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Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

CONTABILITA' FATTURA ELETTRONICA E FORFETTARI

A gennaio le imprese minori debbono verificare i ricavi conseguiti nell’anno precedente per decidere quale tipo di contabilità debbano tenere.

La contabilità semplificata è subordinata al possesso di alcuni requisiti:

Regime di contabilità ordinaria e semplificata.

Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per le società di capitali (SrL, SrlS, SpA ecc.).

Le imprese individuali e le ‘società di persone’ (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e gli enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via prevalente, possano tenere la contabilità semplificata (primo comma dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973),

il limite dei ricavi per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata è di:

Euro 400.000 per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;

Euro 700.000 per imprese che esercitano altre attività.

Per ricavi si intendono gli incassi dell’anno precedente (per effetto del nuovo regime per cassa).

La contabilità semplificata è un regime naturale degli imprenditori individuali e società di persone che hanno i ricavi inferiori a quelli sopra descritti ma possono optare, attraverso il ‘comportamento concludente’ per la tenuta di una contabilità ordinaria, procedendo poi a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Nel caso di esercizio congiunto sia di un’attività di prestazione di servizi, che di altre attività si fa riferimento al limite di euro 700.000, salvo che non si annotino distintamente i ricavi di entrambe le attività, in tal caso si fa riferimento all’attività prevalente.

Comunque la distinzione tra contabilità ordinaria e contabilità semplificata, ha solo carattere di semplificazione fiscale, nel caso si debbano presentare i libri contabili in Tribunale per una qualunque procedura è richiesto il libro giornale, come prevede il Codice Civile e quindi la contabilità ordinaria. Per esempio, gli amministratori di una società di persone, senza contabilità ordinaria, sono esposti al rischio di un’azione di responsabilità in relazione al pregiudizio arrecato al patrimonio sociale (art. 2260, 2261, 2262 c.c.), oppure a quanto previsto dalla normativa nelle procedure concorsuali (art. 217).

Regime forfettario 2019

Le persone fisiche che esercitano attività, che hanno conseguito un ammontare di ricavi inferiore ad euro 65.000 e che possiedono i requisiti richiesti dalla Legge.

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto dal 1 gennaio 2019 novità al regime forfettario (quello previsto dalla L. n. 190/2014).

Infatti il comma 54 della L. 190/2014 è stato modificato dall’art. 1, comma 8, L. n. 145/2018 Legge di Bilancio 2019):

“I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario … se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.

Tassati con un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, con aliquota fissata al 15% (flat tax).

Dal 1° gennaio 2019, il nuovo regime forfettario è l’unico regime agevolato, che può essere utilizzato dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività.

I contribuenti ‘minimi’ ovvero i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento dei 35 anni d’età.

I ‘nuovi minimi’ possono continuare ad applicare le vecchie regole fino alla scadenza naturale (completamento del quinquennio e/o compimento dei 35 anni di età.

L’applicazione del regime forfetario è subordinata al verificarsi di alcune condizioni oltre ai ricavi inferiori ai 65.000.

Si fa presente che vengono eliminate alcune condizioni in precedenza previste (fino al 2018 per l’accesso al regime forfettario: non serve più aver sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato, di ammontare non superiore ad euro 5.000; o di aver sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31 dicembre non superiore ad euro 20.000, comunque ci sono altri limiti,

ECCO CHI NON PUO’ AVVALERSI DEL REGIME FORFETTARIO: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

i non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8 del D.P.R. n. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993.

d) “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

e) “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

Vedasi la tabella dei Coefficienti di Redditività del nuovo limite di euro 65.000.

Per le start up e le imprese che iniziano l’attività nel 2019, nei primi cinque anni di attività c’è la riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

Attenzione i contribuenti in regime forfettario

1. non sono tenuti al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019.

2. hanno l’obbligo di conservare i documenti ricevuti (fatture di acquisto e bollette doganali) ed emessi;

3. emettono le fatture indicando la dicitura “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 23/12/2014, n. 190” o una analoga. Sull’originale della fattura emessa va apposta una marca da bollo da euro 2,00 se la fattura è di importo superiore ad euro 77,47.

4. sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;

5. non sono tenuti a operare le ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi);

6. non sono assoggettati a ritenute di acconto (rilasciando un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi. A tale fine basterà indicare in fattura la dicitura “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011 n. 185820”, od una analoga.

7. sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri e dai nuovi ISA 2019.

8. sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti); pertanto sono esonerati dalla dichiarazione IVA annuale, dallo spesometro e dallo esterometro (un nuovo adempimento, tipo spesometro, in vigore dal 2019 dove si comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni, sia attive che passive, intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri comunitari ed extracomunitari).

