La sentenza della Cassazione del 3 luglio 2014 n. 15191 ha stabilito che i verbali dei verificatori fiscali sono assistiti da fede privilegiata e gode della stessa efficacia dell’atto pubblico e, per contestarlo, è necessaria la proposizione della querela di falso.
In parole povere siamo arrivati all’Atto di Fede Fiscale.
Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza o altri Verificatori Fiscali, allegato a un atto impositivo o il cui contenuto sia trascritto nella motivazione dello stesso, ha la valenza probatoria dell’atto pubblico che il giudice di merito è tenuto a tenere in considerazione perché assistito da fede privilegiata.
Messa così è quasi meglio l’inversione dell’onere della prova !
Voglio vedere quale ricorrente oserà denunciare per falso la Guardia di Finanza !!!
Ci era stato insegnato che la contabilità ordinaria fa fede fino a prova contraria.
Ma gli Studi di Settore avevano minato questo sano insegnamento.
Infatti la validità degli studi di settore, anche in presenza di contabilità ordinaria, è stata definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 19 che ha individuato negli studi di settore un metodo autonomo di accertamento affermando che tale sistema affianca la procedura di accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in quanto la procedura di accertamento standardizzato è indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità non impedisce l’applicabilità dello standard contenuto negli Studi di Settore.
Insomma la contabilità ordinaria non ha valore di prova contraria.
Con un’altra sentenza (la n. 7813 del 31 marzo), la Corte di Cassazione ha stabilito, in tema di determinazione del reddito d’impresa, che se l’amministratore di un’azienda è intestatario di due utenze telefoniche, una relativa al deposito e l’altra come abitazione, può essere legittimata la verifica ispettiva della Guardia di Finanza nel domicilio reale del contribuente ed è giustificato l’accertamento induttivo.
La Giurisprudenza ha affermato che se viene utilizzata la “sommatoria” di versamenti e prelievi bancari ai fini della ricostruzione induttiva del reddito di impresa, (cfr, Cassazione, sentenze 587/2010, 4589/2009, 13818/2008, 14018/2007, 2450/2007, 19920/2006, 3115/2006 e 28342/2005) qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio Finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente dimostrare che le movimentazioni bancarie non sono riferibili a operazioni imponibili. Quanto sopra è: inversione dell’onere della prova per il contribuente, mentre l’onere probatorio dell’Agenzia delle Entrate è soddisfatto, ex lege, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari medesimi.
L’articolo 32, comma 1, n. 2), del Dpr 600/1973, dispone che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi quei pagamenti dei quali il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, così anche i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili.
Quindi il postulato secondo cui una contabilità ordinaria farebbe piena prova a favore dell’imprenditore, è stato contraddetto da sentenze, Leggi e vari provvedimenti ad Hoc emessi contro la prova fiscale della contabilità ordinaria e a favore del metodo induttivo-sbrigativo:
si sommano le entrate del c/c bancario insieme alle uscite e il totale è il reddito calcolato induttivamente.
Per meglio chiarire se io sul mio C/C bancario ho un totale di entrate di 10.000 Euro e un totale di uscite di 10.000 euro, che rientrano in quanto disposto dall'art. 32 suddetto, e alla fine dell'anno sul conto bancario ho saldo Zero, il mio reddito è comunque 20.000 euro, (la somma delle entrate più la somma delle uscite) e su quello pagherò le tasse.
Un altro esempio: se venerdì prelevo dal mio C/C bancario 5.000 euro per partecipare a un'asta, vi partecipo ma non riesco ad aggiudicarmi nessun bene e il lunedì successivo rideposito nel mio C/C i 5.000 euro, ricado in uno di quei casi in cui con l'inversione dell'onere della prova, in un accertamento induttivo-sbrigativo mi viene addebitato un maggior reddito di 10.000 euro dato dalla somma del prelievo dei 5.000 euro di venerdì più i 5.000 euro di lunedì.
Un metodo sicuramente privo di logica elementare, ma applicato serenamente in tantissimi accertamenti.
Concludendo anche di fronte a regolare tenuta della contabilità da parte del contribuente, se ci sono notizie o materiale indiziario sufficiente per formulare teoremi suscettibili di inficiare l’attendibilità formale delle scritture contabili (cfr Cassazione, sentenze 7184/2009, 18421/2005 e 8422/2002) si procede con il verbale (PVC o Accertamento) che se emesso dalla Guardia di Finanza o dai Funzionari dell’Agenzia delle Entrate e altri Verificatori Fiscali è munito del “sigillo” di Atto di Fede.
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