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Il mio Blog

Rottamazione quater

Presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia tramite un commercialista abilitato sarà possibile ottenere i carichi definibili ai fini della Legge n. 197/2022.

Come Commercialista potrò aiutarTi a manifestare o meno la volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà anche da verificare per quali pendenze sarà possibile chiedere lo sgravio, l’autotutela, ricorsi o altro per le Cartelle per le quali sussistono i requisiti e quant’altro per le cartelle che sono decadute, perente o prescritte.

Per sveltire il lavoro dovrai consegnare consegnare a scelta le credenziali SPID oppure CIE o Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria abilitata con i codici di accesso.

Le cartelle pe le quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata, potranno essere pagate in una unica soluzione o a rate e le modalità di pagamento saranno scelte tra le seguenti:

  • Sito istituzionale;

  • App EquiClick;

  • Domiciliazione sul conto corrente;

  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;

  • uffici postali;

  • home banking;

  • ricevitorie e tabaccai;

  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

  • Postamat;

  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tieni però presente che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) però riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e cioè le cartelle di pagamento e i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;

i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione oppure già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, gli accertamenti esecutivi,

gli avvisi di addebito INPS ecc. inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione)

Le pendenze con gli Enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto provvede ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all'ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Se il carico viene da multe dei vigili, il 31 gennaio è una data importante perché è la data entro la quale  i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. 

Per le entrate dei Comuni, Province e Regioni ecc.. lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale, in caso di ruolo Ici/Imu, si risparmiano le sanzioni e gli interessi, ma l'imposta resta dovuta.

Per le Multe occorre sapere se è stata elevata da Carabinieri, Polizia o altri Enti Statali o se Comunali quindi per le multa “statale” con stralcio: non si paga nulla. per le multe “statali” soggette a rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Mentre per le multe “locali”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.

Carlo Barbiera Commercialista 
Per saperne di più scrivi a e-mail: barbieracarlo@gmail.com o telefona allo  335241066     o   0432501768

È stata sbandierata la possibilità di ristrutturare casa senza spendere un euro.

 

È però doveroso precisare che se i lavori sono stati eseguiti a norma di legge il proprietario potrà effettivamente godere della detrazione fiscale pari al 110% della spesa, ma è altrettanto vero che durante l'esecuzione del cantiere qualcuno dovrà anticipare prima di tutto le spese di progettazione e poi l’acquisto del materiale e altro.

 

Quindi occorrerà anticipare soldi veri per avere un credito d'imposta quando questo sarà vistato per conformità e convalidato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il committente privato che ha disponibilità liquide potrà anticipare di tasca propria ma la maggior parte degli interessati dovranno rivolgersi agli istituti bancari o alle imprese realizzatrici.

Queste ultime è vero che possono acquisire il credito, anche attraverso lo sconto in fattura, ma dovranno comunque ricorrere a finanziamenti perché passeranno alcuni mesi tra progetto, realizzazione e l'ottenimento del credito d'imposta.

 

Il ruolo degli istituti di credito è quindi fondamentale sia che sia il cittadino privato o che sia l'impresa a chiedere i fondi necessari.

La banca istruirà una pratica di finanziamento con annessi interessi, commissioni e garanzie.

Poi monetizzerà il finanziamento nel momento in cui acquisirà il credito del Superbonus.

Cioè le banche acquisteranno a 100, forse meno, un credito d'imposta di euro 110.

Anche Poste Italiane si è interessata a queste operazioni che evidentemente sono lucrose per chi le finanzia.

 

Se è abbastanza facile cedere il credito è invece piuttosto difficile conseguirlo, soprattutto per quanto concerne il SUPERBONUS.

Per poter finanziare i lavori tutti gli operatori finanziari si cautelano chiedendo firme a garanzia, anche ipotecarie sia al singolo privato che alle imprese appaltatrici.

Se poi qualcosa va storto oppure alcuni lavori preventivati vanno a sforare i plafond previsti dalla normativa ecco che si dovrà sborsare di tasca propria.

 

Anche le procedure messe a disposizione soprattutto su portali dalle banche maggiori per la richiesta/gestione degli adempimenti dei finanziamenti sono particolarmente complesse.

 

Una maggiore flessibilità è garantita invece dalle banche locali dove il direttore che conosce il cliente può gestire e approvare spese personalmente almeno fino a un certo limite senza che si debba affrontare un vero e proprio percorso di guerra fatto di alert informatici e dati complessi da inserire che rendono particolarmente difficile il dialogo con le piattaforme messe a disposizione delle grandi banche per ottenere l'ok a un'anticipazione sui lavori o sui S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).

 

Molti confidano in una proroga ma anche in una semplificazione degli adempimenti.

 

Purtroppo il tempo scorre velocemente .... e i lavori languono.

 

Ci sarà tempo fino a fine 2023 per concludere i lavori e ottenere il beneficio fiscale ?

 

Daniele De Gasperis e Carlo Barbiera Commercialista

 

Per saperne di più scrivere a barbieracarlo@gmail.com   o  studio@btstudio.eu o telefonare allo 0039 0432 501768  oppure  335241066

18 giugno in vigore la RIFORMA DEL CONDOMINIO

Domani entrerà in vigore la riforma del condominio.

Questa riforma modifica la vita condominiale a migliaia di amministratori e a milioni di italiani, ma si tratta di una revisione di ciò che già c’era (regole primordiali mantenute fino al 1942, quando con la trasfusione nel nuovo Codice Civile furono distinte le norme derogabili da quelle inderogabili, Codice che diede al condominio una veste imposta dalla Stato che si arrogò il diritto di regolare la vita condominiale in tutti i suoi aspetti).

