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Il mio Blog

Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Come ottenere un Microcredito di 50,000 euro

Innanzi tutto ricordo l’articolo pubblicato il 19 maggio 2015:

http://www.btstudio.eu/apps/blog/show/45212830-il-27-maggio-ci-sar%C3%A0-il-click-day-per-il-microcredito

Veniamo ora al microcredito Covid19

L’Ente Nazionale per il Microcredito sta seguendo l’evolversi del “COVID-19” e ha promosso iniziative per far fronte alla crisi delle micro e piccole imprese.

Il Decreto-Legge “Cura Italia” ha introdotto una serie di misure a favore delle imprese, tra le quali quelle volte a favorire lo sviluppo del microcredito, a vantaggio degli investimenti e della nuova occupazione, e la possibilità per gli operatori di microcredito di beneficiare della garanza del Fondo PMI sui finanziamenti accordati da banche o intermediari finanziari.

L’importo del finanziamento è stato aumentato da 25.000 a 40.000 con la possibilità di un ulteriore aumento fino al limite di 50.000 euro.

L’innalzamento della soglia del microcredito è destinata a favorire la ripresa economica per le attività micro - imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Fino ad ora la “Sezione speciale Microcredito” del Fondo di garanzia per le PMI ha accolto, più 10 mila domande per imprese dei settori del commercio e della ristorazione.

L’innalzamento a 50 mila euro, unitamente alla possibilità di ottenere un microcredito agricolo con la garanzia del fondo ISMEA, creerà una crescita del 35% dei volumi del microcredito.

Il microcredito nacque tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 per iniziativa di una banca del Bangladesh la Grameen Bank.

La Gramen Bank concedeva piccoli prestiti a donne e famiglie che non avevano accesso al credito, ha così sostenuto la nascita e lo sviluppo di migliaia di attività economiche, a tal punto che il suo fondatore Yunus fu insignito del Premio Nobel per la Pace nel 2006.

E da allora la tecnica del microcredito è stata copiata e perfezionata in occidente.

Il microcredito si differenzia dai prestiti bancari per i bassi tassi di interesse, il bilanciamento tra gli interessi dei finanziatori e il bisogno di denaro di chi richiede il prestito, l’assistenza tecnica e il monitoraggio delle attività finanziate con il prestito e una maggiore attenzione ai temi etici e l’ascolto e la comprensione delle esigenze delle persone che hanno bisogno di denaro.

In Italia nel 2006 è stato creato il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Lo stesso comitato, nel 2011, è stato rinominato come Ente nazionale per il microcredito (ENM).

La missione dell’ENM “è orientata al sostegno di iniziative volte a favorire lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo, nonché la lotta alla povertà e l’inclusione finanziaria di quelle categorie sociali definite “non bancabili” a causa della mancanza o carenza di garanzie da offrire al sistema bancario tradizionale”.

I riferimenti Legislativi sono il Decreto Legislativo n. 141/2010 (emesso in attuazione della Direttiva UE numero 48 del 2008). Il Decreto ha modificato il testo del Testo Unico Bancario (TUB), introducendo una definizione e una regolamentazione delle attività di microcredito. Dove l’articolo 111 del TUB specifica le categorie che possono ottenere i microcrediti: persone fisiche in condizione di vulnerabilità economica e sociale persone fisiche, associazioni e società (di persone, srls o cooperative) che vogliono avviare un’attività di lavoro autonomo o una microimpresa.

L’articolo suddetto delineava le caratteristiche iniziali dei prestiti:

importo massimo finanziato può essere di 10.000 euro per il sostegno delle persone in condizioni di povertà ed esclusione sociale

25.000 euro per l’avvio di un’attività economica, importo che può salire fino a 35.000 euro se il prestito è stato frazionato, se l’azienda ha rimborsato regolarmente il finanziamento e se ha raggiunto gli obiettivi intermedi del piano di sviluppo elaborato con il finanziatore; la durata del prestito è di 7 anni; chi eroga il prestito deve dare assistenza tecnica e monitorare l’utilizzo del prestito.

Oggi, come già detto arriviamo a 50.000 euro.

I prestiti di microcredito non sono accompagnati da garanzie reali.

Questo può rappresentare un rischio.

Per tutelare gli operatori autorizzati a concedere prestiti di microcredito è nato il Fondo di garanzia per il microcredito istituito nel 2014 con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con un decreto nel 2015 è stata semplificata la procedura

per l’accesso al fondo ed è stata concessa alle imprese la possibilità di richiedere la prenotazione della garanzia direttamente online.

Possono richiedere l’assistenza del fondo: autonomi, professionisti e imprese, attivi da meno di 5 anni, con meno di 5 dipendenti e che operano nei settori individuati dal Ministero. Per poter ottenere la garanzia del Fondo occorrono i seguenti requisiti:

attivo patrimoniale che non supera i 300.000 euro, ricavi inferiori a 200.000 euro e un indebitamento entro i 100.000 euro.

Coloro che hanno questi requisiti possono fare domanda per ottenere la garanzia del Fondo pubblico, a condizione che il prestito venga usato per: l’acquisto di beni e servizi strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa; la frequenza di corsi di formazione; retribuire i nuovi dipendenti o i soci lavoratori.

Per richiedere la garanzia del Fondo è necessario prenotarsi online e confermare la prenotazione entro 5 giorni.

Quindi bisogna aver trovato un finanziatore da confermare, normalmente una banca ma anche finanziarie autorizzate; che ovviamente occorrerà contattare prima di fare la prenotazione online e che abbiamo dato la loro disponibilità ad erogare il microcredito.

Poi la Banca o la finanziaria presenteranno la domanda di ammissione alla garanzia entro 60 giorni.

carlo barbiera Commercialista

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