Le ultime tre Leggi di Stabilità hanno rimaneggiato i regimi agevolati: minimi, forfettino, forfettone, forfettari e di vantaggio.
Siccome non è facile districarsi tra le nuove e le vecchie norme, soprattutto perché chi aveva già scelto un regime, nonostante le modifiche e le abrogazioni, potrà ancora utilizzarlo fino alla sua naturale scadenza,
facciamo un breve riepilogo.
I regimi ante Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) erano tre:
a) Il regime FORFETTINO per le nuove iniziative imprenditoriali (Legge 388/2000) quello con imposta sostitutiva dell’IRPEF (10% del reddito determinato nei modi ordinari, niente acconti, addizionali regionali e comunali, niente ritenuta d’acconto, niente registrazioni contabili, niente liquidazioni e versamenti periodici IVA; niente acconto annuale IVA, si dichiarazioni annuali IVA, IRPEF, Irap e studi di settore, quadro RE della dichiarazione dei redditi).
b) Il regime dei MINIMI contabile agevolato (DL 98/2011 comma 3 dell’art. 27) quello con imposta sostitutiva dell’IRPEF passata dal 20% al 5% sul reddito (calcolato con il principio di cassa, fino a 35 anni di età o 5 anni, niente Irap e Studi Settore, niente addizionali regionali e comunali, niente IVA, niente contabilità, quadro CM della dichiarazione dei redditi).
c) Il regime dei NUOVI MINIMI imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (DL 98/2011 comma 1 e 2 dell’art. 27) quello con imposta sostitutiva dell’IRPEF, IVA, addizionali regionali e comunali, 5%, (niente IVA, niente contabilità, niente Irap, Studi Settore e Spesometro, si dichiarazione dei redditi con il quadro LM con principio di cassa).
L’opzione nel Modello AA9
prima della Legge di Stabilità 2015:
Chi richiedeva una partita IVA e comunicava l’inizio di una attività utilizzava il modello AA9/11 e alla fine del quadro B trovava le due caselle per i “Regimi Fiscali Agevolati”:
la prima serviva a selezionare il regime dei Nuovi Minimi , con una crocetta,
la seconda serviva per Aderire [A] o Revocare [R] il Forfettino
dopo la Legge di Stabilità 2015:
dal 1 gennaio 2015 i regimi Forfettino e dei Minimi (a e b) vengono abrogati, cioè chi inizia una nuova attività non può più sceglierli.
Rimane solo il 3 regime dei “Nuovi Minimi”.
Lo stampato per richiedere una partita IVA e comunicare l’inizio di una attività cambia e diventa il modello AA9/12 dove in fondo al quadro B si trova solo una casella “Regimi Fiscali Agevolati” :
1 che è quella dei NUOVI MINIMI non cancellati dalla Legge di Stabilità del 2015
e l’opzione
2 che è il REGIME FORFETTARIO introdotto dal 1 gennaio 2015 quello con i coefficienti di redditività sui ricavi in base al codice Ateco (commercianti 40%, professionisti 78% ecc. e per le nuove attività redditività di 1/3 per i primi 3 anni) imposta sostitutiva 15% dell’IRPEF, IRAP, addizionali regionali e comunali, niente IVA salvo opzione triennale per l’IVA e IRPEF ordinari, no studi di settore e parametri, deducibilità contributi previdenziali e domanda di agevolazione contributiva entro il 28 febbraio, si dichiarazione dei redditi con il quadro LM con principio di cassa
Legge di Stabilità 2016 (208/2015).
Più che altro regola il passaggio dal regime ordinario a quello Forfettario, compilando il rigo VA14 e VF56, la dicitura da mettere sulla fattura se non c’è l’opzione per il regime IVA e IRPEF ordinari.
Chi ha optato per il regime ordinario, pur essendo un forfettario, dovrà compilare il quadro VO33.
Chi ha optato per il regime dei Nuovi Minimi (comma 1 e 2 art 27 legge 98/2011) dovrà compilare il quadro VO34.
Legge di Stabilità 2017 (232/2016).
Per le imprese in contabilità semplificata: è stato introdotto un nuovo regime di cassa per artigiani e commercianti che operano in regime semplificato.
Abolizione dell’Irap 2017 e Studi di Settore per studi professionali, liberi professionisti e imprenditori senza dipendenti o con un solo dipendente.
Per chi è in contabilità ordinaria introdotta la “flat tax” del 24% (IRI), ossia un’aliquota uguale per tutti i contribuenti sul reddito di impresa che non verrà prelevato ma reinvestito nell’attività, di persone, ditte individuali, professionisti e autonomi. Ma in caso di prelievo si applicheranno i soliti scaglioni che vanno dal 23% al 43 %.
L’IRES passa dal 27,5% al 24%.
Introduzione delle comunicazioni IVA trimestrali e abolizione dello Spesometro.
Istituzione dei finanziamenti a tasso zero (progetto Invitalia) peri giovani sotto i 35 anni che vogliano intraprendere un’attività imprenditoriale.
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