulla rete si sono scatenati i Cittadini-Contribuenti che non comprendono come mai non si riesca a sapere chi sono i 767 dirigenti “abusivi” .

Qualcuno fa notare che si usano due pesi e due misure:

riservati con questi nominativi,

ma molto meno con i conti correnti bancari dei Contribuenti.

Ma forse gli Uffici Fiscali saranno costretti a pubblicare questi 767 nomi, a differenza di quanto è stato già dichiarato precedentemente dove la segretezza era dettata da non meglio precisati motivi di sicurezza.

Il problema è stato sollevato anche dalla dottoressa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza (poi Direttrice di Ufficio di Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e a un Assessorato Regionale al Turismo), la quale avverte che le cartelle di Equitalia, gli avvisi delle Agenzie delle Entrate ecc.. firmate da funzionari senza i necessari requisiti sono nulli. Ciò deriva dalle motivazioni della sentenza del TAR Lazio che fotografa una situazione illegittima dove all’interno di molti Uffici Fiscali, gran parte del personale che firma gli Atti, non ha i requisiti di “dirigente”.

Pare che la Dottoressa Randaccio abbia da poco presentato un esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti e alla Avvocatura Generale.

Infatti su un organico di circa 1.200 dirigenti del Ministero, solo 400 posti risultano coperti da dirigenti abilitati, ossia assunti tramite regolare concorso, mentre gli altri incarichi di dirigente sono stati conferiti indebitamente a dei cosiddetti “nominati”.

La conseguenza è che molte delle Cartelle Esattoriali notificate dagli agenti della riscossione e da Equitalia in questi ultimi dieci anni potrebbero venire annullate a causa della mancata sottoscrizione dei “Ruoli” (trasmessi ad Equitalia ) da parte di un Dirigente Abilitato, ossia assunto tramite Pubblico Concorso nei Ruoli Dirigenziali della P.A.

La questione riguarda non solo il Ministero delle Finanze in generale, ma anche altri Ministeri. Nel 1992 i dirigenti della Intendenza di finanza e degli Uffici Finanziari sono stati retrocessi in carriera ed inquadrati nella nona qualifica funzionale, ossia quella dei Quadri. In questo modo, parte dell’organico è rimasto scoperto. Sono stati inizialmente chiamati, a coprire il vuoto, quelli che erano dentro il Ministero delle Finanze, ma collocati nei ruoli centrali, inquadrandoli come dirigenti, mentre gli altri colleghi sono rimasti nella nona qualifica funzionale.

Poi, alla fine degli anni ’90 il Ministero ha bandito dei Concorsi per coloro che avevano iniziato a ribellarsi all’inquadramento della nona qualifica.

Questi concorsi non hanno coperto tutto l’organico, ma solo una parte.

Così, i restanti posti sono stati coperti con incarichi “fiduciari”, senza rispettare la Legge, ma secondo logiche politico-clientelari.

In effetti in uno Stato del Diritto come il nostro dove le Leggi sono le proroghe, le deroghe, i rinvii, le sanatorie ecc. non ci si può meravigliare se con una Legge si sia tentato di convalidare incarichi affidati senza Concorso e, in attesa di espletare le nuove procedure concorsuali, si sia autorizzato anche l’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali senza concoroso a funzionari degli stessi Uffici Fiscali, perpetrando così l’illecito meccanismo – che travalicava i Concorsi Pubblici – per incaricare gli “amici degli amici”.

Oggi giustizia “sarebbe” fatta (vediamo come va a finire, ndr), infatti una sentenza del Consiglio di Stato di qualche giorno fa rimette tutto in gioco :

secondo i Giudici Amministrativi di ultima istanza la “sanatoria” è incostituzionale.

Così, il Consiglio di Stato ha chiamato in gioco la Corte Costituzionale affinché valuti se cancellare per sempre, dal nostro ordinamento, tale scempio normativo.

Sono in bilico i posti per 767 dirigenti “fasulli”, ma anche gli Atti da questi firmati – ivi comprese le Cartelle Esattoriali successive a questi Atti – che quindi possono essere annullate o considerate inesistenti.

Ipoteche, esecuzioni immobiliari, fermi auto, pignoramenti della pensione e dello stipendio cadrebbero.

I cittadini-contribuenti farebbero bene a chiedere l’annullamento di Atti e Cartelle se hanno il dubbio che chi le ha firmate non era abilitato.

Per chi volesse informarsi, consiglio di leggere le sentenze del Tar Lazio, del Consiglio di Stato e l’art. 8 comma 24 della Legge 44/2012.

Oppure di rivolgersi al Nostro Studio … qualche nome si riesce a trovare.

Per ulteriori informazioni ci può contattare ai riferimenti tel. 0432/501768, 0434/1774843, via Email: studio@btstudio.eu e/o fax 0432/25126

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