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Il mio Blog

Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

I portalettere sono diventati Messi Notificatori di Equitalia.

L’articolo 26 comma 1 del D.P.R. n. 602/73 stabilisce:

“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.

Quell’anche sta a indicare che gli Ufficiali Notificatori elencati, e soltanto loro, sono abilitati ad avvalersi, in aggiunta alle ordinarie modalità di notifica, “anche” della raccomandata postale. Infatti la cartella di pagamento non può essere semplicemente “comunicata”, cioè spedita per posta al destinatario dall’Ente che l’ha emessa, ma è soggetta a un vero e proprio procedimento notificatorio.

Recentemente molti avranno rinvenuto nella buca delle lettere un Atto chiamato MOF.

Che cosa è ? è una notifica ? che valore ha il MOF per il cittadino ?

Abbiamo girato la domanda al responsabile dell’Ufficio Comunicazione Nord Est di Poste Italiane che però ha risposto: “… declino gentilmente a nome dell’Azienda la sua cortese richiesta, e aggiungo che Poste Italiane

da sempre non commenta le fonti sindacali.”

Cosa centrino i sindacati in questa risposta è presto detto:

Diverse sigle sindacali hanno contestato l'accordo Poste Italiane - Equitalia per la notifica attraverso i portalettere delle Cartelle esattoriali.

Nel Nord Est i postini sono divenuti "Messi Notificatori" dopo l' 11 luglio 2013 con la consegna di un apposito tesserino che richiama proprio il comma 1 dell’articolo 26 e altro.

Le sigle sindacali già nel 2012 avevano vigorosamente protestato presso l'Azienda Poste Italiane, perché aveva chiesto ai portalettere di sottoscrivere i moduli per divenire "Messi Notificatori", senza che per questo nuovo impegno lavorativo fossero previsti indennità in busta paga.

In particolare le sigle sindacali contestavano il fatto che da una iniziale volontaria adesione all'iniziativa, l'Azienda Poste Italiane fosse passata ad una adesione generalizzata (per i sindacati obbligatoria di fatto).

Un'altra contestazione delle sigle sindacali è che il tesserino di Messo Notificatore è stato rilasciato ai portalettere dopo poche ore di un corso on-line frettoloso ed effettuato da “esperti nostrani” (così tra virgolette li riporta una nota sindacale datata Aprile 2013) che invece di approfondire le responsabilità civili e penali cui va incontro il postino-messo divenuto, d’emblée, Pubblico Ufficiale, si sono più che altro preoccupati di tranquillizzarli sui pericoli connessi al nuovo ruolo, che l’azienda Poste Italiane mette a disposizione i suoi avvocati per ogni problema legale e che è importante, per tranquillizzare il “cittadino-bersaglio” di Equitalia, sorridere sempre.

Ecco allora che i portalettere, divenuti Messi Notificatori di Equitalia, se non riescono a consegnare la cartella compilano un avviso intestato “Poste Italiane, avviso di cortesia, tipologia Atto MOF”, che purtroppo a casa della mancata risposta dell’Ufficio Comunicazione di Poste Italiane non sappiamo ancora cosa vuol dire, dove lo stampato prosegue con “codice T&T dell’Atto” (dove viene indicato il numero della Cartella Esattoriale) e anche T&T non si sa cosa voglia dire e prosegue con “Avviso consegnato il” “alle ore” ecc. e poi spiega “La informiamo che in data odierna è stato effettuato un tentativo di notifica dell’atto sopra indicato presso il Suo domicilio fiscale.”

L’avviso continua citando l’art. 139 del c.p.c. precisando che la Cartella Esattoriale è stata depositata presso l’Ufficio CPD di Poste Italiane e altre indicazioni, compreso un numero verde cui rivolgersi.

I sindacati hanno evidenziato che nel 2009 l'appalto di Equitalia è stato vinto grazie al fatto che Poste Italiane aveva quasi 35.000 dipendenti (oggi di più) pronti (si fa per dire) a fare i messi notificatori a costo zero o quasi.

Però bisogna dire che dal marzo 2014 l’Azienda Poste Italiane, forse a seguito delle proteste sindacali, ha riconosciuto ai portalettere una indennità di 10 centesimi (cioè € 0,10) per ogni cartella consegnata.

Anni fa fu raggiunto un accordo quadro tra Poste Italiane e Equitalia la cosiddetta "PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DI DOCUMENTI ESATTORIALI" in base a tale accordo Equitalia invia a Poste Italiane il file contenenti i ruoli esattoriali, che vengono poi elaborati da Poste Italiane con la stampa delle Cartelle Esattoriali, l'imbustamento e consegna secondo le indicazioni contenute negli allegati all'accordo quadro. Di fatto Equitalia si limita a inviare un file, tutto il resto lo fa Poste Italiane.

Oggi Poste Italiane cura anche la notifica.

Avevamo chiesto a Poste Italiane se in questo modo Equitalia abbia un ruolo ridotto, forse anche inutile, rispetto a Poste Italiane. Ma anche qui la risposta non è pervenuta.

