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Il mio Blog

Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Il Garante del Contribuente e il Difensore Civico.

Sono due le figure a garanzia del cittadino contribuente.

Uno è Il Difensore Civico che ha il compito di accogliere i reclami e di creare un tramite tra Cittadino e Pubblica Amministrazione.

L’altro è il Garante del Contribuente che ha il compito di rivolgersi all’Amministrazione Finanziaria perché questa corregga i propri Atti anche attraverso l'autotutela quando il contribuente subisce una lesione dei propri diritti a seguito dell'emanazione di un provvedimento.

Il Difensore Civico, seppure con caratteristiche diverse, è diffuso in circa novanta Paesi. Il primo fu istituito in Svezia nel 1809 con il nome di Ombudsman che tradotto in Italiano vuol dire “uomo tramite”. Quello Svedese è stato il modello poi copiato dagli altri Paesi.

In Italia fu istituito con l’art. 8 della Legge 142/90 (lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini) e dalle cosiddette leggi Bassanini, Legge Delega 59/97 e Legge 127/97 (Difensori Civici delle Regioni e delle Provincie autonome), art. 36 della Legge 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ilD.Lvo 267/2000 (istituzione del Difensore Civico nei Comuni e nelle Provincie).

Il Difensore Civico non è l’avvocato gratuito del cittadino che gli chiede l’intervento, ma è colui che ha lo scopo di risolvere il particolare problema cercando di risolvere il problema di tutte le persone che si trovano nella stessa situazione.

Il Difensore Civico è quindi un organo amministrativo o meglio una Autorità Amministrativa, cioè è l’espressione della capacità della Pubblica Amministrazione di auto correggersi.

La finanziaria del 2010 ha abolito i Difensori Civici.

Infatti questa Finanziaria dispone che “i Comuni debbono sopprimere la difesa civica”, senza fare riferimento diretto né alla Carta delle Autonomie né ad abrogazioni nel Testo Unico sugli Enti Locali.

Infatti all'art. 2 c. 186, lettera a) dispone la soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Sostanzialmente si afferma che per realizzare le misure di contenimento della spesa, i Comuni devono sopprimere la difesa civica. Si poteva però far confluire la funzione del difensore civico comunale nel livello provinciale, semplicemente abrogando l'articolo 11 del T.U sugli Enti Locali. In altre parole, questa soppressione può essere considerata una “invasione” di campo nell’autonomia degli Enti Locali da parte del Governo centrale, sotto le mentite spoglie di una misura finanziaria.

Comunque sia la Regione Friuli Venezia Giulia si è subito adeguata alla Finanziaria 2010 abrogando l’articolo 14 della Legge Regionale 9 gennaio 2006 relativa alla istituzione di Difensori Civici previsti dai vigenti statuti degli enti locali, precisando però che i Difensori Civici in carica alla data di entrata in vigore della Legge abrogativa restano fino alla scadenza dei relativi incarichi.

La reazione dei Difensori Civici Italiani comunali, provinciali e regionali è stata la mobilitazione per chiedere la soppressione della misura in Finanziaria, ma anche una seria riforma dell’istituto.

Infatti siamo di fronte all'occasione mancata di sviluppo e promozione della tutela civica a favore dei cittadini.

Ma l’Italia è il Paese delle deroghe e delle proroghe, che non hanno mai dato ai Cittadini e ai Contribuenti nessuna certezza del Diritto Civico e Fiscale, e quindi non sappiamo cosa ci riserva il futuro su questo Istituto.

La buona notizia è che resistono i Difensori Civici Europei (esaminano le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni e negli organi dell'Unione europea).

Il Difensore Civico Europeo per l’Italia ha sede in Piemonte e coordina i Difensori Civici delle Regioni Italiane che l’hanno istituito.

