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Il mio Blog

Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Come avere i soldi Covid19

Si chiama così l’ultimo Decreto:

"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” cioè il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23.

Il titolo è lungo, ma anche il Decreto non scherza e se aggiungiamo gli altri già usciti, ce ne é da leggere fin oltre Pasquetta! Così niente gita fuori porta il Lunedì di Pasquetta.

Per le grandi e medie aziende i prestiti verranno gestiti dalla società Sace, specializzata nel sostegno alle imprese italiane. La Sace è controllata dalla CDP (Cassa Depositi e Prestiti).

Dopo Pasqua dovrebbe arrivare un nuovo decreto a sostegno di lavoratori e famiglie.

Per le partite IVA, oltre che per gli iscritti all’INPS, c’è anche quello per i professionisti e autonomi iscritti alle Casse di Previdenza private e avranno diritto anch’essi all'indennità di 600 euro per il mese di marzo (per i medici l’ENPAM ha previsto 1.000 euro e la possibilità di una anticipazione sulla pensione a determinate condizioni, per esempio che si siano versati almeno 15 anni di contributi ecc.. ).

Il bonus 600 euro Professionisti e Autonomi andrà chiesto alla propria Cassa e sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a 35mila euro o, tra 35 e 50mila, che abbia subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020.

Poi ci sono una miriade di proroghe e sospensione riassunte in una tabella alla fine di questo articolo.

Invece i 25.000 euro di finanziamento agevolato del Decreto Liquidità spettano a chi ha una partita Iva. Si otterranno consegnando alla banca l’ultima dichiarazione dei redditi presentata (presumibilmente quella del 2018 perché quella del 2019 scadrebbe a settembre 2020) oppure l’ultimo pagamento di imposte.

La banca eroga il prestito che sarà garantito dallo Stato al 100%. La garanzia è automatica e non c’è procedura di valutazione della Banca, perché c’è la garanzia dello Stato. Le Banche potranno dare dei soldi senza aspettare il via libera del Fondo Centrale di Garanzia e non sarà necessario offrire alla Banca altre garanzie come ad esempio ipoteche sugli immobili.

Per questo scopo il decreto liquidità ha aumentato il Fondo.

Lo Stato quindi garantisce gratuitamente prestiti alle imprese in difficoltà.

Per le piccole e medie imprese la garanzia sarà del 100%. Il tutto senza valutazione della situazione finanziaria della stessa, cioè non deve essere aperta nessuna istruttoria o indagine circa lo stato finanziario di chi chiede il prestito.

Attenzione la Banca non può chiedere garanzie integrative o aggiuntive. Garantisce lo Stato con il Fondo e niente burocrazia o modulistica complessa.

I finanziamenti avranno durata di 6 anni, per un importo massimo di 25.000 euro ma attenzione il prestito non potrà essere superiore al 25% dei ricavi del 2019..

Per i prestiti superiori resta la possibilità della garanzia fino all’80% secondo le regole previgenti, ad esempio i finanziamenti per investimenti, le start up e le PMI innovative, la "nuova Sabatini” ecc., la percentuale di garanzia viene modulata secondo le ordinarie regole del fondo, con la possibilità di ottenere comunque una garanzia dell’80%, fino a 5 milioni anche per i prestiti che rientrino negli ambiti di attività coperti anche da altre sezioni speciali.

Il rimborso del capitale decorre dopo 18 mesi dall’erogazione del finanziamento.

Per ora non c’è un’apposita procedura. Per questo motivo molte banche attendono chiarimenti o decreti attuativi. Ma va detto che si tratta di un finanziamento normale dove a garantirlo sarà il Fondo di Garanzia, quindi basta chiedere un prestito garantito dal Fondo quando l’impresa si rivolge alla Banca.

Per la sospensione dei mutui l’art. 56 del decreto Cura Italia prevede il blocco del pagamento delle rate di prestiti e mutui anche per i professionisti e autonomi danneggiati dall’emergenza, stabilendo anche per legge l’impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 17 marzo, data di pubblicazione del decreto.

Per i contratti di di leasing e gli altri finanziamenti rateali, il pagamento dei canoni o delle rate è sospeso fino al 30 settembre, quindi il piano di rimborso delle rate è dilazionato.

Le aperture di credito a revoca o per anticipi su crediti, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.

Anche i prestiti non rateali, insieme agli elementi accessori, sono prorogati senza formalità fino al 30 settembre 2020 senza modificarne le condizioni;

Il Governo ha potenziato il Fondo di Solidarietà per i mutui, il cosiddetto Fondo Gasparrini.

