La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità della
Media-Conciliazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa.
Ad essere incostituzionale è il decreto che l'ha istituita nella parte in cui ne ha previsto il carattere obbligatorio.
La mediazione obbligatoria era stata introdotta nel nostro Ordinamento Giuridico con il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Tale norma sarebbe servita ad alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali:
prima di ricorrere al procedimento ordinario era obbligatorio il tentativo di accordo amichevole tra le parti nelle liti di natura civile e commerciale.
La Mediazione è l'attività svolta dal Mediatore, terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia nella formulazione di una proposta per la risoluzione del contenzioso.
La Mediazione si effettua presso un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il Mediatore (professionista iscritto ad albo o collegio e formato ad hoc) ha il ruolo di pacificatore nella controversia.
La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione era obbligatoria nei casi previsti dall’art. 5 d.lgs.28/2010 quale condizione per poi procedere in sede ordinaria.
Le materie per le quali era prevista l’obbligatorietà della Mediazione erano diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
Dal 20 marzo 2012 la Mediazione era obbligatoria anche in materia di condominio e di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Ricordo che è prevista anche la Mediazione volontaria cioè quella attivata volontariamente dalle parti, la Mediazione contrattuale qualora attivata per la presenza di clausole di mediazione nel contratto, nell’atto costitutivo o nello statuto di società. la Mediazione è demandata dal Giudice qualora sia il Giudice, cui le parti si sono rivolte, ad invitare a tentare la Mediazione.
I punti principali che avevano indotto l'OUA - Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana, insieme ad alcuni Consigli forensi, associazioni e avvocati, a mettere in discussione il regolamento della mediazione per incostituzionalità erano l'obbligo della conciliazione e la scarsa formazione del mediatore.
Il conseguente ricorso al TAR Lazio aveva prodotto un'ordinanza (3202 del 12.04.2011) che aveva rinviato le questioni di illegittimità alla Corte costituzionale.
A seguito della decisione della Consulta ora si registra un drastico calo delle domande di attivazione della procedura di mediazione presso ogni Organismo di mediazione.
Sono state avanzate anche molte richieste di sospensione o rinvio delle procedure in corso in attesa del deposito delle motivazioni della decisione della Corte Costituzionale, che conterranno disposizioni per quelle procedure già attivate ma non ancora concluse.
A seguito della decisione della Consulta ora si registra un drastico calo delle domande di attivazione della procedura di mediazione presso ogni Organismo di mediazione.Sono state avanzate anche molte richieste di sospensione o rinvio delle procedure in corso in attesa del deposito delle motivazioni della decisione della Corte Costituzionale che conterranno disposizioni per quelle procedure già attivate ma non ancora concluse.
In parlamento sarebbero allo studio e in corso di presentazione emendamenti al Decreto Legge Sviluppo 2.0 per riproporre in forma legittima l'obbligatorietà della Mediazione.
Ne sapremo qualcosa di più quando potremo leggere le motivazioni della Corte Costituzionale e i rimedi legislativi a questa bocciatura della Consulta.
Il ministro della Giustizia Paola Severino ha spiegato che la sentenza ha dichiarato l'illegittimità solo di una parte della Mediazione, quella relativa alla Mediazione obbligatoria, e ha aggiunto che si stava già ragionando sulle modifiche alla stessa poiché stava iniziando a funzionare.
La Guardasigilli ha aggiunto che comunque rimane la possibilità di ricorrere alla Mediazione facoltativa e che si punterà ad incentivarla.
Resta il fatto che la procedura conciliativa presenta notevoli e indiscussi vantaggi essendo molto più economica rispetto al ricorso giurisdizionale, inoltre deve concludersi entro al massimo 4 mesi, le parti collaborano per addivenire ad un accordo vantaggioso per entrambe e che magari consenta anche il mantenimento delle relazioni tra i medesimi soggetti, si svolge in maniera privata e riservata alla presenza del conciliatore e delle parti, assistite eventualmente dai rispettivi Avvocati (le dichiarazioni rese dalle parti dinanzi al mediatore non possono essere divulgate e rese pubbliche neanche a seguito di insuccesso del tentativo di conciliazione, salvo espresso consenso delle parti), l’accordo di conciliazione ha valore di contratto ed è vincolante tra le parti che lo sottoscrivono (una volta omologato con decreto del Presidente del Tribunale, l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale).
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