Il Cittadino in alcuni casi può rivolgersi al Difensore Civico Europeo per denunciare irregolarità amministrative, iniquità, discriminazioni, abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto d’informazione, ritardi ingiustificati ecc. negli Organi della Comunità Europea.

Esiste anche una proposta di Legge, composta da 18 articoli, degli Onorevoli Migliori e Gozi e che aspetta del 24 giugno 2008 di essere calendarizzata per la discussione.

I punti fondamentali per il funzionamento dell’Istituto dei Difensori Civici sono:

l’approvazione di una Legge Quadro e l’istituzione di un Difensore Civico Nazionale, permetterebbe di avere delle regole comuni, di avere un riconoscimento nazionale e consentirebbe di fare segnalazioni alla Difesa Civica anche su disfunzioni dei Ministeri.

Stabilire le modalità di elezione che permettano di avere Difensori Civici competenti ed esperti con delle preclusioni per quello che riguarda l’eleggibilità di persone che sono state candidate alle elezioni. (Spesso viene chiamato il primo dei non eletti a fare il difensore civico quale risarcimento “politico”;).

Il rispetto del principio di sussidiarietà. Allo stato attuale un’istanza al Difensore Civico Regionale da parte di un cittadino che denuncia una mancanza, per esempio di un’Amministrazione Comunale priva di Difensore Civico viene, si, presa in considerazione, ma crea un'eccessivo carico di lavoro per il Regionale che tra l’altro manca di autorità nei confronti del Comune.

A Strasburgo e a Bruxelles si da una priorità alta alla istituzione di un Ombusdman nazionale, tanto più che è un elemento dell’ “acquis” comunitario (gli obblighi giuridici e gli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli stati membri dell'Unione Europea, che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliano entrare a farne parte, cioè i Paesi candidati, devono accettare l'"acquis" per poter aderire all'Unione europea e per una piena integrazione devono accoglierlo nei rispettivi Ordinamenti Nazionali).

Ma in Italia c’è un retaggio culturale a causa del quale non si riesce ad attribuire autorevolezza ed indipendenza ad un istituto posto a garanzia della buona Amministrazione che fa parte della stessa Amministrazione.

Il Garante del contribuente, previsto dall’art. 13 della legge 212/2000, cosiddetto Statuto del Contribuente, è stato istituito in quasi tutte le Regioni d’Italia.

È un organo di ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, che segnala eventuali irregolarità, scorrettezze o qualsiasi altro comportamento che pregiudica il rapporto di “fiducia” tra l’Amministrazione Finanziaria e il Cittadino.

Sollecita gli Uffici a esercitare il potere di autotutela per l’annullamento e la rettifica dei provvedimenti fiscali di accertamento e di riscossione, verifica che sia assicurata la conoscibilità delle norme fiscali, dei modelli per le dichiarazioni e delle relative istruzioni, vigila sulla correttezza delle verifiche fiscali, accerta la qualità dei servizi di informazione e assistenza ecc..

La richiesta va presentata per iscritto, in carta libera, indicando i propri dati anagrafici e il codice fiscale.

Il Garante, alla fine dell’attività svolta a seguito della segnalazione, comunica l’esito alla Direzione Regionale o al Comando di zona della Guardia di Finanza competente, nonché agli organi di controllo, mettendone a conoscenza anche l’autore della segnalazione.

In una Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Garante del Contribuente si trovano indirizzi, numeri utili e tutte le indicazioni operative all’indirizzo internet:

http://www.governo.it/backoffice/allegati/59582-6211.pdf

Purtroppo anche qui tira aria di soppressione, infatti gli “spending review mans” mettono in risalto come a fronte della spesa di poco più di 3 milioni l'anno, si ha un sottoutilizzo di questo Istituto.

Probabilmente per la diffidenza che il Contribuente ha verso l’Amministrazione Finanziaria o il timore di subire “rappresaglie” con controlli o altro.

