Nell’attività di consulenza c’è sempre il rischio, se le cose vanno male, che il cliente di fronte alla Guardia Di Finanza, all’Agenzia delle Entrate o al PM dica la “storica” frase: “ha fatto tutto il consulente”.
Una frase abusata soprattutto dai falliti o fallendi.
Purtroppo la Legge 23 dell’11 marzo 2014 ha introdotto il comma 3 dell’art. 13 bis del dlgs 74, che ha espressamente previsto che la metà delle sanzioni penali previste, siano addebitate al consulente che ha “concorso” nell’illecito; se, per esempio, lo scopo era quello di consigliare al cliente come non pagare le imposte.
Ora è vero che occorre che il Fisco dimostri che ci sia stato il dolo da parte dal consulente, ma è anche vero che il cliente va dal consulente e normalmente gli dice: “mi faccia pagare meno tasse possibili” se no a volte di non pagarle proprio.
Le cose peggiori accadono durante le indagini penali dove normalmente il cliente dice di essere stato assistito e di essere stato rassicurato dal consulente sulla legittimità dell’operazione.
Le cronache sono piene di arresti per presunte operazioni che la GDF, l’Agenzia delle Entrate e i PM hanno considerato illegittime che poi vengono riconosciute legittime dai Giudici.
Il problema è che intanto il consulente e il cliente devono sobbarcarsi tutte le spese legali per affrontare la difesa.
Cosa fare?
Innanzi tutto, quando la consulenza riguarda operazioni “Borderline” è opportuno farle per iscritto (domanda e risposta), far sottoscrivere al cliente una liberatoria, ma soprattutto è bene dare al cliente un ventaglio di possibilità e chiarire che deve essere lui a scegliere, ad assumersene la responsabilità, mettendolo in guardia dai rischi amministrativi e penali che corre.
Che il Fisco sia una “brutta bestia” piuttosto che un “animale domestico“ è risaputo e quando ha “carpito” la preda non la molla mai.
Ogni tanto si Legge qualche sentenza che fa pagare i danni al Fisco persecutorio.
Ma è una rarità.
L’ultima che mi ricordo è quella del 2007 del Tribunale di Venezia che condannò il Ministero delle Finanze a un indennizzo di 30.000 euro a favore di due piccoli imprenditori di Verona (Bruno L. e Grabriella B.) per danno psicologico dovuto alla persecuzione degli uffici del fisco, che aveva creato loro stress e tensione.
Per alleggerire l’argomento Vi propongo due righe sulla prescrizione con una tabellina “semplice semplice”, da tenere a portata di mano, per capire quando possiamo tirare un respiro di sollievo dalle “brame” del Fisco.
Innanzi tutto chiariamo cosa è la decadenza.
Sui termini di decadenza per i controlli fiscali c'è sempre un po' di confusione.
Il termine fissato dalla legge non riguarda l'esecuzione di un atto destinato al contribuente, come la notifica della cartella di pagamento, bensì l'adempimento precedente.
Questo termine precedente si chiama "perfezionamento del ruolo" nel quale vengono iscritte le somme che il fisco considera dovute dal contribuente.
Questo perfezionamento si ha nel momento in cui il titolare dell'ufficio fiscale che redige il ruolo appone la propria firma sull'atto e l'atto viene trasmesso al concessionario della riscossione (Equitalia), che provvede a notificare al contribuente la richiesta di pagamento.
La sentenza 23.1.2004 n. 286 della Corte Costituzionale ha enunciato il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’Agente notificatore: pertanto, è questo il momento da tenere presente per il calcolo della decadenza.
Il contribuente dovrà però andare di persona presso l'Ufficio che ha emesso il ruolo, in quanto sulla cartella esattoriale il termine di perfezionamento del ruolo non è precisato.
Per la prescrizione ricordo che è stabilito, nel DPR 600/73 nell’art. 43 e nel DPR 633/72 nell’art. 57, che per le imposte sui redditi e l’IVA, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e se non è stata presentata gli anni diventano cinque.
Attenzione però che gli anni vengono raddoppiati se vi sono elementi penalmente rilevanti, per quell'anno in cui l'illecito è stato commesso ai sensi del DL 223/2006 (Legge Bersani).
Ecco la tabella delle prescrizioni:
2005
31 dicembre 2010
2006
31 dicembre 2011
2007
31 dicembre 2012
2008
31 dicembre 2013
2009
31 dicembre 2014
2010
31 dicembre 2015
2011
31 dicembre 2016
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