L'anno scorso Poste Italiane e Tnt Post, principale gruppo privato di servizi postali che fa capo al colosso Olandese Post NL, si sono aggiudicate una maxi commessa di Equitalia per il delicato servizio di consegna delle cartelle esattoriali. Il valore finale dell’aggiudicazione ha sfiorato i 200 milioni di euro.

Certo che 200 milioni sono una bella cifra, pagata da noi cittadini.

Ma in giurisprudenza le decisioni che vanno da Lecce (“La possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale, mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’agente della riscossione. Il tema della notifica degli atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e 60 D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio.”) a Udine (“non è consentito al concessionario di estendere la norma (l’art 26 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973) fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l’invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura”) a Udine: (“non è consentito al concessionario di estendere la norma (l’art 26 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973) fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l’invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura”) e alla Commissione Tributaria Regionale di Bari ( “Occorre esaminare preliminarmente il motivo n. 5 (lettera E) dell’atto di appello con il quale l’appellante deduce, per la prima volta, nel presente grado di giudizio la inesistenza della notifica dell’atto impugnato, chiedendo, in forza di tale vizio, la nullità e illegittimità di tutti gli atti consequenziali e collegati. Per vero tale censura costituisce domanda nuova e, pertanto, inammissibile non essendo stato il vizio dedotto in primo grado. Ma trattandosi, per quanto si dirà appresso, di inesistenza della notificazione esso può essere rilevato di ufficio… Ordunque, l’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, che non lascia dubbi interpretativi, recita testualmente: 'La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previa eventuale convenzione tra Comuni e concessionario, dai messi comunali e dagli agenti della Polizia Municipale. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento…'. E’ di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli 'Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario'. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa intepretazione viola il disposto della citata norma. Non è fuor luogo rilevare che in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale. E poiché la notificazione a mezzo posta è, dal legislatore, riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase riscossiva, la notificazione in questione deve considerarsi inesistente…” sentenza n. 212 depositata il 18 settembre 2013 .) sembra dire che questi 200 milioni non sono stati un buon investimento.

Infatti la Giurisprudenza è perfettamente in linea con il disposto di cui al citato art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 che, al primo capoverso del primo comma, richiede che la cartella sia notificata da agenti notificatori ritualmente nominati (“ufficiali della riscossione”, “altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge” ovvero, “previa eventuale convenzione tra comune e concessionario”, “messi comunali” o “agenti della polizia municipale”) e prevede nel secondo capoverso, che tali agenti notificatori possano eseguire la notificazione “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” e quindi tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., applicabile alle notificazioni degli atti della riscossione in forza dell’ultimo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, contenente un rinvio formale all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, norma che, a sua volta, rinvia al sistema normativo delineato dagli artt. 137 ss., ivi compreso l’art. 149 c.p.c. ecc., ecc..

Insomma non basta mettere la Cartella o l’Atto da notificare in una busta e spedirla, occorre che l’Ufficiale Notificatore scriva la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario e adempia a tutto quanto previsto dalla norma in materia di notifica. Spesso leggiamo sugli Avvisi di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate “notificato a mezzo posta ai sensi dell’art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890” , ma attenzione la Legge 890 stabilisce le modalità con le quali un Ufficiale Giudiziario può avvalersi del servizio postale a seconda di cosa dispone l’autorità Giudiziaria. La Legge 890 non fa riferimento ai Messi Comunali, agli Agenti della Polizia Municipale o ai Messi Notificatori non giudiziari, e non fa neppure riferimento a ciò che dispone l’Agenzia delle Entrate o Equitalia, ma l’autorità Giudiziaria.

Siamo di fronte ad una citazione impropria della Legge 890 ?

Perché l’Agenzia delle Entrate cita questa Legge dedicata all’area Giudiziaria e non le altre che sono specifiche per le notifiche di tipo fiscale ?

Comunque sia nell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 citato all’inizio di questa nota, non si rinviene alcun elemento testuale che valga ad ammettere la notifica diretta della cartella di pagamento e se si presta attenzione alle modifiche che il suddetto articolo ha subito nel corso degli anni, è chiara la volontà del Legislatore di escludere l’esattore dall’elenco dei soggetti abilitati all’esecuzione delle notifiche.

Quindi l’accordo Poste Italiane – Equitalia con la "nomina" dei portalettere a Messi Notificatori di Equitalia è stato un modo per aggirare la Legge ?

Tutti i portalettere sono ora Messi ai sensi o “in barba” all’art. 26 ?

Ma questi corsi frettolosi on-line, così come li hanno definiti i sindacati

(vi risparmi gli altri commenti più coloriti, ma chi vuole può leggerli al link: http://www.mondoposte.it/smf/index.php?topic=8930.0),

hanno veramente formato dei portalettere Pubblici Ufficiali, Messi Notificatori di Equitalia ?

Cosa scriveremo ora sulle "notifiche postali" nei ricorsi ?

Per ulteriori informazioni ci può contattare ai riferimenti tel. +390432/501768, +390434/1774843, e/o fax +390432/25126.

via @mail: studio@btstudio.eu,

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