Ma in Italia esistono già delle comunità autoregolate, da patti comuni, che hanno la caratteristica di aver eliminato la spesa comune insostenibile, un po’ come già avviene in America dove si vive in enormi condomini o in supercondomini, dove i condomini sottostanno a un regolamento contrattuale, approvato da tutti.

Il legislatore ha invece preferito riferirsi nuovamente al vecchio modello accentratore, basata su servitù e sugli articoli 562, 563 e 564 – dove negli edifici con diversi piani di diversi proprietari, in mancanza di accordi fra questi, regolavano la sopraelevazione, i lastrici solari e il riparto delle spese comuni.

Mentre in diversi altri Paesi, al passo con la nuova era globalizzata, il condominio ha capacità giuridica, in Italia il condominio è un «ente di gestione», basato sul rapporto tra i condomini e l’amministratore.

Le novità che vengono introdotte dal 18 giugno sono:

a) Il regolamento condominiale diventa la “Bibbia” dei divieti e dei diritti del condomino.

b) È prevista maggiore attenzione alle violazioni che saranno sanzionate da somme non più ridicole, come in passato, ma da sanzioni da un minimo di 200 euro ad un massimo di 800 euro.

c) Il singolo condomino potrà rinunciare all'impianto centralizzato se dal distacco non derivino «notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini». Tuttavia, in quest’ultimo caso, il rinunziante dovrà concorrere al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria.

d) Non potrà più essere vietato detenere animali domestici.

e) All'amministratore del condominio spetteranno gli adempimenti immediati dalla tenuta dei registri alla nuova complessa composizione del rendiconto annuale di gestione, per cui è prevista la convocazione dell'assemblea obbligatoriamente entro 180 giorni, quindi la creazione del registro anagrafico condominiale contenente:

- la generalità dei proprietari e dei titolari di diritti reali di uso, abitazione, usufrutto, servitù ecc.;

- i dati catastali delle unità immobiliari

- i diritti personali di godimento locazione o comodato;

- ogni dato relativo alla sicurezza.

Saranno inoltre da istituire altri tre registri:

- il registro di nomina e revoca dell'amministratore, dove verrà annotata la data di nomina, i dati dell’amministratore, ed eventuali decreti di provvedimento giudiziale;

- il registro di contabilità, su cui registrare entro 30 giorni, i movimenti in entrata ed in uscita;

- il registro dei verbali delle assemblee sul quale sarà opportuno riportare il regolamento di condominio, se esistente.

f) L’amministratore in carica al 18 giugno dovrà aprire un conto corrente bancario o postale intestato al condominio.

g) L'amministratore avrà anche l'obbligo, salvo dispensa dell'assemblea, di agire in giudizio nei confronti dei condomini morosi, e senza indugi: l'azione legale andrà intrapresa infatti entro sei mesi dalla chiusura della gestione condominiale.

h) Se lo richiede l'assemblea, inoltre, l'amministratore dovrà presentare una propria polizza di assicurazione che copra eventuali responsabilità.

i) L'amministratore dura in carica un anno, rinnovabile tacitamente per una sola volta. Considerando il cumulo di incombenze , la riforma ha introdotto anche la possibilità di nominare una società e non una persona fisica.

Qualora l'amministratore non fosse all'altezza dei suoi compiti sarà sufficiente anche il ricorso di un solo condomino: la revoca dell'amministratore potrà essere disposta dall'autorità giudiziaria per omessa comunicazione all'assemblea di citazione concernente le parti comuni o la revisione delle tabelle millesimali, nonchè di provvedimento che esorbiti dalle attribuzioni dell'amministratore, omesso rendiconto della gestione o grave irregolarità. Ad esempio, la mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi e infine la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale.

l) Spazio aperto anche alle nuove tecnologie: l'assemblea potrà disporre la creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili.

m) Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico: dopo la proroga del bonus del 50% e l'aumento al 65% di quello per il risparmio energetico saranno le assemblee, convocate con le nuove maggioranze, a valutare l'opportunità di rendere più efficiente il patrimonio edilizio. E, con i quorum ribassati, anche installare impianti fotovoltaici sulle parti comuni sarà più semplice.

n) In materia di deleghe, per evitare abusi, se i condomini sono più di 20, un singolo partecipante all'assemblea non potrà rappresentare in assemblea più di un quinto dei condomini e un quinto dei millesimi. Saranno valide solo le deleghe scritte, mentre prima bastavano anche solo quelle verbali. Non sarà più possibile affidare all'amministratore la propria delega per l'assemblea condominiale.

Va evidenziato che le modifiche hanno tenuto conto dell'orientamento dei Giudici espresso in anni di giurisprudenza.

Sono anche stati precisati aspetti della vita condominiale, come l'applicabilità delle disposizioni ai condomini orizzontali e ai supercondomini, ed è stata data piena legittimazione agli amministratori del proprio condominio.

Rimangono alcuni problemi irrisolti come, ad esempio: il fondo spese lavori ordinari, dove e come scegliere gli amministratori che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento e che non abbiano a carico né protesti cambiari né pendenze giudiziarie, le problematiche relative a giardini e parcheggi in mancanza di spazi sufficienti.

Per ulteriori informazioni ci contatti pure allo 0432/501768 o allo 0434/1774843 in orario di ufficio o via email: studio@btstudio.eu

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