Molte cartelle di Equitalia e molti Avvisi delle Agenzie delle Entrate potrebbero essere nulli.
Una sentenza del TAR Lazio ha stabilito che, all’interno degli Uffici Fiscali, Agenzie delle Entrate, Equitalia ecc., gran parte del personale che firma gli Atti non ha i requisiti di “dirigente”.
La conseguenza è che tali Atti sono nulli e, con essi, anche le successive Cartelle di Equitalia.
La questione è stata affrontata anche dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato.
Anche Equitalia che agisce in qualità di agente della riscossione, Concessionario di un Pubblico Servizio, deve utilizzare Dirigenti della Pubblica Amministrazione.
Ma diversi posti di “Dirigente” sono stati coperti con incarichi fiduciari, secondo le solite logiche.
A coprire cariche dirigenziali sono stati chiamati impiegati, che non avevano la qualifica di Funzionari Dirigenti.
Ma come distinguere i Dirigenti veri, divenuti tali a seguito di Concorso Pubblico, da quelli con nomina “fiduciaria” facenti funzione di dirigente ma senza i requisiti ?
Nel sito della Pubblica Amministrazione dovrebbero essere riportati i curriculum vitae di ogni Dirigente, tra l’altro c’è anche un apposito Albo nel sito Funzione Pubblica dove dovrebbero essere consultabili i curricula, i Dirigenti "veri" hanno un loro Sindacato Unitario che si è sempre opposto al processo di privatizzazione e alla trasformazione dell’amministrazione finanziaria nelle Agenzie Fiscali, proponendo in alternativa un Fisco Federale e i Centri di Verifica Preventivi e contrario al monopolio Sogei nella gestione dell'Amministrazione Finanziaria attraverso l'Informatica e i cervelloni, quelli delle cartelle pazze.
Comunque sia, i nomi sono difficili da scovare e i dubbi restano.
Non resta che domandare per iscritto, sperando che poi giunca la risposta, se quel Dirigente è un facente funzioni e quindi non abilitato alla firma degli Atti o meno.
Ma se avete un dubbio, consiglio di riportare nei ricorsi la seguente frase:
“Si fa notare che il Soggetto che ha sottoscritto l’Atto sembrerebbe non essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere l’Atto, il Ruolo, la Cartella ecc poiché “incaricato di funzioni dirigenziali” e non dirigente a seguito di concorso pubblico, come discende dalla sentenza del TAR Lazio Sentenza n.07636/2011 a cui la Pubblica Amministrazione ha cercato di porre rimedio con la Legge 44/2012 che il Consiglio di Stato con sentenza del 18.11.2013 n. 5451/2013 ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale. Se l’incarico di funzioni dirigenziali a un impiegato-funzionario può avere, a tutto voler concedere, una validità interna per l’organizzazione degli Uffici amministrativi (o ai fini del calcolo della retribuzione), ciò non può valere con riferimento agli Atti esterni degli Uffici Fiscali (’Agenzia delle Entrate, Equitalia ecc..) per il quale è necessaria almeno la firma di un Dirigente a ciò abilitato secondo un regolare Concorso Pubblico. Si tratta, infatti, di Atti Impositivi o Impoesattivi che coinvolgono i diritti soggettivi del Contribuente e che, pertanto, richiedono le massime garanzie previste dalla Legge, anche alla luce dell’articolo 97 della Costituzione. Da ciò deriva l’illegittimità degli Atti sottoscritti (tra cui la delega e/o l’eventuale sottoscrizione dell’Avviso di Accertamento, del Ruolo, della Cartella Esattoriale ecc..) poiché l’articolo 42, comma 1, del DPR 600/1973 prevede che l’Atto di Contestazione, il Ruolo, l’Avviso di Accertamento, la Cartella Esattoriale ecc.. deve essere sottoscritto dal “Capo dell’Ufficio”; ritenendo tale quel soggetto così individuato secondo le norme in materia di Pubblica Amministrazione. La sentenza del TAR Lazio aveva bloccato le nomine a Dirigenti, presso diversi Uffici Fiscali, nei confronti di numerosi funzionari che, però, non avevano svolto il Concorso previsto per Legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a Dirigente, come sembrerebbe essere il Direttore che ha sottoscritto l’Atto (Atto di Contestazione, il Ruolo, l’Avviso di Accertamento, la Cartella Esattoriale ecc.) del ricorrente. Da ciò deriva che se il Dirigente che ha firmato è privo dei titoli per poter svolgere quell’incarico, ne consegue che l’Atto da questi firmato è nullo. L’Atto è anche inesistente per mancanza di legittimazione attiva di chi lo ha firmato. Accerti la Commissione Tributaria se il firmatario dell’Atto era abilitato come per Legge e qualora l’ill.ma Commissione ritenga fondata la presente eccezione, per come deve essere. Sarà quindi necessario che la stessa dichiari nullo l’Atto o in subordine ne sospenda il giudizio in attesa che, sul punto, si pronunci la Corte Costituzionale.”
