Sono due le figure a garanzia del cittadino contribuente.
Uno è Il Difensore Civico che ha il compito di accogliere i reclami e di creare un tramite tra Cittadino e Pubblica Amministrazione.
L’altro è il Garante del Contribuente che ha il compito di rivolgersi all’Amministrazione Finanziaria perché questa corregga i propri Atti anche attraverso l'autotutela quando il contribuente subisce una lesione dei propri diritti a seguito dell'emanazione di un provvedimento.
Il Difensore Civico, seppure con caratteristiche diverse, è diffuso in circa novanta Paesi. Il primo fu istituito in Svezia nel 1809 con il nome di Ombudsman che tradotto in Italiano vuol dire “uomo tramite”. Quello Svedese è stato il modello poi copiato dagli altri Paesi.
In Italia fu istituito con l’art. 8 della Legge 142/90 (lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini) e dalle cosiddette leggi Bassanini, Legge Delega 59/97 e Legge 127/97 (Difensori Civici delle Regioni e delle Provincie autonome), art. 36 della Legge 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ilD.Lvo 267/2000 (istituzione del Difensore Civico nei Comuni e nelle Provincie).
Il Difensore Civico non è l’avvocato gratuito del cittadino che gli chiede l’intervento, ma è colui che ha lo scopo di risolvere il particolare problema cercando di risolvere il problema di tutte le persone che si trovano nella stessa situazione.
Il Difensore Civico è quindi un organo amministrativo o meglio una Autorità Amministrativa, cioè è l’espressione della capacità della Pubblica Amministrazione di auto correggersi.
La finanziaria del 2010 ha abolito i Difensori Civici.
Infatti questa Finanziaria dispone che “i Comuni debbono sopprimere la difesa civica”, senza fare riferimento diretto né alla Carta delle Autonomie né ad abrogazioni nel Testo Unico sugli Enti Locali.
Infatti all'art. 2 c. 186, lettera a) dispone la soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Sostanzialmente si afferma che per realizzare le misure di contenimento della spesa, i Comuni devono sopprimere la difesa civica. Si poteva però far confluire la funzione del difensore civico comunale nel livello provinciale, semplicemente abrogando l'articolo 11 del T.U sugli Enti Locali. In altre parole, questa soppressione può essere considerata una “invasione” di campo nell’autonomia degli Enti Locali da parte del Governo centrale, sotto le mentite spoglie di una misura finanziaria.
Comunque sia la Regione Friuli Venezia Giulia si è subito adeguata alla Finanziaria 2010 abrogando l’articolo 14 della Legge Regionale 9 gennaio 2006 relativa alla istituzione di Difensori Civici previsti dai vigenti statuti degli enti locali, precisando però che i Difensori Civici in carica alla data di entrata in vigore della Legge abrogativa restano fino alla scadenza dei relativi incarichi.
La reazione dei Difensori Civici Italiani comunali, provinciali e regionali è stata la mobilitazione per chiedere la soppressione della misura in Finanziaria, ma anche una seria riforma dell’istituto.
Infatti siamo di fronte all'occasione mancata di sviluppo e promozione della tutela civica a favore dei cittadini.
Ma l’Italia è il Paese delle deroghe e delle proroghe, che non hanno mai dato ai Cittadini e ai Contribuenti nessuna certezza del Diritto Civico e Fiscale, e quindi non sappiamo cosa ci riserva il futuro su questo Istituto.
La buona notizia è che resistono i Difensori Civici Europei (esaminano le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni e negli organi dell'Unione europea).
Il Difensore Civico Europeo per l’Italia ha sede in Piemonte e coordina i Difensori Civici delle Regioni Italiane che l’hanno istituito.
Il Cittadino in alcuni casi può rivolgersi al Difensore Civico Europeo per denunciare irregolarità amministrative, iniquità, discriminazioni, abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto d’informazione, ritardi ingiustificati ecc. negli Organi della Comunità Europea.
Esiste anche una proposta di Legge, composta da 18 articoli, degli Onorevoli Migliori e Gozi e che aspetta del 24 giugno 2008 di essere calendarizzata per la discussione.
I punti fondamentali per il funzionamento dell’Istituto dei Difensori Civici sono:
l’approvazione di una Legge Quadro e l’istituzione di un Difensore Civico Nazionale, permetterebbe di avere delle regole comuni, di avere un riconoscimento nazionale e consentirebbe di fare segnalazioni alla Difesa Civica anche su disfunzioni dei Ministeri.
Stabilire le modalità di elezione che permettano di avere Difensori Civici competenti ed esperti con delle preclusioni per quello che riguarda l’eleggibilità di persone che sono state candidate alle elezioni. (Spesso viene chiamato il primo dei non eletti a fare il difensore civico quale risarcimento “politico”;).
Il rispetto del principio di sussidiarietà. Allo stato attuale un’istanza al Difensore Civico Regionale da parte di un cittadino che denuncia una mancanza, per esempio di un’Amministrazione Comunale priva di Difensore Civico viene, si, presa in considerazione, ma crea un'eccessivo carico di lavoro per il Regionale che tra l’altro manca di autorità nei confronti del Comune.
A Strasburgo e a Bruxelles si da una priorità alta alla istituzione di un Ombusdman nazionale, tanto più che è un elemento dell’ “acquis” comunitario (gli obblighi giuridici e gli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli stati membri dell'Unione Europea, che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliano entrare a farne parte, cioè i Paesi candidati, devono accettare l'"acquis" per poter aderire all'Unione europea e per una piena integrazione devono accoglierlo nei rispettivi Ordinamenti Nazionali).
