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Il mio Blog

Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Come annullare le Cartelle di Equitalia.

molte volte i crediti vantati da Equitalia sono prescritti, ma spesso i contribuenti non lo sanno.

Cosa occorre fare?

Dal 2013 esiste una legge praticamente sconosciuta ai contribuenti.

I commi dal 537 al 545 infilati nell’unico articolo costituente la “Legge di Stabilità 2013”, stabilisce che se un contribuente ha ricevuto una cartella illegittima può sospenderla, chiedendo che sia la stessa Equitalia a intervenire.

Nel caso in cui Equitalia rispondesse in maniera affermativa o se il contribuente non riceve una risposta entro 220 giorni, si ottiene l’annullamento.

Ma vediamo quali sono i crediti che si prescrivono.

Molti pensano che i crediti vantati da Equitalia non si prescrivono mai, altri che si prescrivono in 10 anni.

Ma non è così molti crediti si prescrivono in 5 anni, per esempio quando originano da atti non definitivi.

Il termine ordinario di 10 anni si applica solo alle cartelle che derivano da accertamenti divenuti irrevocabili, o perché non impugnati né pagati dal contribuente, o a seguito di sentenza passata in giudicato.

Questo è quanto ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione in data 8 ottobre 2015, con l’ordinanza n. 20213/15.

Infatti secondo i giudici deve essere applicato l’articolo 2948 c.c. e non l’articolo 2946, che invece fissa a 10 anni il termine della prescrizione.

Questa tesi ha già giurisprudenza: Ctp Cosenza (sentenza numero 37/13/10), Ctr Catanzaro (sentenza numero 67/03/12).

Quindi «L’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria di 10 anni è riferibile a titoli di accertamento-condanna divenuti definitivi», osserva la Cassazione, «non a cartelle esattive che, se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo, non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività».

Per poter invocare il termine lungo, Equitalia deve quindi «indicare l’esistenza di un titolo definitivo a pretendere».

Fino ad oggi oltre a rivolgersi al Giudice Ordinario si poteva presentare un’istanza di autotutela o di sgravio all’Ente impositore chiedendo l’annullamento o lo sgravio dell’iscrizione a ruolo e contestualmente la sospensione amministrativa della riscossione nelle more del procedimento.

Tale procedura non metteva però il contribuente “al riparo” da esecuzioni, pignoramenti ecc. di Equitalia.

Ora il contribuente che riceve la cartella di pagamento o atti di natura cautelare come la comunicazione preventiva dell’iscrizione dell’ipoteca, o esecutiva come la notifica dell’avviso di vendita immobiliare, può presentare una dichiarazione al concessionario provocando l’immediata sospensione della procedura di riscossione.

Il contribuente può presentare la dichiarazione se gli atti emessi dall’Ente creditore, prima della formazione del ruolo o la cartella di pagamento, sono prescritti o decaduti:

Vi invito a leggere gli articoli di questo Blog su Prescrizioni e decadenza del 18 settembre 2012, ma anche gli altri articoli del 27.08.2014, il 04.07.2014, 11.02.2014,11.03.2013, 03.12.2012, 09.11.2012, 17.09.2012, 03.09.2012 e altri;

se la prescrizione o decadenza è intervenuta prima dell’emissione del ruolo;

se c’è stato un provvedimento di sgravio o una sospensione amministrativa emessa dall’Ente creditore;

se c’è stata una sospensione giudiziale, oppure una sentenza che ha annullato anche in parte le pretese di Equitalia e dell’Ente creditore, infatti il concessionario potrebbe non aver preso parte al giudizio e non essere al corrente dell’annullamento o della sospensione;

ma anche più prosaicamente perché il pagamento è già stato effettuato;

ma la Legge prevede anche qualsiasi altra causa che rende inesigibile il credito.

Per tutto ciò, c’è una procedura da rispettare a seconda dell’ammontare del credito vantato da Equitalia, ma anche delle sanzioni per chi presenta documentazione falsa.

Ricordo infine il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Ministero dell’Economia che rottama, cioè annulla i ruoli affidati alla società di riscossione fino al 2000 e per le somme che superano i 2 mila euro iscritte fino al 31 dicembre del 1999, se si tratta di somme che non hanno dato luogo a esecuzioni e per le quali non ci sono ricorsi del contribuente.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro possono essere annullate le cartelle incomplete, se ad esempio non ci siano i criteri di calcolo utilizzati per recuperare le imposte.

Le cartelle sono considerate incomplete se non contengono le informazioni sul modo usato per calcolare gli interessi.

Ricordo anche la sentenza del Tribunale di Venezia, vedasi mio articolo del 2 ottobre 2015.

Riassumendo la Cartella esattoriale si può bloccare presentando istanza al Giudice, istanza all’Ente impositore, Inps, Agenzia delle Entrate, Comune, Regione ecc. e infine quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2013 che ho descritto sopra.

Ricordo infine che per bloccare l’ipoteca o l’esecuzione forzata si può effettuare un pagamento parziale, così da ridurre la soglia di intervento esecutivo di Equitalia.

Ricordo che Equitalia non può rifiutare un pagamento.

Ricordo anche che seppur Equitalia per concedere la rateazione chiede che venga rateizzato il debito intero, si può invece pagare a rate anche una sola cartella esattoriale.

Ricordo che l’iscrizione ipotecaria è nulla quando non è preceduta 5 giorni prima dall’intimazione al pagamento. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione l’iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio con la pubblica amministrazione (ivi compresa Equitalia).

Quindi l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla formale notifica al contribuente è nulla.

Anche la notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) può essere motivo di annullamento di una Cartella esattoriale (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto) perché occorre dimostrare che l’originale corrisponde al messaggio di posta PEC.

Se Equitalia non riesce a dimostrare questa corrispondenza, la notifica è da considerare nulla.

Secondo la sentenza, è Equitalia che deve dimostrare la corrispondenza e la corretta comunicazione e quindi obbligata a produrre tutti i documenti necessari per accertare che la copia digitale e quella cartacea sono identiche.

La cartella spedita via PEC deve essere uguale a quello che verrebbe inviata nel formato cartaceo, ma spesso non è così.

Alcune sentenze hanno stabilito che anche l’estratto ruolo può essere impugnato quando viene notificato al posto della cartella esattoriale.

Secondo una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, è possibile ricorrere al Giudice anche se sono scaduti i termini di impugnazione delle cartelle (60 giorni) quando si sostiene la nullità della relativa notifica.

La sanatoria sulle cartelle esattoriali di basso importo (non oltre i 300 euro) fa ancora discutere.

La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190 del 2014) è poco chiara da questo punto di vista, ma le cartelle esattoriali di cui parla la legge sono quelle del periodo 2000-2014 e di importo inferiore o uguale a 300 euro.

Poi c’è la vicenda delle cartelle esattoriali firmate da dirigenti promossi senza concorso (e quindi senza poteri).

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha infatti annullato una cartella sottoscritta da uno di questi “falsi” funzionari.

Si parla però di una sanatoria a favore del Fisco ma la Corte Costituzionale ha già bocciato una legge del genere.

Attenzione gli interessi di mora delle cartelle esattoriali di Equitalia: sono stati ridotti.

Molte cartelle potrebbero essere annullate per interessi “anatocistici” (l’anatocismo è l’addebito di interessi calcolati su altri interessi), il Codice Civile vieta l’anatocismo e cioè gli interessi non possono produrre altri interessi.

Attenzione anche al mancato aggiornamento del saggio di interesse da parte di Equitalia.

Per chi volesse saperne di più ci contatti allo 0432/501768 o via email: studio@btstudio.eu o federala@email.it,

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