Come assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l’anno, l’imposta di bollo è assolta con il versamento diretto in un’unica soluzione, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, come confermato anche dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.
Per le fatture non soggette a IVA la marca da bollo è di 2 Euro se l’importo supera Euro 77,47 e nei seguenti casi:
Fatture mediche. Operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972. Operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972. Operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale. Operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette.
Chi emette la fattura dovrà valorizzare nel tracciato XML della fattura elettronica l'apposito campo e pagare l'imposta in modalità telematica entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Cioè il contribuente versa in un'unica soluzione, l’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere, indicando nel modello F24 l’esercizio di riferimento ed il codice tributo 2501.
Sulla fattura elettronica andrà indicata la dicitura “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014”.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 16 E del 14/04/2015 ha chiarito che per le fatture elettroniche non serve la preventiva autorizzazione, né gli adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642. Il comunicato Stampa n° 224 del 28/12/2018, il MEF ha previsto che con la fatturazione elettronica cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati. In particolare, il decreto firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo o con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Nota bene il bollo va anche sulle fatture dei regimi dei minimi e forfettari che non comportano l’addebito dell’IVA, ma che sono esenti dall’emettere fattura elettronica e che quindi emettendo fatture su carta, possono fisicamente applicare la marca da bollo sell’0riginale.
Si ricorda che per i libri e sui registri (art. 16 della tariffa allegata D.P.R. 642 del 1972) in formato cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine, per gli archivi libri o registri tenuti in formato digitale invece dovrete versare un’imposta pari a 16 euro ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse. Per le società che non sono di capitali l’imposta di bollo sarà pari invece a 32 euro per ogni 2500 registrazioni.
Nell dichiarazioni dei redditi dell’Unico 2018 SC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS104) per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica. Nel rigo RS104 va indicato il codice 1, se il contribuente ha conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, se il contribuente non ha conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari. Unico 2018 SP – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS40) per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari. Nel rigo RS40 va indicato il codice 1, se il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non ha conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari. Unico 2018 ENC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS83) per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS83 va indicato il codice 1, se il contribuente ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, se il contribuente, non ha conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari. Unico 2018 PF – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS140), per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS140 va indicato il codice 1, se il contribuente ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento. Carlo Barbiera commercialista Per ulteriori approfondimenti ci contatti allo 0432501768 o via email: studio@btstudio.eu