Infatti il problema è rappresentato dalla autonomia, riconosciuta per legge che non è sufficientemente tutelata, considerato che la struttura si avvale per le funzioni di segreteria di personale dipendente dall'Agenzia delle Entrate e spesso le stesse sedi sono "offerte" dalle Direzione Regionali.

A differenza di altri Garanti quello del contribuente svolge un'attività propulsiva nei confronti dellAamministrazione alla quale si rivolge, affinché questa corregga i propri atti anche attraverso l'autotutela.

Il garante interviene su iniziativa di parte, intesa come interesse legittimo che ha subito una lesione a seguito dell'emanazione di un provvedimento che è il risultato di disfunzioni, ovvero di mancato rispetto di procedure definite dalla Legge o comunque oggettivamente scorrette o comportamenti privi di ragionevolezza (situazioni piuttosto frequente negli Uffici Amministrativi e Fiscali del Paese Italia).

Il Garante purtroppo non ha poteri coercitivi veri e propri, né può comminare sanzioni per il mancato adeguamento dell'amministrazione ai suoi richiami.

Anche se l'articolo 13 fa riferimento anche ad "un eventuale avvio di procedimento disciplinare" da parte dell'autorità gerarchica superiore nei casi di particolare rilevanza " in cui il comportamento tenuto dall'Amministrazione si riveli pregiudizievole nei confronti del contribuente".

È però impossibile immaginare una procedimento disciplinare nel caso in cui il pregiudizio verso il contribuente derivi, come prevede espressamente la norma, "dalle disposizioni in vigore".

Anche se così il legislatore stesso ha riconosciuto esplicitamente che la farraginosità e la complicatezza delle disposizioni di natura fiscale danneggiano il contribuente.

Comunque il Garante può intervenire con l'autotutela e può assumere iniziative di riesame quando ravvisa l'opportunità che l'Amministrazione ritorni sulle proprie decisioni adottando un provvedimento diverso.

Va però tenuto conto che, per la formazione e “l’indottrinamento” ricevuto, i Funzionari dell’Agenzia delle Entrate e tutti gli uomini che operano nel campo fiscale, dalla Guardia di Finanza ai Funzionari delle Dogane, sono convinti di “avere sempre ragione”, quindi sarà sempre arduo che ammettano l’errore e “tornino sui propri passi”. In più bisogna tener conto che il Fisco ha sempre avuto esigenze di cassa, ancora di più oggi in tempo di crisi, per cui agli "uomini del fisco" vengono assegnati i Budget da raggiungere, gli obbiettivi utili alla carriera personale, che sono in conflitto di interesse con la disponibilità a rivedere i propri Atti.

Comunque questa è solo una delle forme di attivazione dell'autotutela, che, nel caso di insussistenza della pretesa tributaria, imporrebbe all'Amministrazione Fiscale di agire con un solo limite: l'esistenza di un pregiudicato di merito che sia favorevole all'Amministrazione stessa sull'argomento contestato.

La conferma della scarsa incisività dell'azione del Garante deriva anche dalla giurisprudenza come le Sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite nn. 10486 del 30/04/2010 e 10131 del 27/04/2010 che qualifica come "irrilevante", ai fini del thema decidendum, il provvedimento dell'Ufficio del Garante.

Non va trascurata nemmeno l'incertezza sul ruolo del Difensore Civico in materia tributaria.

Un chiarimento sarebbe opportuno anche per l'attuazione del federalismo fiscale e del maggiore peso che avranno i tributi di carattere territoriale.

Ma dobbiamo anche aggiungere il recente istituto della Mediazione Tributaria, per le liti di importo non superiore a 20.000 euro, nato con l'obiettivo di diminuire il contenzioso attraverso l'autotutela obbligatoria. Insomma le norme si sono stratificate una sull’altra e a questo punto sarebbe opportuno un riordino della materia da parte del legislatore.

Per saperne di più scrivere a studio@btstudio.eu

o telefonare allo 0039 0432 501768

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