Lo possono chiedere i lavoratori subordinati e parasubordinati che hanno perso il lavoro oppure subito una sospensione dal lavoro o una riduzione delle ore per un periodo di almeno trenta giorni.

Il decreto “Cura Italia” l’ha esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver subito nel primo trimestre un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 per le restrizioni del Covid-19.

L’adesione al fondo per i mutui acquisto prima casa è limitata agli immobili di valore non superiore ai 250.000 euro:

Questo il Link della Consip che è delegata ad autorizzare la sospensione per i mutui prima casa:

http://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/

La sospensione della rata è prevista per un massimo di 18 mesi.

Ma attenzione, in alternativa si può chiedere la surroga, cioè la rottamazione del mutuo vecchio con uno nuovo più conveniente, magari allungandone la durata, forse più interessante perché nei prossimi mesi gli interessi verosimilmente scenderanno, mentre la sospensione è solo un posticipo del pagamento.

Normalmente le Banche tendono a far chiedere la sospensione della sola quota capitale, quindi attenzione al piano di ammortamento e alla quota capitale e alla quota interessi di ogni rata, perché per ottenere anche la sospensione degli interessi occorre insistere.

Per il rinvio delle rate di mutuo se viene sospesa solo la quota capitale è copertpo solo il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Attenzione la quota interessi, che è il vero guadagno delle banche, le banche cercheranno di non sospenderlo continuando a incassarlo, anche se per molti rappresenta il 70% della rata, infatti se guardate il piano di ammortamento (normalmente le banche applicano il metodo alla Francese) e la quota capitale e la quota interessi, vedrete che nei primi anni è molto più alta la quota interessi che la quota capitale, mentre negli ultimi anni accade il contrario.

Gli interessi corrisposti con il metodo all'italiana sarebbero minori di quello alla francese, secondo me le Banche applicano quello alla francese per “fidelizzare” il cliente, infatti se ho pagato già gran parte degli interessi nelle prime rate, ho scarsi motivi per chiedere la surroga o estinguere anticipatamente il mutuo.

Forse è solo un errore del mondo bancario, eppure ciò tende a sfinire il cittadino che non riesce a pagare il mutuo per le conseguenze derivanti dalla quarantena per il coronavirus.

Ma chi ha letto in profondità il testo di legge trova un’altra “distrazione” nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto laddove si stabilisce che “per tutto quanto non previsto dal presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al al DM n. 132/2010 non incompatibili con le previsioni introdotte dall'art. 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

E lì casca l'asino.

Infatti basterà leggere il comma 477 della Legge 244 del 2007 modificato dal DM 132/2010 che elenca i casi in cui la sospensione non può essere concessa: "477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione di agevolazioni pubbliche (n.d.r. ce li hanno in molti, per esempio contributo interessi della Regione); c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso."

E se viene sospesa la sola quota capitale e non la quota interessi, ciò che fa confusione è che sia scritto che è il Fondo che copre il 50% degli interessi, ma attenzione solo quelli che maturano per la sospensione e non la quota interessi riportata nel piano di ammortamento della rata del muto, perché quella si continua a pagare alle solite scadenze.

Quindi chi sta subendo la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro, oppure è in seria difficoltà con il fatturato mensile della propria ditta individuale o piccola impresa in seguito all'allarme Coronavirus, può pensare di richiedere la sospensione delle rate del mutuo direttamente alla propria banca.

La sospensione delle rate (fino a 18 mesi) comporta semplicemente un allungamento del piano di ammortamento.

Entra infatti in aiuto il Fondo di Solidarietà per i mutui.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che incidono negativamente sul reddito del nucleo familiare.

Per inoltrare la richiesta è necessario compilare il modulo disponibile sul sito Consap e rivolgersi direttamente alla propria banca.

Oltre al modulo compilato, bisognerà consegnare la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti.

Il modulo si trova a questo indirizzo internet:

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf

Però terrei conto anche della possibilità di cambiare banca con la surroga del mutuo che consente di trasferire gratuitamente il mutuo dalla banca originaria presso un altro istituto di credito a condizioni contrattuali più vantaggiose.

Un’altra possibilità è quella introdotta dall’art. 49, comma 5 del decreto – legge” Cura Italia” del 17 marzo 2020 che eleva l’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro.

Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell’importo pari a 10.000 euro – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro, con regolarità delle ultime sei rate pagate.

Per tutti coloro che avessero richiesto il microcredito sarà possibile usufruire della sospensione delle rate secondo i provvedimenti normativi emanati dal governo, recandosi o contattando la propria banca per inviare la richiesta di sospensione su appositi moduli forniti dalla banca.