Ma in Italia c’è un retaggio culturale a causa del quale non si riesce ad attribuire autorevolezza ed indipendenza ad un istituto posto a garanzia della buona Amministrazione che fa parte della stessa Amministrazione.
Il Garante del contribuente, previsto dall’art. 13 della legge 212/2000, cosiddetto Statuto del Contribuente, è stato istituito in quasi tutte le Regioni d’Italia.
È un organo di ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, che segnala eventuali irregolarità, scorrettezze o qualsiasi altro comportamento che pregiudica il rapporto di “fiducia” tra l’Amministrazione Finanziaria e il Cittadino.
Sollecita gli Uffici a esercitare il potere di autotutela per l’annullamento e la rettifica dei provvedimenti fiscali di accertamento e di riscossione, verifica che sia assicurata la conoscibilità delle norme fiscali, dei modelli per le dichiarazioni e delle relative istruzioni, vigila sulla correttezza delle verifiche fiscali, accerta la qualità dei servizi di informazione e assistenza ecc..
La richiesta va presentata per iscritto, in carta libera, indicando i propri dati anagrafici e il codice fiscale.
Il Garante, alla fine dell’attività svolta a seguito della segnalazione, comunica l’esito alla Direzione Regionale o al Comando di zona della Guardia di Finanza competente, nonché agli organi di controllo, mettendone a conoscenza anche l’autore della segnalazione.
In una Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Garante del Contribuente si trovano indirizzi, numeri utili e tutte le indicazioni operative all’indirizzo internet:
http://www.governo.it/backoffice/allegati/59582-6211.pdf
Purtroppo anche qui tira aria di soppressione, infatti gli “spending review mans” mettono in risalto come a fronte della spesa di poco più di 3 milioni l'anno, si ha un sottoutilizzo di questo Istituto.
Probabilmente per la diffidenza che il Contribuente ha verso l’Amministrazione Finanziaria o il timore di subire “rappresaglie” con controlli o altro.
Infatti il problema è rappresentato dalla autonomia, riconosciuta per legge che non è sufficientemente tutelata, considerato che la struttura si avvale per le funzioni di segreteria di personale dipendente dall'Agenzia delle Entrate e spesso le stesse sedi sono "offerte" dalle Direzione Regionali.
A differenza di altri Garanti quello del contribuente svolge un'attività propulsiva nei confronti dellAamministrazione alla quale si rivolge, affinché questa corregga i propri atti anche attraverso l'autotutela.
Il garante interviene su iniziativa di parte, intesa come interesse legittimo che ha subito una lesione a seguito dell'emanazione di un provvedimento che è il risultato di disfunzioni, ovvero di mancato rispetto di procedure definite dalla Legge o comunque oggettivamente scorrette o comportamenti privi di ragionevolezza (situazioni piuttosto frequente negli Uffici Amministrativi e Fiscali del Paese Italia).
Il Garante purtroppo non ha poteri coercitivi veri e propri, né può comminare sanzioni per il mancato adeguamento dell'amministrazione ai suoi richiami.
Anche se l'articolo 13 fa riferimento anche ad "un eventuale avvio di procedimento disciplinare" da parte dell'autorità gerarchica superiore nei casi di particolare rilevanza " in cui il comportamento tenuto dall'Amministrazione si riveli pregiudizievole nei confronti del contribuente".
È però impossibile immaginare una procedimento disciplinare nel caso in cui il pregiudizio verso il contribuente derivi, come prevede espressamente la norma, "dalle disposizioni in vigore".
Anche se così il legislatore stesso ha riconosciuto esplicitamente che la farraginosità e la complicatezza delle disposizioni di natura fiscale danneggiano il contribuente.
Comunque il Garante può intervenire con l'autotutela e può assumere iniziative di riesame quando ravvisa l'opportunità che l'Amministrazione ritorni sulle proprie decisioni adottando un provvedimento diverso.
Va però tenuto conto che, per la formazione e “l’indottrinamento” ricevuto, i Funzionari dell’Agenzia delle Entrate e tutti gli uomini che operano nel campo fiscale, dalla Guardia di Finanza ai Funzionari delle Dogane, sono convinti di “avere sempre ragione”, quindi sarà sempre arduo che ammettano l’errore e “tornino sui propri passi”. In più bisogna tener conto che il Fisco ha sempre avuto esigenze di cassa, ancora di più oggi in tempo di crisi, per cui agli "uomini del fisco" vengono assegnati i Budget da raggiungere, gli obbiettivi utili alla carriera personale, che sono in conflitto di interesse con la disponibilità a rivedere i propri Atti.
Comunque questa è solo una delle forme di attivazione dell'autotutela, che, nel caso di insussistenza della pretesa tributaria, imporrebbe all'Amministrazione Fiscale di agire con un solo limite: l'esistenza di un pregiudicato di merito che sia favorevole all'Amministrazione stessa sull'argomento contestato.
La conferma della scarsa incisività dell'azione del Garante deriva anche dalla giurisprudenza come le Sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite nn. 10486 del 30/04/2010 e 10131 del 27/04/2010 che qualifica come "irrilevante", ai fini del thema decidendum, il provvedimento dell'Ufficio del Garante.
Non va trascurata nemmeno l'incertezza sul ruolo del Difensore Civico in materia tributaria.
Un chiarimento sarebbe opportuno anche per l'attuazione del federalismo fiscale e del maggiore peso che avranno i tributi di carattere territoriale.
Ma dobbiamo anche aggiungere il recente istituto della Mediazione Tributaria, per le liti di importo non superiore a 20.000 euro, nato con l'obiettivo di diminuire il contenzioso attraverso l'autotutela obbligatoria. Insomma le norme si sono stratificate una sull’altra e a questo punto sarebbe opportuno un riordino della materia da parte del legislatore.
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