Nell’articolo del 18.09.2012 avevo fatto un confronto tra prescrizione e decadenza.
Ricordo cosa è la decadenza:
si ha quando entro un determinato termine non viene esercitata la facoltà di acquisire un diritto, per esempio l'Agenzia delle Entrate non notifica l'accertamento entro il termine previsto dalla Legge oppure quando Equitalia non notifica entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Quindi è fondamentale che entro un determinato termine Equitalia SpA effettui la notifica corretta della cartella esattoriale.
Gli altri termini più importanti, pena la decadenza, sono:
- entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico o 730) per le maggiori imposte o minori crediti calcolati dall’Agenzia delle Entrate a seguito della Liquidazione Automatica ex art. 36-bis. Per esempio se la dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 si presenta il 30 settembre 2009 la decadenza si ha se non arriva la cartella esattoriale entro il 31.12.2012.
- Entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico o 730) per i controlli formali ex art. 36-ter.
- Entro il 31.12 del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata, nel caso in cui per i due punti precedenti si sia ottenuto l’accesso alla rateizzazione dall’Agenzia delle Entrate.
- Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, per i casi sopra esposti si devono calcolare gli anni ai fini della decadenza dal 31.12 dell’anno successivo alla scadenza del versamento dell’ultima o unica rata di pagamento.
- Entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del Sostituto d’Imposta (770) per le somme dovute per i TFR e le pensioni complementari e i fondo pensioni.
- Entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso per le somme rimborsate erroneamente dagli Uffici Fiscali.
Contenuto:
nella cartella di pagamento deve essere contenuta l’indicazioni sul responsabile del procedimento dell’Ente Creditore, dovrebbe servire al contribuente per sapere a chi rivolgersi per avere informazioni, ma normalmente e per esempio nella Cartella viene indicato il nome del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ovviamente sa ben poco della Vostra cartella esattoriale (ammesso e non concesso che Vi voglia ricevere per esaminare la Vostra Cartella Esattoriale), per cui bisognerà rivolgersi agli sportelli, ma anche qui, se per esempio si tratta di Liquidazioni Automatiche, scoprirete che nessuno ha mai preso in mano la Vostra pratica o Cartella.
In effetti fa tutto in Automatico il Computer, cioè il Cervellone del Fisco, senza controlli umani.
Così vengono fuori le Cartelle Pazze, le Cartelle emesse contro ogni logica, o le Cartelle emesse a seguito di una “logica irrazionale” per esempio quando il Computer considera come fosse importo diverso il versamento di 211,90 Euro a fronte di un debito dichiarato arrotondato di 212,00 e quindi vi verrà richiesto di pagare nuovamente 211,90 Euro, perché non avendo trovato il versamento “uguale” a quello dichiarato, il computer lo considera omesso. È successo a un mio cliente di dover difendersi dalla pretesa “del Cervellone” di pagare 12 ritenute fiscali relative ai dipendenti, perché aveva versato gli F24 pagando la somma esatta con la virgola e aveva dichiarato (come prevedono le istruzioni del 770) le stesse somme arrotondate per eccesso o per difetto. Il Computer non avendo trovato tra gli F24 le stesse somme perché dichiarate arrotondate nel 770, ha ritenuto che non fossero state pagate e ha emesso la Cartella Esattoriale.
Ricordo che fino al 31.05.2008 le Cartelle Esattoriali erano mute.
L’obbligo di indicare il responsabile è sorto con la Legge 31/2008.
Sulla Cartella deve essere anche indicata la possibilità di pagare ratealmente.
Sequenza delle Notifiche:
la Cartella serve a notificare il Ruolo emesso dall’Ente impositore e dopo aver effettuato correttamente la notifica della Cartella, Equitalia emette l’Avviso di Mora che consente l’espropriazione forzata.
Per garantire un efficace esercizio della difesa da parte del Contribuente è obbligatorio seguire la sequenza sopra descritta.
Ma la Cartella deve anche essere notificata entro i termini di Legge più sopra riportati (Corte Costituzionale Sentenza n. 280 del 15.07.2005).
La Cassazione ha anche stabilito (sentenza 7649 del 31.03.2006) che è a garanzia del Contribuente e non del Fisco, l’obbligo di notificare correttamente sia l’Avviso di Accertamento prima, che la Cartella Esattoriale poi, che l’avviso di Mora poi ancora, e che la mancata o incorretta notifica dell’Avviso rende nulla la Cartella Esattoriale che a sua volta rende nullo l’Avviso di Mora e quindi anche il successivo pignoramento o esproprio.
La Cassazione (Sentenza SU n. 16412 del 25.07.2007) ha anche stabilito che è facoltà del Contribuente chiamare in causa il Fisco o Equitalia, spetta poi a Equitalia valutare l’opportunità di chiamare in causa il Fisco per renderlo partecipe delle responsabilità della gestione delle procedure intraprese e delle notifiche.
Attenzione però che secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 51/2008) contrariamente a quanto stabilito dalla Cassazione, sostiene che il Contribuente non avrebbe la facoltà di chiamare in causa l’Ente Creditore anche per i vizi o la nullità della notifica della Cartella Esattoriale, ma solo per i vizi dei propri Atti, come ad esempio la mancata o errata notifica dell’Avviso di Accertamento, per gli altri casi occorrerebbe rivolgersi a Equitalia, perché diversamente i Funzionari del Fisco delegati al contenzioso eccepiranno il difetto di legittimazione passiva.
Ma anche Equitalia potrà eccepire il difetto di legittimazione passiva.
Quindi è importante prima di ricorrere o impugnare un esproprio o un pignoramento verificare chi ha sbagliato:
Equitalia o l’Agenzia delle Entrate ?
Attenzione ancora ! una analisi simile va fatta per le contravvenzioni Stradali, Rifiuti, Tributi Locali, ICI, IMU, Bollo Auto, Canoni TV, Concessioni Governative ecc..
Per saperne di più scrivere a studio@btstudio.eu
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