Ovviamente sulla rete si sono scatenati i Cittadini-Contribuenti che non comprendono come mai non si riesca a sapere chi sono i 767 dirigenti “abusivi” .
Qualcuno fa notare che si usano due pesi e due misure:
riservati con questi nominativi,
ma molto meno con i conti correnti bancari dei Contribuenti.
Ma forse gli Uffici Fiscali saranno costretti a pubblicare questi 767 nomi, a differenza di quanto è stato già dichiarato precedentemente dove la segretezza era dettata da non meglio precisati motivi di sicurezza.
Il problema è stato sollevato anche dalla dottoressa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza (poi Direttrice di Ufficio di Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e a un Assessorato Regionale al Turismo), la quale avverte che le cartelle di Equitalia, gli avvisi delle Agenzie delle Entrate ecc.. firmate da funzionari senza i necessari requisiti sono nulli. Ciò deriva dalle motivazioni della sentenza del TAR Lazio che fotografa una situazione illegittima dove all’interno di molti Uffici Fiscali, gran parte del personale che firma gli Atti, non ha i requisiti di “dirigente”.
Pare che la Dottoressa Randaccio abbia da poco presentato un esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti e alla Avvocatura Generale.
Infatti su un organico di circa 1.200 dirigenti del Ministero, solo 400 posti risultano coperti da dirigenti abilitati, ossia assunti tramite regolare concorso, mentre gli altri incarichi di dirigente sono stati conferiti indebitamente a dei cosiddetti “nominati”.
La conseguenza è che molte delle Cartelle Esattoriali notificate dagli agenti della riscossione e da Equitalia in questi ultimi dieci anni potrebbero venire annullate a causa della mancata sottoscrizione dei “Ruoli” (trasmessi ad Equitalia ) da parte di un Dirigente Abilitato, ossia assunto tramite Pubblico Concorso nei Ruoli Dirigenziali della P.A.
La questione riguarda non solo il Ministero delle Finanze in generale, ma anche altri Ministeri. Nel 1992 i dirigenti della Intendenza di finanza e degli Uffici Finanziari sono stati retrocessi in carriera ed inquadrati nella nona qualifica funzionale, ossia quella dei Quadri. In questo modo, parte dell’organico è rimasto scoperto. Sono stati inizialmente chiamati, a coprire il vuoto, quelli che erano dentro il Ministero delle Finanze, ma collocati nei ruoli centrali, inquadrandoli come dirigenti, mentre gli altri colleghi sono rimasti nella nona qualifica funzionale.
Poi, alla fine degli anni ’90 il Ministero ha bandito dei Concorsi per coloro che avevano iniziato a ribellarsi all’inquadramento della nona qualifica.
Questi concorsi non hanno coperto tutto l’organico, ma solo una parte.
Così, i restanti posti sono stati coperti con incarichi “fiduciari”, senza rispettare la Legge, ma secondo logiche politico-clientelari.
In effetti in uno Stato del Diritto come il nostro dove le Leggi sono le proroghe, le deroghe, i rinvii, le sanatorie ecc. non ci si può meravigliare se con una Legge si sia tentato di convalidare incarichi affidati senza Concorso e, in attesa di espletare le nuove procedure concorsuali, si sia autorizzato anche l’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali senza concoroso a funzionari degli stessi Uffici Fiscali, perpetrando così l’illecito meccanismo – che travalicava i Concorsi Pubblici – per incaricare gli “amici degli amici”.
Oggi giustizia “sarebbe” fatta (vediamo come va a finire, ndr), infatti una sentenza del Consiglio di Stato di qualche giorno fa rimette tutto in gioco :
secondo i Giudici Amministrativi di ultima istanza la “sanatoria” è incostituzionale.
Così, il Consiglio di Stato ha chiamato in gioco la Corte Costituzionale affinché valuti se cancellare per sempre, dal nostro ordinamento, tale scempio normativo.
Sono in bilico i posti per 767 dirigenti “fasulli”, ma anche gli Atti da questi firmati – ivi comprese le Cartelle Esattoriali successive a questi Atti – che quindi possono essere annullate o considerate inesistenti.
Ipoteche, esecuzioni immobiliari, fermi auto, pignoramenti della pensione e dello stipendio cadrebbero.
I cittadini-contribuenti farebbero bene a chiedere l’annullamento di Atti e Cartelle se hanno il dubbio che chi le ha firmate non era abilitato.
Per chi volesse informarsi, consiglio di leggere le sentenze del Tar Lazio, del Consiglio di Stato e l’art. 8 comma 24 della Legge 44/2012.
Oppure di rivolgersi al Nostro Studio … qualche nome si riesce a trovare.
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