9. sono al contrario debitori dell’IVA per le seguenti particolari fattispecie:

10. relativamente agli acquisti intracomunitari: se il loro ammontare complessivo è superiore al limite annuo di euro 10.000, il contribuente forfetario è tenuto ad assolvere l’IVA integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, procedendo altresì al versamento dell’IVA stessa (iscrivendosi al VIES e compilando il modello Intrastat);

11.nei casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’VA mediante il meccanismo del reverse charge.

12.relativamente alle cessioni intracomunitarie: le stesse non si considerano cessioni intracomunitarie in senso tecnico e sono assimilate alle operazioni ‘interne’, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Il cedente in regime forfetario deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione è soggetta al regime in esame, con la dicitura: “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331“. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i forfetari non sono tenuti a presentare la nuova comunicazione dell’Esterometro, ne ad iscriversi (per le cessioni intracomunitarie) alla banca dati VIES.

13. in caso di prestazioni di servizi resa verso un committente passivo stabilito in altro Paese UE, sono obbligati ad emettere fattura senza addebito di IVA ed alla compilazione del modello Intrastat.

14. in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, il contribuente deve procedere alla rettifica IVAnella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie e versare l’eventuale imposta che si rende dovuta in un’unica soluzione.

PER QUANTO RIGUARDA I CONTRIBUTI, chi esercita attività d’impresa può, scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima, calcolando i contributi sulla base del reddito dichiarato.

Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali obbligatori già versati.

I Ricavi ed i Compensi valgono secondo il principio di cassa, cioè quelli effettivamente incassati.

Se si opta per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, l’opzione, valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo di 3 anni di regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, a meno che non si cambi scelta.

Dal 1 gennaio 2019 tutti i soggetti non in regime forfettario dovranno emettere la fattura elettronica.

La modalità di redazione è uguale alla fattura cartacea, ma i problemi sono l’invio alla Agenzia delle Entrate, infatti nonostante si parli di interazione, di Sistema di Interscambio, di SDI di fatto tutti invieranno le fatture ai loro clienti solo attraverso l’Agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica va fatta verso altri soggetti titolari di partita Iva (B2B), ma anche verso i consumatori finali (B2C)

Sono esonerati i titolari di partita Iva (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel regime forfettario, ex art. art. 1, co. 54 – 89, L. 190/2014 e regime di vantaggio, ex art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011; SONO ANCHE ESONERATI i piccoli produttori agricoli, ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/72 e gli operatori sanitari cioè farmacie; aziende sanitarie locali;

aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN; i medici chirurghi e gli odontoiatri; strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari; strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari; esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco; esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute; iscritti agli albi professionali degli: psicologi; infermieri; ostetriche ed ostetrici; medici veterinari; tecnici sanitari di radiologia medica.

Sono quindi esonerati dalla fattura elettronica coloro che già effettuano l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini del Mod. 730 precompilato; ma resta l’obbligo di ricevere la fattura elettronica.

In ultimo si specifica che rientrano nel campo d’esonero anche gli esercenti e gli artigiani che operano solo con consumatori finali, emettendo quindi solo i corrispettivi fino al 1 luglio 2019, poiché da tale data dovranno effettuare la trasmissione elettronica dei corrispettivi (D.L. 119/2018 ).

Formato della fattura elettronica

La fattura elettronica è uguale a quella cartacea e deve contenere tutti i dati, ma deve essere redatta in “XML” potrà contenere allegati ma la dimensione massima del file è di 5 MB.

Le fatture elettroniche si inviano con il Sistema di Interscambio (SDI), anche a mezzo PEC previo accreditamento al SDI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio, mentre l’indirizzo a cui inviare la prima fattura elettronica è sdi01@pec.fatturapa.it poi si riceverà un messaggio di risposta che comunicherà l’indirizzo PEC che dovrà essere utilizzato per tutte le trasmissioni. NB la PEC può trasmettere file sino a 30 MB; oppure tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, cioè: il Portale “Fatture e Corrispettivi”: servizio online che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC; oppure ancora con la procedura dell’Agenzia delle Entrate (procedura WEB) o anche con l’App ”fatturae”. Ci sono anche altri metodi come SDICOOP: anche attraverso tale servizio web vi è la necessita di un previo accredita-mento allo SDI. Tale metodologia consente di trasportare singoli file sino a 5 MB; SDIFTP: stesso discorso proposto per l’SDICOOP, con la differenza che tale sistema permette di trasportare più file, fino ad un massimo di 150 MB;

Il Sistema Di Interscambio (SDI), come definito dall’Agenzia delle Entrate, di fatto è il “postino” che

controlla che il file sia redatto nella modalità XML;

controlla che, in caso sia compilato da un terzo (es: professionista o cliente), contenga i campi “terzo intermediario o soggetto emittente”;

controlla il file al fine di evitarne lo scarto;

controlla che il file non sia già stato inviato;

trasmette la fattura al cliente;

trasmette la ricevuta di consegna o di impossibilità di consegna al fornitore.

