molte volte i crediti vantati da Equitalia sono prescritti, ma spesso i contribuenti non lo sanno.
Cosa occorre fare?
Dal 2013 esiste una legge praticamente sconosciuta ai contribuenti.
I commi dal 537 al 545 infilati nell’unico articolo costituente la “Legge di Stabilità 2013”, stabilisce che se un contribuente ha ricevuto una cartella illegittima può sospenderla, chiedendo che sia la stessa Equitalia a intervenire.
Nel caso in cui Equitalia rispondesse in maniera affermativa o se il contribuente non riceve una risposta entro 220 giorni, si ottiene l’annullamento.
Ma vediamo quali sono i crediti che si prescrivono.
Molti pensano che i crediti vantati da Equitalia non si prescrivono mai, altri che si prescrivono in 10 anni.
Ma non è così molti crediti si prescrivono in 5 anni, per esempio quando originano da atti non definitivi.
Il termine ordinario di 10 anni si applica solo alle cartelle che derivano da accertamenti divenuti irrevocabili, o perché non impugnati né pagati dal contribuente, o a seguito di sentenza passata in giudicato.
Questo è quanto ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione in data 8 ottobre 2015, con l’ordinanza n. 20213/15.
Infatti secondo i giudici deve essere applicato l’articolo 2948 c.c. e non l’articolo 2946, che invece fissa a 10 anni il termine della prescrizione.
Questa tesi ha già giurisprudenza: Ctp Cosenza (sentenza numero 37/13/10), Ctr Catanzaro (sentenza numero 67/03/12).
Quindi «L’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria di 10 anni è riferibile a titoli di accertamento-condanna divenuti definitivi», osserva la Cassazione, «non a cartelle esattive che, se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo, non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività».
Per poter invocare il termine lungo, Equitalia deve quindi «indicare l’esistenza di un titolo definitivo a pretendere».
Fino ad oggi oltre a rivolgersi al Giudice Ordinario si poteva presentare un’istanza di autotutela o di sgravio all’Ente impositore chiedendo l’annullamento o lo sgravio dell’iscrizione a ruolo e contestualmente la sospensione amministrativa della riscossione nelle more del procedimento.
Tale procedura non metteva però il contribuente “al riparo” da esecuzioni, pignoramenti ecc. di Equitalia.
Ora il contribuente che riceve la cartella di pagamento o atti di natura cautelare come la comunicazione preventiva dell’iscrizione dell’ipoteca, o esecutiva come la notifica dell’avviso di vendita immobiliare, può presentare una dichiarazione al concessionario provocando l’immediata sospensione della procedura di riscossione.
Il contribuente può presentare la dichiarazione se gli atti emessi dall’Ente creditore, prima della formazione del ruolo o la cartella di pagamento, sono prescritti o decaduti:
Vi invito a leggere gli articoli di questo Blog su Prescrizioni e decadenza del 18 settembre 2012, ma anche gli altri articoli del 27.08.2014, il 04.07.2014, 11.02.2014,11.03.2013, 03.12.2012, 09.11.2012, 17.09.2012, 03.09.2012 e altri;
se la prescrizione o decadenza è intervenuta prima dell’emissione del ruolo;
se c’è stato un provvedimento di sgravio o una sospensione amministrativa emessa dall’Ente creditore;
se c’è stata una sospensione giudiziale, oppure una sentenza che ha annullato anche in parte le pretese di Equitalia e dell’Ente creditore, infatti il concessionario potrebbe non aver preso parte al giudizio e non essere al corrente dell’annullamento o della sospensione;
ma anche più prosaicamente perché il pagamento è già stato effettuato;
ma la Legge prevede anche qualsiasi altra causa che rende inesigibile il credito.
Per tutto ciò, c’è una procedura da rispettare a seconda dell’ammontare del credito vantato da Equitalia, ma anche delle sanzioni per chi presenta documentazione falsa.
Ricordo infine il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Ministero dell’Economia che rottama, cioè annulla i ruoli affidati alla società di riscossione fino al 2000 e per le somme che superano i 2 mila euro iscritte fino al 31 dicembre del 1999, se si tratta di somme che non hanno dato luogo a esecuzioni e per le quali non ci sono ricorsi del contribuente.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro possono essere annullate le cartelle incomplete, se ad esempio non ci siano i criteri di calcolo utilizzati per recuperare le imposte.
Le cartelle sono considerate incomplete se non contengono le informazioni sul modo usato per calcolare gli interessi.
Ricordo anche la sentenza del Tribunale di Venezia, vedasi mio articolo del 2 ottobre 2015.
Riassumendo la Cartella esattoriale si può bloccare presentando istanza al Giudice, istanza all’Ente impositore, Inps, Agenzia delle Entrate, Comune, Regione ecc. e infine quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2013 che ho descritto sopra.
Ricordo infine che per bloccare l’ipoteca o l’esecuzione forzata si può effettuare un pagamento parziale, così da ridurre la soglia di intervento esecutivo di Equitalia.
Ricordo che Equitalia non può rifiutare un pagamento.
Ricordo anche che seppur Equitalia per concedere la rateazione chiede che venga rateizzato il debito intero, si può invece pagare a rate anche una sola cartella esattoriale.
Ricordo che l’iscrizione ipotecaria è nulla quando non è preceduta 5 giorni prima dall’intimazione al pagamento. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione l’iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio con la pubblica amministrazione (ivi compresa Equitalia).
Quindi l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla formale notifica al contribuente è nulla.
Anche la notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) può essere motivo di annullamento di una Cartella esattoriale (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto) perché occorre dimostrare che l’originale corrisponde al messaggio di posta PEC.
Se Equitalia non riesce a dimostrare questa corrispondenza, la notifica è da considerare nulla.
Secondo la sentenza, è Equitalia che deve dimostrare la corrispondenza e la corretta comunicazione e quindi obbligata a produrre tutti i documenti necessari per accertare che la copia digitale e quella cartacea sono identiche.
La cartella spedita via PEC deve essere uguale a quello che verrebbe inviata nel formato cartaceo, ma spesso non è così.
Alcune sentenze hanno stabilito che anche l’estratto ruolo può essere impugnato quando viene notificato al posto della cartella esattoriale.
Secondo una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, è possibile ricorrere al Giudice anche se sono scaduti i termini di impugnazione delle cartelle (60 giorni) quando si sostiene la nullità della relativa notifica.
La sanatoria sulle cartelle esattoriali di basso importo (non oltre i 300 euro) fa ancora discutere.
La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190 del 2014) è poco chiara da questo punto di vista, ma le cartelle esattoriali di cui parla la legge sono quelle del periodo 2000-2014 e di importo inferiore o uguale a 300 euro.
Poi c’è la vicenda delle cartelle esattoriali firmate da dirigenti promossi senza concorso (e quindi senza poteri).
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha infatti annullato una cartella sottoscritta da uno di questi “falsi” funzionari.
Si parla però di una sanatoria a favore del Fisco ma la Corte Costituzionale ha già bocciato una legge del genere.
Attenzione gli interessi di mora delle cartelle esattoriali di Equitalia: sono stati ridotti.
Molte cartelle potrebbero essere annullate per interessi “anatocistici” (l’anatocismo è l’addebito di interessi calcolati su altri interessi), il Codice Civile vieta l’anatocismo e cioè gli interessi non possono produrre altri interessi.
Attenzione anche al mancato aggiornamento del saggio di interesse da parte di Equitalia.
Per chi volesse saperne di più ci contatti allo 0432/501768 o via email: studio@btstudio.eu o federala@email.it,