Per il Microcredito vi rinvio al mio articolo pubblicato il 19 maggio 2015:

http://www.btstudio.eu/apps/blog/show/45212830-il-27-maggio-ci-sar%C3%A0-il-click-day-per-il-microcredito

La differenza tra il microcredito e il credito ordinario è l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase ante erogazione a quella post erogazione, con attenzione alla validità e sostenibilità del progetto.

Si rivolge a coloro che intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e/o che hanno difficoltà di accesso al credito bancario.

E’ riservato a ditte individuali e lavoratori autonomi in attività da meno di 5 anni e con massimo 5 dipendenti e a società di persone, srl semplificate, società cooperative in attività da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti e a società professionali.

Il finanziamento è destinato all’acquisto di merci e servizi, materie prime, beni ecc. connessi all’attività e le retribuzioni per la formazione aziendale e per ripristinare liquidità ecc.,

di fatto è un mutuo chirografario di 84 mesi di durata, che include anche il periodo di preammortamento. L’importo è di 40 mila euro elevabili a 50 mila euro se le ultime 6 rate pregresse sono state pagate in maniera puntuale e se lo sviluppo del progetto finanziato risulta in linea con il raggiungimento dei risultati previsti.

E' prevista la garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell’importo finanziato); la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica.

La richiesta di accesso al microcredito è totalmente gratuita fino all’atto di erogazione del finanziamento.

Successivamente, laddove previsto dalla convenzione con l’istituto bancario, l’importo relativo all’1% (uno percento) della somma erogata verrà trattenuto dalla banca, all’atto dell’erogazione e trasferito al tutor incaricato dei servizi ausiliari.

Tabella di sintesi delle proroghe e sospensioni Covid 19:

DL 18/2020, dall'art.61 all'art.71 di seguito le schede-moduli dell’Agenzia delle Entrate

Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (Art.61);

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (Art. 62 commi 2, 3 e 5);

Sospensione per i soggetti delle cd. "zone rosse" (Art. 62 comma 4);

Sospensione dei termini per gli adempimenti tributari (Art. 62 commi 1 e 6);

Non effettuazione di ritenute sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi su provvigioni (Art.62 comma 7);

Sospensione di termini relativi all'attività degli ufficiali giudiziari degli enti impositori (Art.67);

Premio ai lavoratori dipendenti (Art.63): 100 euro per il mese di marzo, destinato ai titolari di reddito da lavoro dipendente con reddito complessivo inferiore a 40 mila euro/annui. Il premio è assegnato pro-rata temporis, in base alle giornate lavorate nel mese, ai dipendenti che nel mese di marzo hanno svolto l'attività lavorativa presso la sede di lavoro prevista dal contratto;

Credito di imposta per le spese di sanificazione (Art.64);

Credito di imposta per botteghe e negozi (Art.65);

credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;

Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19 (Art. 66);

Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19 (Art. 66);

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. cartelle - art.68);

Differimento termini "rottamazione ter" e "saldo e stralcio" (Art.68);

Rinuncia alla sospensione dei versamenti (Art.71).

Sostegno ai lavoratori e alle aziende, affinché nessuno perda il posto di lavoro

Cassa integrazione in deroga estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito del “COVID-19” per la durata di 9 settimane.

Assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;

Sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività.

Equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato come era già per il pubblico già inserita nel DL del 9 marzo 2020;

Sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. Oppure di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;

Misure per il settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);

Gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione del versamento delle commissioni di accesso al fondo stesso;

Per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, le procedure di valutazione per l’accesso al fondo saranno ristrette al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano problemi col sistema finanziario;

Estensione per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;

I soggetti privati avranno facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici)

Erogazione facilitata delle garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;

Confidi per le microimprese con misure di semplificazione;

Incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;

Immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;

Corresponsione agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

Controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi.

Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;

Rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo alla spesa sostenuta da utilizzare entro un anno dall’emissione;

l’istituzione del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;

Incremento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo. Possibilità di chiedere il 20% delle somme assegnate ai singoli interventi, se dotati di progetto esecutivo o definitivo;

Misure in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;

Misure per gli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;

Misure e in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto;

Possibilità di riunirsi in videoconferenza per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni

Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;

Fino al 31 maggio 2020 per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dal postino sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:

Differimento del termine in materia di svolgimento delle assemblee di società e per i rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;

Rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;

Continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;

Contributi per le piattaforme relative alla didattica a distanza;

Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;

Proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;

Proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Ecc. ecc.

carlo barbiera Commercialista

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L'intento del legislatore è di efficientare le nostre abitazioni sfruttando sempre più l’energia pulita, rinnovabile con costi bassi in bolletta. Le imprese del settore avranno un volano da sfruttare

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