La fattura dovrà contenere il “codice destinatario” e “PEC destinatario”.

compilati come segue: codice di 7 cifre alfanumerico, rappresentante il codice identificativo del cliente (comunicato da quest’ultimo, previa registrazione presso lo SDI) e che, in sostanza, è l’indirizzo telematico dove verranno recapitate le mail;

codice con 7 zeri“0000000” aggiungendo l’indirizzo PEC, laddove il contribuente abbia comunicato soltanto tale ultimo indirizzo;

soltanto il codice con 7 zeri“0000000” nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale (non possessore di partita IVA) oppure uno dei soggetti in regime di vantaggio o forfettario, ovvero anche un possesso di partita IVA che non abbia comunicato né PEC, né codice identificativo.

Ecco lo schema sintetico della procedura:


Nel caso in cui nel campo “codice identificativo” ci sia “0000000”, la fattura verrà inoltrata allo SdI, ma non verrà consegnata, ma la fattura è a disposizione del cliente in un’apposita area di consultazione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso il fornitore dovrà consegnare la fattura elettronica in copia cartacea al cliente, anche via e-mail, ricordandogli che potrà visualizzarla in formato elettronico presso la sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e che l’unico documento fiscalmente valido è costituito dalla fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura elettronica potrà essere emessa anche nei confronti dei soggetti non residenti. Difatti, una volta redatta la fattura, occorrerà inserire nel campo destinatario il codice “xxxxxxx”. Ciò al duplice fine di permette la consegna della e-fattura, nonché permettere allo SDI di identificare l’operazione come effettuata verso soggetti non residenti. Anche in questo caso il fornitore dovrà procedere ad un normale invio tramite e-mail.

Ci sono due tipologie di fatturazione:

immediata, ossia quella emessa alla data in cui l’imposta diviene esigibile;

differita, ossia emessa entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Temporaneamente per tutte e due le tipologie di fatture, per evitare sanzioni, l’emissione deve essere effettuata almeno entro il 16 del mese successivo; se viene emessa entro il 16 del secondo mese successivo, la sanzione sarà ridotta al 20% (stesso discorso, ma con le relative differenze temporali, vale per i soggetti con Iva trimestrale). Questo avvio agevolato non sanzionato si può utilizzare entro il 30 settembre 2019, dopo occorrerà rispettare i seguenti termini:

la fattura immediata potrà essere emessa entro i 10 giorni successivi, indicando in fattura la data in cui l’operazione è stata effettuata. La fattura differita entro il 15 del mese successivo e in particolare in questo caso le fatture emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione con lo slittamento dell’esigibilità dell’imposta.

Non c’è più l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture di acquisto, in precedenza previsto dall’art. 25, D.P.R. n. 633/72 abbrogato dall’art. 13, D.L. n. 119/2018. Ma l’IVA è detraibile solo se la fattura sia stata recapitata entro i termini di liquidazione; e sia anche stata registrata. La norma prevede per il fine anno, che le operazioni effettuate in un anno d’imposta (2019), le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo (2020), l’Iva deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento (2020).

In caso di operazioni in reverse charge, occorre utilizzare una modalità pratica alternativa, consistente nella predisposi-zione di un altro documento, da allegare riportante gli elementi dell’integrazione, oltre che i riferimenti alla fattura stessa. Se il fornitore ha inviato la fattura elettronica con codice di natura operazione “N6” (inversione contabile), il cliente emetterà un documento sostanzialmente identico alla vecchia ‘autofattura’ che “può essere inviato al SDI e nel caso in cui l’operatore abbia aderito al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia, sarà automaticamente conservato dal sistema.”

Per quanto concerne il bollo da applicare sulle fatture elettroniche l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta di pagare l’imposta di bollo in due modi:

con addebito su conto corrente bancario o postale;

utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa in unica soluzione entro 120 giorni indicando il “codice tributo 2501”.

Tabella redditività forfettari

















Carlo Barbiera commercialista

Per ulteriori approfondimenti ci contatti allo 0432501768 o via email: studio@btstudio.eu

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