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Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

Cartelle Esattoriali: decadenza, contenuto e sequenza delle notifiche

Nell’articolo del 18.09.2012 avevo fatto un confronto tra prescrizione e decadenza.

Ricordo cosa è la decadenza:

si ha quando entro un determinato termine non viene esercitata la facoltà di acquisire un diritto, per esempio l'Agenzia delle Entrate non notifica l'accertamento entro il termine previsto dalla Legge oppure quando Equitalia non notifica entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Quindi è fondamentale che entro un determinato termine Equitalia SpA effettui la notifica corretta della cartella esattoriale.

Gli altri termini più importanti, pena la decadenza, sono:

- entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico o 730) per le maggiori imposte o minori crediti calcolati dall’Agenzia delle Entrate a seguito della Liquidazione Automatica ex art. 36-bis. Per esempio se la dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 si presenta il 30 settembre 2009 la decadenza si ha se non arriva la cartella esattoriale entro il 31.12.2012.

- Entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico o 730) per i controlli formali ex art. 36-ter.

- Entro il 31.12 del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata, nel caso in cui per i due punti precedenti si sia ottenuto l’accesso alla rateizzazione dall’Agenzia delle Entrate.

- Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, per i casi sopra esposti si devono calcolare gli anni ai fini della decadenza dal 31.12 dell’anno successivo alla scadenza del versamento dell’ultima o unica rata di pagamento.

- Entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del Sostituto d’Imposta (770) per le somme dovute per i TFR e le pensioni complementari e i fondo pensioni.

- Entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso per le somme rimborsate erroneamente dagli Uffici Fiscali.

Contenuto:

nella cartella di pagamento deve essere contenuta l’indicazioni sul responsabile del procedimento dell’Ente Creditore, dovrebbe servire al contribuente per sapere a chi rivolgersi per avere informazioni, ma normalmente e per esempio nella Cartella viene indicato il nome del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ovviamente sa ben poco della Vostra cartella esattoriale (ammesso e non concesso che Vi voglia ricevere per esaminare la Vostra Cartella Esattoriale), per cui bisognerà rivolgersi agli sportelli, ma anche qui, se per esempio si tratta di Liquidazioni Automatiche, scoprirete che nessuno ha mai preso in mano la Vostra pratica o Cartella.

In effetti fa tutto in Automatico il Computer, cioè il Cervellone del Fisco, senza controlli umani.

Così vengono fuori le Cartelle Pazze, le Cartelle emesse contro ogni logica, o le Cartelle emesse a seguito di una “logica irrazionale” per esempio quando il Computer considera come fosse importo diverso il versamento di 211,90 Euro a fronte di un debito dichiarato arrotondato di 212,00 e quindi vi verrà richiesto di pagare nuovamente 211,90 Euro, perché non avendo trovato il versamento “uguale” a quello dichiarato, il computer lo considera omesso. È successo a un mio cliente di dover difendersi dalla pretesa “del Cervellone” di pagare 12 ritenute fiscali relative ai dipendenti, perché aveva versato gli F24 pagando la somma esatta con la virgola e aveva dichiarato (come prevedono le istruzioni del 770) le stesse somme arrotondate per eccesso o per difetto. Il Computer non avendo trovato tra gli F24 le stesse somme perché dichiarate arrotondate nel 770, ha ritenuto che non fossero state pagate e ha emesso la Cartella Esattoriale.

Ricordo che fino al 31.05.2008 le Cartelle Esattoriali erano mute.

L’obbligo di indicare il responsabile è sorto con la Legge 31/2008.

Sulla Cartella deve essere anche indicata la possibilità di pagare ratealmente.

Sequenza delle Notifiche:

la Cartella serve a notificare il Ruolo emesso dall’Ente impositore e dopo aver effettuato correttamente la notifica della Cartella, Equitalia emette l’Avviso di Mora che consente l’espropriazione forzata.

Per garantire un efficace esercizio della difesa da parte del Contribuente è obbligatorio seguire la sequenza sopra descritta.

Ma la Cartella deve anche essere notificata entro i termini di Legge più sopra riportati (Corte Costituzionale Sentenza n. 280 del 15.07.2005).

La Cassazione ha anche stabilito (sentenza 7649 del 31.03.2006) che è a garanzia del Contribuente e non del Fisco, l’obbligo di notificare correttamente sia l’Avviso di Accertamento prima, che la Cartella Esattoriale poi, che l’avviso di Mora poi ancora, e che la mancata o incorretta notifica dell’Avviso rende nulla la Cartella Esattoriale che a sua volta rende nullo l’Avviso di Mora e quindi anche il successivo pignoramento o esproprio.

La Cassazione (Sentenza SU n. 16412 del 25.07.2007) ha anche stabilito che è facoltà del Contribuente chiamare in causa il Fisco o Equitalia, spetta poi a Equitalia valutare l’opportunità di chiamare in causa il Fisco per renderlo partecipe delle responsabilità della gestione delle procedure intraprese e delle notifiche.

Attenzione però che secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 51/2008) contrariamente a quanto stabilito dalla Cassazione, sostiene che il Contribuente non avrebbe la facoltà di chiamare in causa l’Ente Creditore anche per i vizi o la nullità della notifica della Cartella Esattoriale, ma solo per i vizi dei propri Atti, come ad esempio la mancata o errata notifica dell’Avviso di Accertamento, per gli altri casi occorrerebbe rivolgersi a Equitalia, perché diversamente i Funzionari del Fisco delegati al contenzioso eccepiranno il difetto di legittimazione passiva.

Ma anche Equitalia potrà eccepire il difetto di legittimazione passiva.

Quindi è importante prima di ricorrere o impugnare un esproprio o un pignoramento verificare chi ha sbagliato:

Equitalia o l’Agenzia delle Entrate ?

Attenzione ancora ! una analisi simile va fatta per le contravvenzioni Stradali, Rifiuti, Tributi Locali, ICI, IMU, Bollo Auto, Canoni TV, Concessioni Governative ecc..

Per saperne di più scrivere a studio@btstudio.eu

o telefonare allo 0039 0432 501768

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